P.Q.M. 
 
    Il  Collegio  arbitrale  istituito  presso  la  Camera  Arbitrale
dell'ANAC, 
    Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  819-bis,
co. 3, c.p.c., ritenuta la rilevanza e la non manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, co.  453,
della legge n. 232 del 2016, in relazione agli articoli 3 e 97  della
Costituzione, sospende il giudizio e trasmette gli atti, a cura della
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria della Camera Arbitrale, a tutte le parti in  causa  ed  al
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati. 
    Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  819-bis,  co.  3,  c.p.c.,
fissa  in  30  giorni  dal  deposito  della  decisione  della   Corte
costituzionale  il  termine   per   il   deposito   dell'istanza   di
prosecuzione del giudizio. 
    Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del  17.9.2019  e
del 16.12.2019. 
 
                       Il Presidente: Liguori 
 
 
                                           Arbitri: Burlamacchi-Righi