P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, Sezione Prima, dichiara  rilevante  per  la  definizione  del
presente giudizio e non manifestamente infondata, per le  ragioni  di
cui in motivazione, la questione di costituzionalita'  dell'art.  67,
comma 8, del decreto  legislativo  n.  159/2011  (codice  antimafia),
introdotto dall'art. 24, comma 1,  lettera  d)  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132 per violazione dei principi di proporzionalita'
e ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione  e  degli
articoli 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, anche in relazione  agli
articoli 6 e 7 CEDU, laddove, all'ultimo  periodo,  prevede  che  gli
effetti automaticamente interdittivi all'ottenimento, tra gli  altri,
di «altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio,
concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita'
imprenditoriali, comunque denominati» (art. 67, comma 1,  lettera  f)
conseguono anche alla condanna (definitiva o pronunciata  in  secondo
grado) per il reato di cui all'art. 640-bis c.p.. 
    Conseguentemente   solleva   la   questione    di    legittimita'
costituzionale della norma citata nei sensi dianzi precisati. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  giudizio  fino  alla  definizione
dell'incidente di costituzionalita' di  cui  alla  questione  data  e
ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
costituzionale. 
    Manda alla Segreteria  di  provvedere  alla  notificazione  della
presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del  Consiglio
dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che  sussistano  i
presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, a tutela dei  diritti  o  della  dignita'  della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento
delle  generalita'  nonche'  di  qualsiasi  altro  dato   idoneo   ad
identificare la parte medesima. 
    Cosi' deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del  giorno  29
gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Oria Settesoldi, Presidente; 
        Manuela Sinigoi, consigliere, estensore; 
        Nicola Bardino, referendario. 
 
                      Il Presidente: Settesoldi 
 
                                                 L'estensore: Sinigoi