P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale ai sensi degli articoli 79 ed 80 del c.p.a. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi l e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente; Mauro Gatti, consigliere; Valentina Santina Mameli, consigliere, estensore. Il Presidente: Giordano L'estensore: Mameli