P. Q. M. La Corte di Appello di Bologna, Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; sottopone all'Ecc.ma Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia stata gia' irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e relativi protocolli ed alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU; dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; visto l'art. 159 comma 1 n. 2 cp sospende il corso della prescrizione. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonche' alle parti processuali. Bologna, 10 gennaio 2020 Il Presidente: Ghedini Il consigliere estensore: Raimondi