Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Toscana, in  persona  del  suo  Presidente  pro
tempore; 
    Per  la  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Toscana n. 51 del 6 luglio 2020  recante:  «Legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019»,  come  da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2020. 
 
                                Fatto 
 
    In data  9  luglio  2020,  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 66/2020 la legge regionale  n.  51
del 6 luglio 2020 recante: «Legge  di  manutenzione  dell'ordinamento
regionale 2019». 
    La normativa dettata dall'art. 48 della  suddetta  legge  collide
con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, per le  seguenti  ragioni
in 
 
                               Diritto 
 
1. Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione; 
    L'art. 48 della legge regionale  n.  51/2020  viola  l'art.  117,
comma  3,  della  Costituzione   («Sono   materie   di   legislazione
concorrente  quelle  relative  a:  ...  coordinamento  della  finanza
pubblica ... . Nelle materie di legislazione concorrente spetta  alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione  dei
principi fondamentali, riservata  alla  legislazione  dello  Stato»):
l'art. 48 infatti incide - abrogandolo  -  sull'art.  I  della  legge
regionale n. 65/2010, con il quale si  e'  data  attuazione  a  norme
espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    Giova, innanzi tutto, ricostruire il contesto normativo nel quale
la norma qui censurata si inserisce. 
    L'art. 1 della legge regionale Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010
ha dato attuazione -  ai  commi  1  e  2  -  all'art.  6  (intitolato
«Riduzione   dei   costi   degli   apparati   amministrativi»)    del
decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
30 luglio 2010, n. 122; lo stesso art. 1 - ai commi 3 e 4 -  ha  dato
attuazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 cit. il
quale, a sua volta,  stabilisce:  «A  decorrere  dall'anno  2011,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e  gli
enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  7,  comma  6,  e  36  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di  personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per  le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a  contratti
di   formazione-lavoro,   ad   altri   rapporti    formativi,    alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed  integrazioni,  non  puo'
essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le
rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al  primo  e  al
secondo periodo non si applicano, anche  con  riferimento  ai  lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e  ai  cantieri  di
lavoro, nel caso in  cui  il  costo  del  personale  sia  coperto  da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da  fondi  dell'Unione  europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non  si  applicano
con riferimento alla sola quota  finanziata  da  altri  soggetti.  Le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali
ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti  locali  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al
60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli
enti locali possono superare il predetto  limite  per  le  assunzioni
strettamente necessarie a garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'
per le spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1,  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni
previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di  personale
di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,
n.  296,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito  delle   risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla  spesa  sostenuta  per  le
stesse finalita' nell'anno 2009. Sono  in  ogni  caso  escluse  dalle
limitazioni previste dal presente comma le  spese  sostenute  per  le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per
il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta  formazione
e specializzazione  artistica  e  musicale  trovano  applicazione  le
specifiche disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma  187
dell'art. 1 della medesima  legge  n.  266  del  2005,  e  successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante
l'attivazione della procedura per l'individuazione delle  risorse  di
cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011
derivanti dall'esclusione degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante  utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di
missione di cui all'art.  163,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare  e  determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che  nell'anno  2009
non hanno sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
presente comma, il limite di cui al primo periodo  e'  computato  con
riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio
2007-2009» (enfasi aggiunta). 
    Per l'esattezza, in attuazione dell'art. 9,  comma  28  cit.  del
decreto-legge n. 78/2010, l'art. 1 della legge regionale n.  65/2010,
ai commi 3 e 4, ha stabilito: «3.  A  decorrere  dall'anno  2011,  la
Regione puo'  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  o  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  relativamente
alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'art. 9, comma
28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa  sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009, fatta salva l'applicazione di
quanto previsto dal medesimo art.  9,  comma  28,  settimo  e  ottavo
periodo, del decreto-legge n. 78/2010. Sono fatti salvi  gli  effetti
dei contratti gia' in essere alla data del 1° gennaio  2011.  4.  Per
gli enti dipendenti della Regione  e  per  le  aziende  sanitarie  la
misura di contenimento della spesa di  cui  al  comma  3  si  intende
assolta  nell'ambito  della  riduzione  complessiva  della  spesa  di
personale di cui all'art.  2,  comma  4,  della  legge  regionale  24
dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014).». 
    Successivamente,   il   decreto-legge   n.    124/2019    recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   n.
157/2019, all'art. 57, comma 2, ha previsto: «A  decorrere  dall'anno
2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
agli enti locali e  ai  loro  organismi  ed  enti  strumentali,  come
definiti dall'art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali  in  forma  societaria
cessano  di  applicarsi  le  seguenti  disposizioni  in  materia   di
contenimento e di riduzione della spesa e di  obblighi  formativi:  (
... ) b) art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;» (enfasi aggiunta). 
    Cio'  posto,  l'art.  48,   legge   regionale   n.   51/2020   ha
integralmente abrogato l'art. l della  legge  regionale  n.  65/2010,
senza discriminare  fra  i  commi  recanti  attuazione  dell'art.  6,
decreto-legge n. 78/2010 e  quelli  recanti  attuazione  dell'art.  9
dello stesso decreto-legge. 
    Tuttavia - mentre le disposizioni attuative dell'art. 6  potevano
essere abrogate, in quanto tale articolo e' stato  interessato  dalla
previsione  di  cui  all'art.  57,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
124/2019, che ne ha sancito la non applicabilita' alle regioni,  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai  loro
organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro  enti
strumentali in forma societaria -  non  altrettanto  puo'  affermarsi
riguardo alle disposizioni attuative dell'art. 9, comma  28,  che  e'
tuttora vigente ed applicabile alle regioni. 
    Ne discende che l'abrogazione dell'art. 1 della  legge  regionale
n. 65 del 2010, nella parte in cui lo  stesso  reca  norme  attuative
dell'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, ha determinato la
caducazione di un presidio qualificante ai fini  del  rispetto  della
spesa per  il  personale,  cio'  che  integra  la  violazione  di  un
principio di coordinamento di finanza pubblica  cui  la  Regione  non
puo' derogare, a  mente  dell'art.  117,  comma  3  Cost.,  ostandovi
ragioni  di  coordinamento  finanziario   dirette   a   salvaguardare
l'equilibrio unitario e complessivo della finanza pubblica. 
    Per le ragioni  e  nei  termini  suesposti,  la  legge  regionale
Toscana n. 51/2020 deve essere dichiarata incostituzionale.