P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. Sospende il giudizio, ordinando che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per la comunicazione prevista dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Cosi' deciso il 4 febbraio 2020 Il Presidente: Mogini Il consigliere estensore: De amicis