P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 330 e ss c.c. 
    Dichiara B. G. decaduto  dalla  responsabilita'  genitoriale  nei
confronti della figlia B. S. coaffida per anni due la minore B. S. al
Servizio sociale  competente  per  territorio  per  le  attivita'  di
vigilanza, assistenza, educazione alla legalita', chiarificazione del
ruolo paterno e sostegno  psicologico  in  motivazione  indicati,  da
espletarsi   in   collaborazione   con   l'Equipe   interdisciplinare
permanente territorialmente  competente  in  relazione  al  domicilio
attuale (da individuarsi a cura del Coordinatore delle  EIP  dell'ASP
n. 5) e con l'associazione di volontariato «Libera»,  in  virtu'  del
protocollo relativo al progetto «Liberi  di  Scegliere»,  siglato  in
data 5 novembre 2019. 
    Demanda alle  superiori  agenzie  territoriali  di  elaborare  in
favore di D. G. un percorso di sostegno delle competenze  genitoriali
nei termini in motivazione indicati, avvalendosi della collaborazione
della rete di associazioni «Libera». 
    Prescrive a D. G. di attenersi alle prescrizioni che  le  saranno
impartite, nei termini in motivazione specificati, per  il  benessere
psico-fisico della figlia minorenne. 
    Autorizza i colloqui telefonici tra B. G. e la  figlia  minorenne
B. S. 
    Avvisa che i colloqui telefonici dovranno preferibilmente  essere
organizzati presso la Questura di Reggio Calabria, istituzione dotata
dell'ufficio minorenni,  adottando  tutte  le  cautele  necessarie  a
garantire condizioni di sicurezza sanitaria per la minorenne B. S. 
    Richiede al Questore di  Reggio  Calabria  di  fornire  l'ausilio
necessario per l'eventuale  organizzazione  dei  colloqui  telefonici
sopra indicati. 
    Richiede al Direttore  della  Casa  Circondariale  di  Novara  di
attivare, compatibilmente con il particolare regime di detenzione,  i
supporti  necessari  (accompagnamento  psicologico  ed  educativo)  a
garantire incontri/contatti adeguati -  nei  termini  in  motivazione
indicati - tra B. G. e la figlia minorenne. 
    Prescrive a B. G. di attenersi alle indicazioni che  gli  saranno
fornite dagli operatori delegati per il recupero delle sue competenze
genitoriali ed un corretto approccio con la figlia minore. 
    Nomina curatore speciale di B. S.  l'avv.  Pasquale  Cananzi  del
foro di  Reggio  Calabria,  con  l'avviso  che  potra'  rivestire  la
qualifica di difensore della minore. 
    Demanda  al  giudice  onorario  dott.   Claudia   De   Santi   il
monitoraggio della fase esecutiva del  presente  provvedimento  e  di
tutte le attivita' di raccordo con la Questura di Reggio Calabria, la
Direzione della Casa Circondariale di  Novara,  il  Servizio  Sociale
territoriale, l'E.I.P. individuata e l'associazione Libera. 
    Differisce  il  contraddittorio  a  data  da   individuarsi   con
successivo provvedimento. 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge  10  maggio
2020, n. 29, per contrasto con gli articoli 2, 3, 27, III comma,  30,
31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte
in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o  gli
internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis  della
L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere  svolti  a  distanza  con  i
figli  minorenni   mediante,   ove   possibile,   apparecchiature   e
collegamenti  di  cui  dispone  l'amministrazione   penitenziaria   e
minorile. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis 2-quater lett. b), terzo
periodo, della L. 26 luglio 1975,  n.  354,  per  contrasto  con  gli
articoli 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo  comma,  32  e  117,  I
comma, della Costituzione, nella parte  in  cui  non  prevede  che  i
colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati
a  distanza,  in  alternativa  a  quelli  telefonici,  con  modalita'
audiovisive. 
    Sospende il procedimento  civile  in  corso  per  le  statuizioni
relative ai colloqui audiovisivi a  distanza  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' a B. G., a D. G., al curatore  speciale  dei  minorenni  avv.
Pasquale Cananzi, ai difensori e al pubblico ministero. 
    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l'ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Segnala che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo  196/03
e succ. modifiche, in caso di diffusione del  presente  provvedimento
dovranno essere omessi le generalita' e gli altri dati identificativi
della minorenne. 
      Reggio Calabria, 9 giugno 2020. 
 
                       Il presidente: Di Bella