P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che «non possono conseguire la patente di guida» coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, anche in relazione al comma secondo del medesimo articolo, per come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, e ne rimette la decisione alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda altresi' alla segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente; Mauro Gatti, consigliere; Rosanna Perilli, referendario, estensore. Il Presidente: Giordano L'estensore: Perilli