P.Q.M. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 4/2019 (convertito con legge n. 26/2019), in relazione agli articoli 2, 3, 31, 38 e 117, comma 1 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro ex art. 5, comma 8.1, decreto legislativo n. 286/1998 o di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41, decreto legislativo n. 286/1998, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Bergamo, 9 luglio 2020 Il Giudice del lavoro: Cassia