P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953 rimette alla Corte costituzionale, le questioni di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 1, comma 2, 3, 51, comma 1, 48, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione, quanto a quest'ultimo con riferimento all'art. 3 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali dell'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165 del 3 novembre 2017, nella parte in cui richiede per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati un numero minimo di 1.500 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale, ovvero di 1.500 ridotto della meta' in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni; dell'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b della legge n. 52 del 6 maggio 2015, nella parte in cui limita l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere; Per l'effetto sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni. Roma, 1° settembre 2020 Il Giudice: Bifano