P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia,  Sezione
Prima, ritenuta la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma  1  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per  violazione  degli
articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, dispone la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e  sulle  spese  di
lite all'esito del giudizio incidentale ai sensi degli articoli 79 ed
80 del c.p.a. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi l
e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  dell'art.  10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il
ricorrente. 
    Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio  del  giorno  27
maggio 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Domenico Giordano, Presidente; 
        Mauro Gatti, consigliere; 
        Valentina Santina Mameli, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Giordano 
 
 
                                                  L'estensore: Mameli