P.Q.M. Ritenuta la rilevanza nel presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14-quater, legge n. 3/2012 (nella parte in cui non consente la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio del debitore, su richiesta di quest'ultimo, nei casi di mancata omologa dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei creditori espressa ai sensi dell'art. 11, legge n. 3/2012) per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione: sospende il presente procedimento; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14-quater, legge n. 3/2012 nella parte indicata; dispone che la presente ordinanza sia comunicata a tutte le parti processuali e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lanciano, 6 febbraio 2020 Il Giudice: Canosa