P.Q.M. 
 
    Ritenuta  la  rilevanza  nel  presente  procedimento  e  la   non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14-quater, legge n. 3/2012 (nella parte in cui non consente
la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi
in quella di liquidazione del patrimonio del debitore,  su  richiesta
di quest'ultimo, nei casi di mancata omologa dell'accordo per il voto
contrario della maggioranza dei creditori espressa ai sensi dell'art.
11, legge n. 3/2012) per violazione  degli  articoli  3  e  24  della
Costituzione: 
        sospende il presente procedimento; 
        dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14-quater, legge n.  3/2012
nella parte indicata; 
        dispone che la presente ordinanza sia comunicata a  tutte  le
parti processuali  e  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Lanciano, 6 febbraio 2020 
 
                         Il Giudice: Canosa