P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 secondo comma D.P.R. 380/01 per contrasto con l'art. 117 Cost. nella parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite risulti sproporzionata alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della CEDU espressa dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018, Giem e altri c. Italia, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione meno grave, come quella dell'obbligo di procedere all'adeguamento parziale delle opere eseguite per renderle integralmente conformi alle legittime prescrizioni della pianificazione urbanistica generale, nei confronti dei soggetti rimproverabili per aver tenuto solo una lieve condotta colposa con riguardo alla lottizzazione abusiva. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale, che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, 18 maggio 2020 Il Presidente: Iacovone Il Consigliere estensore: Gadaleta