P. Q. M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato che lo ha emesso, per violazione degli articoli 24 comma 2, 111 comma 2, e 32 della Costituzione. Sospende il procedimento nei confronti di A. A. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 nella parte richiamata. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Avellino, 3 giugno 2020 Il Magistrato di sorveglianza: Ventra UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI AVELLINO il Magistrato di sorveglianza Rivista la propria ordinanza con cui in data 3 giugno 2020 sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 nel procedimento di rivalutazione dell'ordinanza del 20 aprile 2020 nei confronti di A. A., nata ad , gia' detenuta presso la casa circondariale di Avellino in espiazione della pena determinata con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura di Avellino del 6 dicembre 2019 n. , ed attualmente in differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare; Rilevato che occorre procedere alla correzione degli errori materiali contenuti nella predetta ordinanza - non incidenti sul contenuto della decisione - nella parte in cui si fa riferimento al reato di cui all'art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, anziche' ai reati di cui agli articoli 110 del codice penale - 81 comma 2 del codice penale - 644 commi l e 5 del codice penale - art. 7 legge n. 203/1991 e art. 629 comma 2 del codice penale - 7 legge n. 203/1991, nonche' nella parte in cui, nel riportare il testo dell'art. 2 citato, si omette di menzionare i delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa; P. Q. M. Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella predetta ordinanza, nella parte in cui si fa riferimento all'art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 anziche' ai reati di cui agli articoli 110 - 81 comma 2 del codice penale - 644 comma 1 e 5 del codice penale - art. 7 legge n. 203/1991 e art. 629 comma 2 del codice penale - 7 legge n. 203/1991, e si omette il riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa. Avellino, 15 giugno 2020 Il Magistrato di sorveglianza: Ventra