P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; solleva la questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, legge 12 aprile 2019, n. 33; dell'art. 3, legge n. 33 del 2019, nella parte in cui ha abrogato l'art. 442, comma 2, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale; con riferimento agli articoli 3, 27, comma 2, 111, comma 2, Cost.; sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del codice di procedura penale. Piacenza, 16 luglio 2020 Il Giudice: Milani