P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  per  le  Marche  (Sezione
Prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come   in
epigrafe proposto: 
      in parte lo respinge; 
      con riguardo ai  restanti  motivi,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 113/2018,  convertito  in
legge n. 132/2018, per contrasto con l'art. 3 Cost.; 
      dispone  la  sospensione  del  presente   giudizio   e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      rinvia al definitivo ogni altra pronuncia di rito e di  merito,
nonche' sulle spese del giudizio e sull'istanza di  liquidazione  del
compenso spettante al difensore  del  ricorrente  relativamente  alla
fase del merito; 
      ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la  presente
sentenza sia notificata alle parti  in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
      ordina che la presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Ancona nella camera di  consiglio  del  giorno  4
marzo 2020 con l'intervento dei magistrati: 
      Sergio Conti, Presidente; 
      Tommaso Capitanio, consigliere, estensore; 
      Giovanni Ruiu, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Conti 
 
                                               L'estensore: Capitanio