P. Q. M. 
 
    La Corte di Appello di Bologna, 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; 
    ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    sottopone   all'Ecc.ma   Corte   costituzionale   questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 649  del  codice  di  procedura
penale per contrasto con l'art. 117 Cost.  in  relazione  all'art.  4
protocollo 7 della Convenzione Europea dei  Diritti  dell'Uomo  nella
parte in  cui  non  prevede  l'applicabilita'  della  disciplina  del
divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al  quale,
con riguardo agli stessi  fatti,  sia  stata  gia'  irrogata  in  via
definitiva,  nell'ambito  di  un  procedimento  amministrativo,   una
sanzione  di  carattere  sostanzialmente  penale   ai   sensi   della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e  relativi  protocolli  ed
alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU; 
    dispone la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    visto l'art. 159  comma  1  n.  2  cp  sospende  il  corso  della
prescrizione. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento nonche' alle parti processuali. 
      Bologna, 10 gennaio 2020 
 
                       Il Presidente: Ghedini 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Raimondi