P. Q. M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza; 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2
del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, nella parte in  cui  prevede
che proceda a rivalutazione  del  provvedimento  di  ammissione  alla
detenzione domiciliare  o  di  differimento  della  pena  per  motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato che lo ha
emesso, per violazione degli articoli 24 comma 2, 111 comma 2,  e  32
della Costituzione. 
    Sospende il procedimento nei confronti di A. A. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 decreto-legge  10  maggio
2020, n. 29 nella parte richiamata. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Avellino, 3 giugno 2020 
 
                Il Magistrato di sorveglianza: Ventra 
 
 
                 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI AVELLINO 
                    il Magistrato di sorveglianza 
 
    Rivista la propria ordinanza  con  cui  in  data  3  giugno  2020
sollevava la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 nel procedimento di rivalutazione
dell'ordinanza del 20 aprile 2020 nei confronti di A. A., nata ad   ,
gia' detenuta presso la casa circondariale di Avellino in  espiazione
della pena  determinata  con  provvedimento  di  esecuzione  di  pene
concorrenti della Procura di Avellino del 6 dicembre 2019 n.    ,  ed
attualmente in differimento provvisorio  dell'esecuzione  della  pena
nelle forme della detenzione domiciliare; 
    Rilevato che  occorre  procedere  alla  correzione  degli  errori
materiali contenuti nella predetta  ordinanza  -  non  incidenti  sul
contenuto della decisione - nella parte in cui si fa  riferimento  al
reato di cui all'art. 74 decreto del Presidente della  Repubblica  n.
309/1990, anziche' ai reati di  cui  agli  articoli  110  del  codice
penale - 81 comma 2 del codice penale - 644 commi l e  5  del  codice
penale - art. 7 legge n. 203/1991 e  art.  629  comma  2  del  codice
penale - 7 legge  n.  203/1991,  nonche'  nella  parte  in  cui,  nel
riportare il testo dell'art. 2 citato,  si  omette  di  menzionare  i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di  agevolare
l'associazione mafiosa; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dispone la correzione  degli  errori  materiali  contenuti  nella
predetta ordinanza, nella parte in cui si fa riferimento all'art.  74
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 anziche' ai reati
di cui agli articoli 110 - 81 comma 2 del codice penale - 644 comma 1
e 5 del codice penale - art. 7 legge n. 203/1991 e art. 629  comma  2
del codice penale - 7 legge n. 203/1991, e si omette  il  riferimento
ai delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione mafiosa. 
        Avellino, 15 giugno 2020 
 
                Il Magistrato di sorveglianza: Ventra