P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, visti
l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n.
1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 4/2019 (convertito
con legge n. 26/2019), in relazione agli articoli 2, 3, 31, 38 e 117,
comma 1 della Costituzione (quest'ultimo  in  relazione  all'art.  14
CEDU e agli articoli 20 e 21 della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione Europea), nella parte in cui  esclude  dalla  prestazione
del reddito di cittadinanza i titolari di permesso  unico  lavoro  ex
art. 5, comma 8.1, decreto legislativo n. 286/1998 o di  permesso  di
soggiorno di almeno un  anno  ex  art.  41,  decreto  legislativo  n.
286/1998, sospende il giudizio e dispone la trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura  della  cancelleria,
l'ordinanza di rimessione alla Corte  costituzionale  sia  notificata
alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  ai
presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bergamo, 9 luglio 2020 
 
                    Il Giudice del lavoro: Cassia