TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
                Sezione per le controversie di lavoro 
 
Ordinanza ex art. 23, comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 
    Il giudice  istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.
Giorgio Flaim, ha pronunciato in  data  1  giugno  2020  la  seguente
ordinanza. 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorso depositato in data 30 luglio 2019 Groff Alessandro ha
proposto (in via principale) domanda di accertamento del diritto alla
conservazione integrale dell'incentivo all'autoimprenditorialita'  ex
art. 8, comma 1 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  («Il
lavoratore  avente  diritto  alla  corresponsione  della  NASpI  puo'
richiedere  la   liquidazione   anticipata,   in   unica   soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di
attivita' lavorative da parte del socio»),  di  cui  l'I.N.P.S.,  con
nota del 30 gennaio 2018 (doc. 1 fasc. ric.), ha disposto,  ai  sensi
dell'art. 8, ultimo comma del decreto  legislativo  n.  22/2015  («Il
lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della
scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta  la   liquidazione
anticipata  della  NASpI  e'   tenuto   a   restituire   per   intero
l'anticipazione ottenuta...») la restituzione per  intero  a  seguito
dell'instaurazione, da parte del ricorrente, di un rapporto di lavoro
subordinato nel periodo 22-25 maggio 2017. 
    La vicenda si articola nei seguenti fatti (su cui  le  parti  non
controvertono): 
        I) il ricorrente Groff Alessandro ha maturato  il  diritto  a
percepire l'indennita' di disoccupazione NASpI per n. 728  giorni,  a
decorrere dal 23 aprile 2016 (doc. 2bis fasc. ric.); 
        II) egli ha fruito in concreto della suddetta indennita'  dal
23 aprile al 10 novembre 2016, ossia per 202 giorni; 
        III) egli ha richiesto (doc. 3 fasc. ric.) e  ottenuto  (doc.
3bis  fasc.  ric.),  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1  del  decreto
legislativo  n.  22/2015,  la  liquidazione  anticipata,   in   unica
soluzione,  dell'importo  dell'indennita'  di  disoccupazione   NASpI
maturata per il periodo 11 novembre 2016-4 maggio 2018, ma non ancora
fruita, per un importo di  euro  14.761,52,  a  titolo  di  incentivo
all'avvio  dell'attivita'  di  impresa  da  esercitarsi  mediante  la
societa' N.T.I. Services s.r.l.s. (doc. 9 fasc. ric.); 
        IV) nel periodo 22-25 maggio 2017 il ricorrente ha instaurato
un rapporto di lavoro subordinato con  la  societa'  BK  Technologies
s.r.l. (doc. 6 fasc. ric.); 
        V) in  ragione  di  quest'ultima  circostanza  l'I.N.P.S.  ha
disposto, con nota del 30 gennaio 2018 (doc. 1 fasc.  ric.),  che  il
ricorrente restituisca per intero il suddetto incentivo. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, ultimo comma del  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 («Il lavoratore che instaura un rapporto di  lavoro
subordinato prima della scadenza del periodo per cui e'  riconosciuta
la liquidazione anticipata della NASpI e'  tenuto  a  restituire  per
intero  l'anticipazione  ottenuta...  »)  nella  parte  in  cui,   in
contrasto con il precetto ex art.  3,  comma  1  della  Costituzione,
prevede - nel  caso  di  instaurazione,  da  parte  del  beneficiario
dell'incentivo all'autoimprenditorialita' ex art. 8,  comma  1  dello
stesso decreto legislativo, di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
prima  della  scadenza  del  periodo  afferente  la  NASpI  liquidata
anticipatamente - l'obbligo, a carico del medesimo  beneficiario,  di
restituire per intero l'anticipazione ottenuta,  anziche'  una  somma
corrispondente alla retribuzione percepita,  qualora  lo  svolgimento
del rapporto di  lavoro  subordinato  non  abbia  inciso,  specie  in
ragione   della   sua   esigua   durata,   in   misura   apprezzabile
sull'effettivita' e sulla continuita'  dell'esercizio  dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio  e'  stato
favorito dall'erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialita'. 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando  la  norma  impugnata   la   domanda,   proposta   dal
ricorrente, di accertamento del diritto alla conservazione  integrale
dell'incentivo all'autoimprenditorialita' ex  art.  8,  comma  1  del
decreto legislativo n. 22/2015 dovrebbe essere rigettata,  ricorrendo
l'ipotesi, prevista dal  successivo  ultimo  comma,  secondo  cui  il
beneficiario dell'incentivo, «che  instaura  un  rapporto  di  lavoro
subordinato prima della scadenza del periodo per cui e'  riconosciuta
la liquidazione anticipata della NASpI e'  tenuto  a  restituire  per
intero l'anticipazione ottenuta...». 
    Infatti  il  ricorrente  ha  costituito  un  rapporto  di  lavoro
subordinato che e' intercorso dal 22 al 25 marzo 2017,  vale  a  dire
all'interno del  periodo  per  cui  gli  era  stata  riconosciuta  la
liquidazione anticipata della NASpI (11 novembre 2016-4 maggio 2018). 
