P. Q. M. Visto l'art. 330 e ss c.c. Dichiara B. G. decaduto dalla responsabilita' genitoriale nei confronti della figlia B. S. coaffida per anni due la minore B. S. al Servizio sociale competente per territorio per le attivita' di vigilanza, assistenza, educazione alla legalita', chiarificazione del ruolo paterno e sostegno psicologico in motivazione indicati, da espletarsi in collaborazione con l'Equipe interdisciplinare permanente territorialmente competente in relazione al domicilio attuale (da individuarsi a cura del Coordinatore delle EIP dell'ASP n. 5) e con l'associazione di volontariato «Libera», in virtu' del protocollo relativo al progetto «Liberi di Scegliere», siglato in data 5 novembre 2019. Demanda alle superiori agenzie territoriali di elaborare in favore di D. G. un percorso di sostegno delle competenze genitoriali nei termini in motivazione indicati, avvalendosi della collaborazione della rete di associazioni «Libera». Prescrive a D. G. di attenersi alle prescrizioni che le saranno impartite, nei termini in motivazione specificati, per il benessere psico-fisico della figlia minorenne. Autorizza i colloqui telefonici tra B. G. e la figlia minorenne B. S. Avvisa che i colloqui telefonici dovranno preferibilmente essere organizzati presso la Questura di Reggio Calabria, istituzione dotata dell'ufficio minorenni, adottando tutte le cautele necessarie a garantire condizioni di sicurezza sanitaria per la minorenne B. S. Richiede al Questore di Reggio Calabria di fornire l'ausilio necessario per l'eventuale organizzazione dei colloqui telefonici sopra indicati. Richiede al Direttore della Casa Circondariale di Novara di attivare, compatibilmente con il particolare regime di detenzione, i supporti necessari (accompagnamento psicologico ed educativo) a garantire incontri/contatti adeguati - nei termini in motivazione indicati - tra B. G. e la figlia minorenne. Prescrive a B. G. di attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dagli operatori delegati per il recupero delle sue competenze genitoriali ed un corretto approccio con la figlia minore. Nomina curatore speciale di B. S. l'avv. Pasquale Cananzi del foro di Reggio Calabria, con l'avviso che potra' rivestire la qualifica di difensore della minore. Demanda al giudice onorario dott. Claudia De Santi il monitoraggio della fase esecutiva del presente provvedimento e di tutte le attivita' di raccordo con la Questura di Reggio Calabria, la Direzione della Casa Circondariale di Novara, il Servizio Sociale territoriale, l'E.I.P. individuata e l'associazione Libera. Differisce il contraddittorio a data da individuarsi con successivo provvedimento. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, per contrasto con gli articoli 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis 2-quater lett. b), terzo periodo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli articoli 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalita' audiovisive. Sospende il procedimento civile in corso per le statuizioni relative ai colloqui audiovisivi a distanza e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria in sede, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a B. G., a D. G., al curatore speciale dei minorenni avv. Pasquale Cananzi, ai difensori e al pubblico ministero. Ordina che, a cura della cancelleria in sede, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Segnala che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 196/03 e succ. modifiche, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omessi le generalita' e gli altri dati identificativi della minorenne. Reggio Calabria, 9 giugno 2020. Il presidente: Di Bella