Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore; Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 51 del 6 luglio 2020 recante: «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2020. Fatto In data 9 luglio 2020, e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66/2020 la legge regionale n. 51 del 6 luglio 2020 recante: «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019». La normativa dettata dall'art. 48 della suddetta legge collide con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, per le seguenti ragioni in Diritto 1. Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione; L'art. 48 della legge regionale n. 51/2020 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione («Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ... coordinamento della finanza pubblica ... . Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»): l'art. 48 infatti incide - abrogandolo - sull'art. I della legge regionale n. 65/2010, con il quale si e' data attuazione a norme espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica. Giova, innanzi tutto, ricostruire il contesto normativo nel quale la norma qui censurata si inserisce. L'art. 1 della legge regionale Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010 ha dato attuazione - ai commi 1 e 2 - all'art. 6 (intitolato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi») del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; lo stesso art. 1 - ai commi 3 e 4 - ha dato attuazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 cit. il quale, a sua volta, stabilisce: «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009» (enfasi aggiunta). Per l'esattezza, in attuazione dell'art. 9, comma 28 cit. del decreto-legge n. 78/2010, l'art. 1 della legge regionale n. 65/2010, ai commi 3 e 4, ha stabilito: «3. A decorrere dall'anno 2011, la Regione puo' avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti gia' in essere alla data del 1° gennaio 2011. 4. Per gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie la misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende assolta nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014).». Successivamente, il decreto-legge n. 124/2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, all'art. 57, comma 2, ha previsto: «A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: ( ... ) b) art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;» (enfasi aggiunta). Cio' posto, l'art. 48, legge regionale n. 51/2020 ha integralmente abrogato l'art. l della legge regionale n. 65/2010, senza discriminare fra i commi recanti attuazione dell'art. 6, decreto-legge n. 78/2010 e quelli recanti attuazione dell'art. 9 dello stesso decreto-legge. Tuttavia - mentre le disposizioni attuative dell'art. 6 potevano essere abrogate, in quanto tale articolo e' stato interessato dalla previsione di cui all'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, che ne ha sancito la non applicabilita' alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria - non altrettanto puo' affermarsi riguardo alle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 28, che e' tuttora vigente ed applicabile alle regioni. Ne discende che l'abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n. 65 del 2010, nella parte in cui lo stesso reca norme attuative dell'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, ha determinato la caducazione di un presidio qualificante ai fini del rispetto della spesa per il personale, cio' che integra la violazione di un principio di coordinamento di finanza pubblica cui la Regione non puo' derogare, a mente dell'art. 117, comma 3 Cost., ostandovi ragioni di coordinamento finanziario dirette a salvaguardare l'equilibrio unitario e complessivo della finanza pubblica. Per le ragioni e nei termini suesposti, la legge regionale Toscana n. 51/2020 deve essere dichiarata incostituzionale.