    La difesa del ricorrente ha allegato l'esiguita' sia della durata
del rapporto (quattro giorni), sia della retribuzione percepita (euro
249,05) e ha  evidenziato  come  in  ragione  di  queste  circostanze
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato non abbia impedito
al ricorrente di esercitare  effettivamente  l'attivita'  di  impresa
(mediante la societa' N.T.I. Services s.r.l.s.) - tant'e' vero che e'
tutt'ora in corso (doc. 9  fasc.  ric.)  -  il  cui  avvio  e'  stato
favorito dall'erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialita'. 
    Tuttavia si tratta di circostanze alle quali il  legislatore  non
ha attribuito alcun rilievo allorquando, nell'art.  8,  ultimo  comma
del decreto legislativo n. 22/2015, ha  disciplinato  le  conseguenze
dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato  prima  della
scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta  la   liquidazione
anticipata  della  NASpI.  Quindi   far   discendere   dalle   stesse
circostanze  effetti  diversi  da  quello  indicato  dal  legislatore
(obbligo  di  restituire   per   intero   l'anticipazione   ottenuta)
significherebbe procedere ad un'inammissibile interpretazione  contra
litteram. 
    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non e'
possibile sfuggire a questa conclusione neppure considerando che: 
        l'art. 9 del  decreto  legislativo  n.  22/2015  ha  previsto
alcune ipotesi di compatibilita' con l'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro subordinato; si tratta, infatti, di fattispecie in  cui  la
prestazione NASpI viene erogata in via  ordinaria,  vale  a  dire  in
forma periodica; 
        l'art. 54-bis, comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50 convertito in legge 21 giugno 2017, n.  96,  ha  stabilito  che  i
compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni occasionali  ivi
disciplinate non incidono sullo stato di disoccupazione di colui  che
le ha eseguite; questa  fattispecie  riguarda  l'ipotesi  in  cui  la
prestazione NASpI viene erogata  in  forma  periodica  e  inoltre  il
rapporto non e' di lavoro subordinato, bensi' accessorio. 
    Secondo il ricorrente, anche se queste disposizioni  non  fossero
ritenute  direttamente  applicabili  ai  casi  di  anticipazione   in
un'unica soluzione della NASpI, «risulterebbero applicabili almeno  i
principi/criteri direttivi  con  le  stesse  espressi»  (pag.  7  del
ricorso), i quali pero' - come e' agevole rilevare - collidono con il
tenore letterale dell'art. 8, ultimo comma del decreto legislativo n.
22/2015, che fa  discendere  l'obbligo  di  restituzione  per  intero
dell'anticipazione ottenuta dalla mera instaurazione di  un  rapporto
di lavoro subordinato. 
Sulla non manifesta infondatezza 
    Non appare manifestamente infondato ritenere che sia contrario al
principio di razionalita' - insito nel precetto ex art.  3,  comma  1
della Costituzione,  svincolato  da  una  normativa  di  raffronto  e
«rintracciato nell'esigenza di conformita' dell'ordinamento a  valori
di giustizia e di equita' e a criteri di coerenza logica, teleologica
e storico-cronologica» (Corte costituzionale 9 aprile 2014,  n.  162;
Corte costituzionale 14 febbraio 2012, n. 87; Corte costituzionale 18
novembre 1991, n. 421) - far discendere dalla mera  instaurazione  di
un rapporto di lavoro subordinato l'obbligo di restituire per  intero
l'anticipazione ottenuta anche quando lo svolgimento del rapporto  di
lavoro subordinato non abbia, specie  in  ragione  della  sua  esigua
durata, inciso  in  misura  apprezzabile  sull'effettivita'  e  sulla
continuita' dell'esercizio dell'attivita' lavorativa  autonoma  o  di
impresa individuale, il cui avvio e' stato  favorito  dall'erogazione
dell'incentivo all'autoimprenditorialita'. 
    Infatti la finalita' di tale  incentivo  e'  quella  di  favorire
l'avvio di attivita' connotate da un effettivo carattere di autonomia
e da un certo grado di rischio d'impresa, quali il lavoro autonomo in
senso stretto, l'attivita' di impresa e la sottoscrizione di quote di
capitale di una cooperativa  (in  questo  senso  anche  la  circolare
I.N.P.S. n. 94 del 12 maggio 2015. 
    Far discendere dalla mera instaurazione di un rapporto di  lavoro
subordinato  l'obbligo  di  restituire  per  intero   l'anticipazione
ottenuta anche quando lo scopo dell'incentivo  sia  stato  pienamente
raggiunto (non essendo derivata alcuna conseguenza  sull'effettivita'
e sulla continuita' dell'attivita' lavorativa autonoma o  di  impresa
favorita), appare una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di
evitare che l'incentivo all'autoimprenditorialita' ex art. 8, comma 1
del decreto  legislativo  n. 22/2015  sia  utilizzato  per  finalita'
diverse da quella di favorire l'avvio di attivita'  connotate  da  un
effettivo carattere di autonomia e  da  un  certo  grado  di  rischio
d'impresa. 
    In  presenza  dell'attuazione  certa  di   questa   finalita'   -
specialmente se attestata (come nel caso in  esame)  dal  persistente
esercizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di  impresa  favorita,
anche a distanza di tempo dal contingente svolgimento del rapporto di
lavoro subordinato - la perdita  integrale  dell'incentivo  assume  i
caratteri propri della sanzione, per la quale, pero', non e' previsto
alcun procedimento applicativo con contraddittorio  anticipato  e  un
sindacato giurisdizionale in punto proporzionalita'.