P.Q.M. La Commissione tributaria regionale, visti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 133/2013; dichiara manifestatamente infondate le altre questioni di legittimita' costituzionale sollevate; dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende la presente causa R.G. 2865/2019; ordina alla segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi deciso in Roma, addi' 14 ottobre 2019. Il Presidente estensore: Panzani