P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    solleva la questione di legittimita' costituzionale: 
      dell'art. 438, comma 1-bis, del  codice  di  procedura  penale,
come inserito dall'art. 1, legge 12 aprile 2019, n. 33; 
      dell'art. 3, legge n. 33  del  2019,  nella  parte  in  cui  ha
abrogato l'art. 442, comma 2, secondo e terzo periodo, del codice  di
procedura penale; 
    con riferimento agli articoli 3,  27,  comma  2,  111,  comma  2,
Cost.; 
    sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta  in  udienza  e
che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro  che  sono  o
devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148,  comma  5,  del
codice di procedura penale. 
      Piacenza, 16 luglio 2020 
 
                         Il Giudice: Milani