P.Q.M.
Il Collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale
dell'ANAC,
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 819-bis,
co. 3, c.p.c., ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, co. 453,
della legge n. 232 del 2016, in relazione agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, sospende il giudizio e trasmette gli atti, a cura della
Segreteria, alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria della Camera Arbitrale, a tutte le parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 819-bis, co. 3, c.p.c.,
fissa in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte
costituzionale il termine per il deposito dell'istanza di
prosecuzione del giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 17.9.2019 e
del 16.12.2019.
Il Presidente: Liguori
Arbitri: Burlamacchi-Righi