La Corte nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso  dalla
parte civile Alfredo Robledo avverso la  sentenza  del  Tribunale  di
Brescia pronunciata in data 3 febbraio 2017 che ha  assolto  Gabriele
Albertini dai reati di calunnia aggravata commessi in Milano in  data
22 ottobre 2012, ha pronunciato la seguente ordinanza; 
    Esaminati gli atti; 
    Premesso che con la citata sentenza Albertini Gabriele  e'  stato
assolto dai seguenti addebiti: 
        «A) del delitto di calunnia aggravata p. e p. dall'art. 368 e
61 n. 10 del codice penale perche', nel processo n. 3856/10  registro
generale del Tribunale di Milano a carico di Arosio Carlo ed altri in
corso di celebrazione avanti il giudice monocratico della 4ª  sezione
penale, gia' sentito in qualita' di  testimone  e  quindi  pienamente
consapevole dei fatti, delle  circostanze  oggetto  del  dibattimento
nonche' delle relative acquisizioni  probatorie,  con  memoria  dallo
stesso sottoscritta, indirizzata al giudice  del  dibattimento  dott.
Maggi e depositata dall'avv.to Michelina Lamanna il 22  ottobre  2012
nella  cancelleria  della  citata  sezione  penale,  memoria  il  cui
deposito e contenuto veniva comunicato  alle  parti  processuali  nel
corso dell'udienza del 24 ottobre 2012 e successivamente trasmessa il
30 ottobre 2012 dal giudice del  dibattimento  al  Procuratore  della
Repubblica di Milano "per quanto di competenza", sostenendo che dagli
atti processuali sarebbe stata fatta sparire "dolosamente... in  fase
istruttoria" la  documentazione  predisposta  dagli  uffici  comunali
competenti  concernente  il  calcolo  di  convenienza  economica   in
relazione alla «emissione di  titoli  obbligazionari  per  finanziare
l'estinzione anticipata  dei  finanziamenti  a  carico  del  bilancio
comunale in essere con la CD. e P.  ed  altri  istituti  di  credito»
[operazione deliberata dal  Consiglio  comunale  in  data  16  giugno
2005], definendo altresi' come  "fantasiosa"  l'ipotesi  fornita  dal
pubblico  ministero  circa  l'inesistenza   "ab   initio"   di   tale
valutazione di convenienza economica e concludendo  con  la  seguente
affermazione "... confermo che, ove la documentazione concernente  la
valutazione di convenienza economica non  sia  agli  atti,  cio'  non
possa che spiegarsi che con la sparizione  dolosa  dei  medesimi,  ad
esclusivo conforto della tesi  accusatoria",  pienamente  consapevole
della  innocenza  del  dott.  Alfredo  Robledo,  [pubblico  ministero
titolare dell'attivita' di  indagine  preliminare  ed  incaricato  di
sostenere l'accusa nel relativo dibattimento] in quanto quale sindaco
di  Milano  aveva  partecipato  alle  principali  fasi   deliberative
dell'operazione economica oggetto del processo penale,  deliberazioni
all'esito delle quali venne deciso di non affidare il cd. calcolo  di
convenienza economica richiesto dall'art. 41, comma 11°  della  legge
n. 448/2001 ai competenti uffici comunali bensi' alle quattro  banche
che successivamente avrebbero finanziato l'operazione  economica  con
l'emissione ed il successivo collocamento del bond e che  stipularono
con il comune il connesso contratto derivato,  accusava  il  predetto
magistrato dell'ufficio del pubblico ministero di tutta una serie  di
reati tra cui quelli di soppressione, distruzione e  occultamento  di
atti pubblici e di abuso di ufficio. 
    Reato commesso in Milano il 22 ottobre 2012. 
