P.Q.M. 
 
    La Commissione tributaria regionale, visti gli articoli  1  legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, cosi' provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,   per
contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2   del   decreto-legge   n.
133/2013; 
        dichiara manifestatamente infondate  le  altre  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate; 
        dispone la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        sospende la presente causa R.G. 2865/2019; 
        ordina  alla  segreteria  che  la  presente   ordinanza   sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei deputati. 
          Cosi deciso in Roma, addi' 14 ottobre 2019. 
 
                  Il Presidente estensore: Panzani