UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO Il Giudice di pace del dibattimento penale Letti gli atti del procedimento a carico di: M. G., V.G., A. S., A. S., B. A., C. M., C. M., C.A., C. T., C. V., C. F., D'A. A., G. D., G. M., I. O., I. M., L. A. in atti generalizzati, per il reato di cui all'ari. 731 c.p.; Rilevato che secondo il recente indirizzo della Suprema Corte di cassazione, la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p. e' configurabile solo in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare (Cass. n. 50624/2017); Rilevato: che l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e' stato abrogato a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 13 dicembre 2020, n. 212, nel prevedere che l'inosservanza dell'obbligo di frequenza scolastica per almeno otto anni comportava l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale dall'art. 731, in tema di istruzione elementare; che la successiva legislazione scolastica ovvero la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e' il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, non hanno fatto riferimento a quest'ultima precisazione, pur prolungando il periodo di formazione obbligatoria fino a dodici anni, a cominciare dalla prima classe della scuola elementare o comunque fino all'ottenimento di una qualifica professionale triennale entro il compimento del diciottesimo anno d'eta'; che, parimenti, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha fatto si' che l'obbligo scolastico debba essere rispettato per almeno dieci anni (cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuola media inferiore e due anni della scuola media secondaria di secondo grado), in quanto obbligo diretto a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o ancora una qualifica professionale triennale entro i diciotto anni; che l'art. 731 c.p. dev'essere considerato manifestamente incostituzionale, nella parte in cui fa riferimento solo all'istruzione elementare, in violazione degli articoli 3, 30 e, in parte, 34 della Costituzione, atteso che, in questo modo, si verrebbe a creare una palese discriminazione tra l'obbligo dei genitori di istruire i figli sino alla scuola elementare, con conseguenti sanzioni penali, e l'obbligo dei genitori di istruire i figli sino ai primi due anni della scuola superiore, come previsto dalla suindicata legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza alcuna sanzione penale, con grave «vacatio» normativa, tenuto conto della ben nota e preoccupante dispersione scolastica che caratterizza il contesto sociale italiano; che l'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 afferma che: «l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni»; che pertanto, l'art. 30 della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attiene al dovere, e, quindi, all'obbligo, dei genitori di istruire i figli fino ai primi due anni della scuola superiore, atteso quanto sancito dall'art. 34, secondo comma, della Costituzione, che fa praticamente riferimento alla scuola elementare, e, quindi, anche alla scuola inferiore di primo grado; che la mancanza di sanzioni penali o amministrative per la violazione dell'obbligo scolastico riferito sino ai primi due anni della scuola secondaria superiore inficerebbe l'art. 30, nonche' l'art. 34, secondo comma, della Costituzione, proprio nella parte in cui si fa praticamente riferimento in quest'ultimo articolo alla scuola media inferiore di 1° grado, oltre che alla scuola secondaria; che, nel caso di specie, con il presente provvedimento, si ritiene che non debba ravvisarsi l'ingerenza del giudice di pace nella funzione legislativa, atteso che trattasi di un adeguamento della norma - di cui all'art. 731 c.p. - ai principi sovraordinati della legislazione ordinaria attuale, sanciti - dall'art. 1, comma 622 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296; che, invero, adottando il metodo teleologico di interpretazione alla ratio della legge penale, di cui all'art. 731 c.p., va data alla stessa norma un'interpretazione progressiva, atteso che lo scopo oggettivamente inteso di tale disposizione penale e' certamente mutato col variare delle circostanze e dei rapporti sociali ovvero con l'imposizione dell'obbligo scolastico sino ai due primi anni della scuola superiore.