        B) del delitto di calunnia aggravata p. e  p.  dall'art.  368
del cp n. 10 del codice penale perche' con esposto indirizzato il  22
ottobre 2012 al Ministro  di  giustizia  quale  titolare  dell'azione
disciplinare, sostenendo la sussistenza a carico  del  dott.  Alfredo
Robledo - procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica  di
Milano - di tutta una serie di elementi da cui desumere la  reiterata
commissione di reati da parte del magistrato nello svolgimento  delle
indagini che in passato gli erano  state  assegnate,  tra  cui  abusi
d'ufficio, omissioni, violenze private, intralcio alla  giustizia  ed
altro, ed in particolare: 
          1) segnalando una serie di abusi da parte del dott. Robledo
in occasione  dell'assunzione  di  informazioni  di  Penco  Giancarlo
avvenuta sia nel pomeriggio che nella notte tra il 21 ed il 22  marzo
2003, escussione avvenuta  nell'ambito  del  procedimento  penale  n.
9384/03 r.g.n.r. di cui il dottor Robledo era il titolare, abusi  che
gli sarebbero stati informalmente riferiti dallo stesso Penco  e  che
sarebbero consistiti nell'utilizzo di metodi «da Gestapo» al fine  di
indurre il teste a rendere dichiarazioni ad esclusivo sostegno  della
prospettazione accusatoria [sostenendo in particolare  che  il  Penco
gli avrebbe riferito  di  essere  stato  prelevato  da  agenti  della
Guardia di finanza mentre si trovava al lavoro e senza aver  ricevuto
alcun avviso; che era stato in  una  stanza  per  ore  alla  costante
presenza della PG che gli impediva ogni contatto con  altre  persone;
che era stato interrogato ininterrottamente dalle 18,00 alle 2,00  di
notte con domande ripetitive ed assillanti anche mediante  l'utilizzo
di espressioni del tipo «tanto non esci di qui finche' non ci dici la
verita'» «se non dice il vero invece che a  casa  te  ne  vai  a  San
Vittore» che «lo avrebbero mandato in totale confusione e  indotto  a
dichiarare quanto secondo lui volevano  sentirsi  dire  i  giudici»];
segnalando inoltre che quanto indicato dal dottor Robledo nei verbali
di escussione  di  Penco  appariva  particolarmente  anomalo  e  poco
plausibile in relazione sia all'orario di svolgimento sia soprattutto
in ordine alla decisione di procedere alla mezzanotte ad  un  secondo
atto istruttorio, cosi' evidenziando un arbitrario esercizio da parte
del magistrato dei poteri e delle facolta' che gli sono  riconosciute
dalla legge in quanto avrebbe agito  all'unico  fine  di  danneggiare
alcuni esponenti appartenenti  ad  una  determinata  parte  politica;
segnalando inoltre che il dott. Robledo non avrebbe interrotto l'atto
istruttorio omettendo volontariamente di indagare il Penco «visto che
gli necessitava quale teste  per  supportare  la  tesi  accusatoria»;
sostenendo infine che nel corso dell'attivita' istruttoria  si  erano
verificati molti altri strani episodi al punto da  ritenere  che  «la
visione processuale del dott. Robledo fosse anche ispirata da fattori
non giuridici»; 
          2)  segnalando  in  relazione  alla   vicenda   processuale
relativa alla vendita delle azioni della societa' Serra Valle S.p.a.,
oggetto del procedimento numero 3543/06 della Procura di Milano,  che
il  dott.  Robledo,  titolare  del   procedimento,   avrebbe   omesso
volontariamente di procedere  penalmente  nei  confronti  di  Filippo
Penati,  o  di  richiedere  l'archiviazione  del  procedimento,   per
impedirne l'opposizione da parte del  denunciante  Comune  di  Milano
(all'epoca   rappresentato   dall'Albertini)   cosi'   da   «lasciare
nell'oblio il fascicolo al fine  di  poterne,  un  giorno,  chiederne
l'archiviazione, non opponibile per l'intervenuta prescrizione  delle
ipotesi di reato»;  segnalando  inoltre,  sempre  in  relazione  alla
medesima vicenda, il dott. Robledo avrebbe  «volutamente  cercato  di
far decorrere i termini di prescrizione» cosi'  indicando  all'organo
ispettivo del Ministero la sussistenza di una  «voluta  omissione  di
atti d'ufficio»; segnalando infine che, benche' iscritto nel 2006, il
procedimento penale  sarebbe  stato  trasmesso  per  competenza  alla
Procura della Repubblica di Monza solo nel 2011, pur  in  assenza  di
qualsivoglia attivita' istruttoria fin dal 2007; 
          3) segnalando come un'abitudine,  rectius  un  «vizio»,  da
parte del dott. Robledo quella di «lasciare in stand by  i  fascicoli
quando  coinvolgono  una  determinata  area   politica»;   pienamente
consapevole della sua innocenza, rivolgendosi con il predetto esposto
al Ministro della giustizia  che,  a  sua  volta,  incaricava  per  i
necessari  approfondimenti  il  capo  dell'Ispettorato  generale  del
Ministero che, per  gli  accertamenti  di  competenza,  ne  informava
chiedendone contezza il Procuratore generale di Milano,  accusava  il
predetto magistrato dell'ufficio del pubblico ministero di tutta  una
serie di reati tra cui quelli di abuso d'ufficio, omissione  di  atti
di ufficio, intralcio alla giustizia ed altro. 
