P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  (Sezione
prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  (Nuovo  codice  della  strada),
nella parte in cui dispone che «non possono conseguire la patente  di
guida» coloro che sono stati condannati  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 73 e 74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza),  per
contrasto  con  i  principi  di   eguaglianza,   proporzionalita'   e
ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  anche  in
relazione al comma secondo del medesimo articolo, per come modificato
dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n.  22,  e
ne rimette la decisione alla Corte costituzionale. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
segreteria, alle parti del presente  giudizio  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Manda  altresi'  alla  segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del
Senato della Repubblica. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  all'art.  10
del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o  della  dignita'
della  parte  interessata,  manda  alla   segreteria   di   procedere
all'oscuramento delle generalita' nonche'  di  qualsiasi  altro  dato
idoneo ad identificare la parte ricorrente. 
    Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio  del  giorno  22
aprile 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Domenico Giordano, Presidente; 
        Mauro Gatti, consigliere; 
        Rosanna Perilli, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Giordano 
 
 
                                                 L'estensore: Perilli