P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: in parte lo respinge; con riguardo ai restanti motivi, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, per contrasto con l'art. 3 Cost.; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; rinvia al definitivo ogni altra pronuncia di rito e di merito, nonche' sulle spese del giudizio e sull'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente relativamente alla fase del merito; ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente; Tommaso Capitanio, consigliere, estensore; Giovanni Ruiu, consigliere. Il Presidente: Conti L'estensore: Capitanio