    Reato commesso in Milano il 22 ottobre 2012»; 
    Premesso  che,  specificatamente,  Albertini  Gabriele  e'  stato
assolto quanto al capo A) per insussistenza del  fatto  e  quanto  al
capo B) perche' il fatto non costituisce reato; 
    Premesso che il Senato  della  Repubblica  nella  seduta  del  10
gennaio  2017  ha  deliberato  che  le  dichiarazioni  del   senatore
Albertini nelle missive oggetto dei fatti del  presente  procedimento
penale costituiscono opinioni espresse da un  membro  del  parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto  nella  ipotesi
di cui all'art. 68, comma 1 della Costituzione; 
    Premesso che la sentenza di assoluzione e' stata appellata  dalla
Parte civile  Robledo  Alfredo  la  quale  ha  chiesto  di  sollevare
conflitto  di   attribuzione   avanti   alla   Corte   costituzionale
evidenziando che al momento delle dichiarazioni in oggetto  Albertini
non rivestiva ancora la carica di senatore  della  Repubblica  e  che
comunque si tratterebbe  di  condotte  estranee  all'esercizio  della
funzione parlamentare; 
    Rilevato che  effettivamente  Albertini  Gabriele  all'epoca  dei
fatti, ovvero alla data del 22 ottobre 2012, non rivestiva ancora  la
carica di senatore, avendo assunto tale carica dal marzo 2013; 
    Considerato che pure difetta il nesso funzionale  delle  opinioni
manifestate dall'Albertini con la attivita' parlamentare, atteso  che
tali dichiarazioni riguardano processi penali in relazione  ai  quali
non vi e' alcuna connessione con l'attivita' legislativa; 
    Osservato  che  tale  nesso  funzionale,  diversamente,  dovrebbe
consistere  non  gia'  in  una  semplice  forma  di  collegamento  di
argomenti o di  contesto  con  la  attivita'  parlamentare,  ma  piu'
precisamente  nella  identificabilita'  delle   dichiarazioni   quali
espressione e forma divulgativa di tale attivita',  per  cui  occorre
che nella opinione  manifestata  all'esterno  sia  riscontrabile  una
corrispondenza  sostanziale  di  contenuti  con  l'atto  parlamentare
(Corte costituzionale numeri 10, 56 e 82/2000); 
    Considerato che del  resto  il  Senato  della  Repubblica,  nella
seduta in data 4 dicembre 2014, ha ritenuto la propria incompetenza a
deliberare su alcuni dei fatti in esame, sia pur  nell'ambito  di  un
processo civile  e  che  successivamente  il  Parlamento  europeo  ha
escluso che nei predetti fatti possa configurarsi la insindacabilita'
delle opinioni espresse dal parlamentare europeo Albertini; 
    Ritenuto che ai fini della  valutazione  dei  motivi  di  appello
proposti dalla parte civile appare anzitutto necessario investire  la
Corte costituzionale del conflitto di attribuzione;