P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, Sezione Prima, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' dell'art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia), introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera d) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 per violazione dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e degli articoli 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 6 e 7 CEDU, laddove, all'ultimo periodo, prevede che gli effetti automaticamente interdittivi all'ottenimento, tra gli altri, di «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati» (art. 67, comma 1, lettera f) conseguono anche alla condanna (definitiva o pronunciata in secondo grado) per il reato di cui all'art. 640-bis c.p.. Conseguentemente solleva la questione di legittimita' costituzionale della norma citata nei sensi dianzi precisati. Sospende, per l'effetto, il giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione data e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte medesima. Cosi' deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente; Manuela Sinigoi, consigliere, estensore; Nicola Bardino, referendario. Il Presidente: Settesoldi L'estensore: Sinigoi