P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  44
secondo comma D.P.R. 380/01 per contrasto con l'art. 117 Cost.  nella
parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite risulti sproporzionata alla luce
delle indicazioni della  giurisprudenza  della  CEDU  espressa  dalla
Grande Camera nella sentenza del 28 giugno  2018,  Giem  e  altri  c.
Italia, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione
meno grave, come quella  dell'obbligo  di  procedere  all'adeguamento
parziale delle opere eseguite  per  renderle  integralmente  conformi
alle  legittime   prescrizioni   della   pianificazione   urbanistica
generale, nei confronti dei soggetti rimproverabili per  aver  tenuto
solo una lieve  condotta  colposa  con  riguardo  alla  lottizzazione
abusiva. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale, che  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bari, 18 maggio 2020 
 
                       Il Presidente: Iacovone 
 
                                   Il Consigliere estensore: Gadaleta