P. Q. M.
La questione incidentale di costituzionalita'
Per questi motivi, il giudice di pace di Lanciano, visto l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale:
1. della delibera del 31 gennaio 2020 dei Consiglio dei
ministri (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020),
dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020), dell'art. 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge n. 27/2020, dell'art. 14, commi 1 e 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte con le predette norme il Governo
dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 si e' sostituito alle regioni
e al Ministero della salute nella gestione del servizio sanitario
nazionale e al Ministero della giustizia nella gestione
dell'attivita' giudiziaria, creando una situazione di emergenza
sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione dell'attivita'
giurisdizionale in sede civile e penale al di fuori di ogni ambito di
competenza costituzionale e istituzionale e degli stessi presupposti
fattuali per l'esercizio dei poteri sostitutivi, cio' in ritenuto
contrasto con gli articoli 32, 76, 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma 2,
102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 3, della Costituzione,
120, nonche' con l'art. 117, comma 1, della Costituzione in
riferimento al parametro dell'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e/o dell'art. 168 del Trattato per
il funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art.
12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli articoli 12 e
43 del Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005 ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007;
2. degli articoli 42, comma 2, 83 e 87 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, dell'art. 3 del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, dell'art. 263 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui dette disposizioni hanno
paralizzato la giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31
gennaio 2021 con la lesione dei principi del giusto processo e
dell'indipendenza del giudice, sotto il profilo oggettivo, per
ritenuto contrasto con gli articoli 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma
2, 104, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultima a disposizione in relazione all'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
3. degli articoli 1-33 della legge 13 luglio 2017, n. 116,
nelle parti in cui le predette disposizioni vengono estese ai giudici
di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto;
dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, nella parte in cui
affida il Coordinamento degli uffici del giudice di pace al
Presidente del tribunale; dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21
novembre 1991, n. 374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di
euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la
retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
116/2017; dell'art. 119 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, nella parte in
cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico
inadeguato per il periodo di sospensione dell'attivita' giudiziaria
nei mesi di marzo-maggio 2020; dell'art. 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, nella parte in cui non estende anche ai
giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del
precariato prevista i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato; degli
articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dell'art. 3 del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonche' dell'art. 14, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto, nella
parte in cui le predette disposizioni hanno paralizzato e paralizzano
l'attivita' giurisdizionale di questo giudice di pace per il periodo
dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, privandolo di ogni fonte di
reddito e ledendo l'indipendenza sotto il profilo soggettivo del
giudice e quindi il giusto processo, senza assicurare neanche la
tutela previdenziale ed assicurativa in caso di disoccupazione
prevista per gli altri lavoratori dipendenti da Ministero della
giustizia; per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 4, comma 1, 36,
comma 1, 38, 97, commi 2 e 4, 101, comma 2, 104, comma 1, 106, commi
1 e 2, 107, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1,
della Costituzione, quest'ultima disposizione in relazione agli
articoli 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70, nonche' in relazione agli articoli 1, 2, 4, 12, 24 ed E
della Carta sociale europea.
Conferma la sospensione del giudizio, gia' disposta con
l'ordinanza del 18 maggio 2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata a mezzo pec alle parti di causa agli indirizzi telematici
in atti, al Presidente del Consiglio dei ministri all'indirizzo pec
attigiudiziaripcm@pec.governo.it, alla Presidente del Senato della
Repubblica all'indirizzo pec amministrazione@pec.senato.it e al
Presidente della Camera dei deputati all'indirizzo pec
camera.protcentrale@certcamera.it.
Dispone che la presente ordinanza, con le ricevute pec
dell'avvenuta notifica e comunicazione alle parti di causa, al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due
Camere, sia trasmessa, unitamente al fascicolo integrale degli atti
di causa, alla Corte costituzionale.
Lanciano, 28 maggio 2020
Il giudice onorario di pace: Di Marco