P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e  seguenti,  legge
11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 01, legge n.  354
del 26 luglio 1975, in riferimento agli articoli  3  e  27,  comma  3
Cost.:, 
        in principalita', nella parte in cui prevede che i condannati
ultrasettantenni che  abbiano  riportato  condanne  con  l'aggravante
della recidiva non possono usufruire della  misura  della  detenzione
domiciliare prevista dalla norma in esame; 
        in subordine, nella parte in cui non prevede che i condannati
ultrasettantenni che  abbiano  riportato  condanne  con  l'aggravante
della recidiva non possono usufruire della  misura  della  detenzione
domiciliare prevista dalla norma in esame,  salva  l'ipotesi  in  cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione  al  caso  concreto,
dai quali risulti cessata o grandemente  diminuita  la  pericolosita'
del soggetto. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti  interessate  e  al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,  nonche'
al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 18 marzo 2020 
 
                Il Magistrato di sorveglienza: Luerti