P. Q. M. 
 
La questione incidentale di costituzionalita' 
    Per questi motivi, il giudice di pace di Lanciano,  visto  l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale: 
        1. della delibera del  31  gennaio  2020  dei  Consiglio  dei
ministri  (Gazzetta  Ufficiale  n.  26   del   10   febbraio   2020),
dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, n.  630,  del  Capo  dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020),  dell'art.  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 27/2020, dell'art. 14, commi 1 e 4, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte con le predette norme  il  Governo
dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 si e' sostituito alle regioni
e al Ministero della salute nella  gestione  del  servizio  sanitario
nazionale   e   al   Ministero   della   giustizia   nella   gestione
dell'attivita'  giudiziaria,  creando  una  situazione  di  emergenza
sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione  dell'attivita'
giurisdizionale in sede civile e penale al di fuori di ogni ambito di
competenza costituzionale e istituzionale e degli stessi  presupposti
fattuali per l'esercizio dei poteri  sostitutivi,  cio'  in  ritenuto
contrasto con gli articoli 32, 76, 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma 2,
102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117,  comma  3,  della  Costituzione,
120,  nonche'  con  l'art.  117,  comma  1,  della  Costituzione   in
riferimento  al  parametro  dell'art.  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea e/o dell'art. 168 del  Trattato  per
il funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art.
12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli articoli  12  e
43 del Regolamento sanitario  internazionale  (RSI),  adottato  dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005  ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007; 
        2. degli articoli 42, comma 2, 83 e 87 del  decreto-legge  17
marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
27/2020, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, dell'art. 3  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, dell'art. 263 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui  dette  disposizioni  hanno
paralizzato la giustizia civile e penale  dal  9  marzo  2020  al  31
gennaio 2021 con la  lesione  dei  principi  del  giusto  processo  e
dell'indipendenza  del  giudice,  sotto  il  profilo  oggettivo,  per
ritenuto contrasto con gli articoli 77, 97, commi 2 e 3,  101,  comma
2, 104, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1,  della
Costituzione, quest'ultima a disposizione in  relazione  all'art.  47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
        3. degli articoli 1-33 della legge 13 luglio  2017,  n.  116,
nelle parti in cui le predette disposizioni vengono estese ai giudici
di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del  decreto;
dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57,  nella  parte  in  cui
affida  il  Coordinamento  degli  uffici  del  giudice  di  pace   al
Presidente del tribunale; dell'art. 11, comma 4-ter, della  legge  21
novembre 1991, n. 374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di
euro 72.000 lordi  annui  costituisca  il  tetto  massimo  e  non  la
retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di  pace  in
servizio alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.
116/2017; dell'art. 119 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, nella  parte  in
cui  riconosce  ai  magistrati  onorari   un   contributo   economico
inadeguato per il periodo di sospensione  dell'attivita'  giudiziaria
nei mesi di marzo-maggio 2020; dell'art. 20 del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, nella  parte  in  cui  non  estende  anche  ai
giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento  del
precariato prevista i dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  in
regime  di  rapporto  di  lavoro  pubblico  contrattualizzato;  degli
articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dell'art. 3  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonche' dell'art. 14,  comma  4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto, nella
parte in cui le predette disposizioni hanno paralizzato e paralizzano
l'attivita' giurisdizionale di questo giudice di pace per il  periodo
dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021,  privandolo  di  ogni  fonte  di
reddito e ledendo l'indipendenza  sotto  il  profilo  soggettivo  del
giudice e quindi il giusto  processo,  senza  assicurare  neanche  la
tutela  previdenziale  ed  assicurativa  in  caso  di  disoccupazione
prevista per gli  altri  lavoratori  dipendenti  da  Ministero  della
giustizia; per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 4, comma 1, 36,
comma 1, 38, 97, commi 2 e 4, 101, comma 2, 104, comma 1, 106,  commi
1 e 2, 107, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2,  117,  comma  1,
della  Costituzione,  quest'ultima  disposizione  in  relazione  agli
articoli 15, 20, 21,  30,  31,  34  e  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo
quadro sul lavoro  a  tempo  determinato,  recepito  dalla  direttiva
1999/70, nonche' in relazione agli articoli 1, 2,  4,  12,  24  ed  E
della Carta sociale europea. 
    Conferma  la  sospensione  del  giudizio,   gia'   disposta   con
l'ordinanza del 18 maggio 2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte  di
giustizia. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata a mezzo pec alle parti di causa agli indirizzi  telematici
in atti, al Presidente del Consiglio dei ministri  all'indirizzo  pec
attigiudiziaripcm@pec.governo.it, alla Presidente  del  Senato  della
Repubblica  all'indirizzo  pec  amministrazione@pec.senato.it  e   al
Presidente   della   Camera   dei    deputati    all'indirizzo    pec
camera.protcentrale@certcamera.it. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza,  con   le   ricevute   pec
dell'avvenuta notifica  e  comunicazione  alle  parti  di  causa,  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due
Camere, sia trasmessa, unitamente al fascicolo integrale  degli  atti
di causa, alla Corte costituzionale. 
        Lanciano, 28 maggio 2020 
 
                Il giudice onorario di pace: Di Marco