Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente in carica della Giunta regionale,  con  sede  a  Cagliari,
viale Trento, 69; 
    Per la declaratoria della  illegittimita'  costituzionale  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 20 novembre 2020, degli articoli 11, comma 2, 13, comma  1,  e
47, comma 9 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020,  n.
24, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma  della
Sardegna n. 58 del 24 settembre 2020. 
 
                              Premessa 
 
    In data 24 settembre 2020, sul n.  58  del  Bollettino  ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna, e' stata pubblicata  la  legge
regionale 11 settembre 2020, n. 24, intitolata «Riforma  del  sistema
sanitario regionale e riorganizzazione  sistematica  delle  norme  in
materia. Abrogazione della legge regionale  n.  10  del  2006,  della
legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016
e di ulteriori norme di settore». 
    Tale legge, avente ad oggetto il riordino del  sistema  sanitario
regionale, istituisce gli enti del  Servizio  sanitario  regionale  e
disciplina una pluralita' di oggetti quali: 
        l'ordinamento degli enti e delle aziende sanitarie; 
        lo status della dirigenza sanitaria; 
        le prestazioni sanitarie erogate a tutela della salute e  del
benessere del cittadino; 
        la programmazione sanitaria; 
        il finanziamento, la gestione ed il  controllo  del  Servizio
sanitario regionale; 
        gli investimenti strutturali, ai fini sia del rinnovo e della
sostituzione  delle  strutture  ospedaliere   esistenti   sia   della
ristrutturazione e manutenzione dei presidi ospedalieri; 
        l'amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie nelle
more  del  processo  di  adeguamento  dell'assetto  istituzionale  ed
organizzativo degli enti di governo del Servizio sanitario regionale; 
        la stabilizzazione del personale precario in servizio  presso
le aziende sanitarie; 
    disponendo  infine  l'abrogazione  di  precedenti  normative   di
settore. 
    In  particolare,  e  ai  fini  che  qui  interessano,  la   legge
ridefinisce il modello di governo del sistema sanitario della Regione
avviandone nel contempo il processo di riforma. 
    In tale contesto si inseriscono le norme indicate in epigrafe  le
quali  riguardano,  rispettivamente,  il  direttore  generale   delle
aziende sanitarie (art. 11), gli elenchi regionali degli idonei  alle
cariche di vertice aziendali  delle  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario regionale (art. 13), l'amministrazione straordinaria  delle
aziende sanitarie (art. 47). 
    Tali disposizioni eccedono i limiti delle  competenze  statutarie
della Regione Sardegna in materia di igiene e sanita' pubblica  quali
risultanti dal combinato disposto degli articoli 4, comma 1,  lettera
i) e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - recante lo
Statuto speciale per la Sardegna - violando nel contempo l'art.  117,
comma 3 della  Costituzione  nella  misura  in  cui  contrastano  con
principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato  in  materia  di
tutela della salute. 
    Esse vengono percio' impugnate con il presente  ricorso  ex  art.
127 della Costituzione affinche' ne sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
 
                                  A 
    L'art. 11, comma 2 della legge regionale Sardegna n. 24/2020 
 
    L'art. 11 della legge regionale Sardegna n. 24/2020  -  d'ora  in
avanti, per brevita', anche la legge -, rubricato «Direttore generale
delle aziende  sanitarie»,  al  comma  2  prevede  che  «I  direttori
generali sono nominati con deliberazione della  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  sanita',
attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di  idonei,  oppure
all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.
171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera  p)
della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di   dirigenza
sanitaria)». 
    Tale  disposizione,  prevedendo  la  facolta'  della  Regione  di
attingere,  per  la  nomina  del  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie regionali  sarde,  oltre  che  all'elenco  nazionale  degli
idonei previsto dal decreto legislativo n. 171/2016,  anche  -  e  in
alternativa - ad un «elenco regionale di idonei»,  contrasta  con  il
sistema attualmente vigente per la scelta del direttore generale,  il
quale, come si dira' subito dopo, puo' - e deve - essere  individuato
solo nell'ambito dell'elenco nazionale istituito e formato  nei  modi
previsti dallo stesso decreto legislativo n. 171/2016. 
    E' d'uopo infatti rammentare -  anche  per  prevenire  sin  d'ora
eventuali (infondate) eccezioni avversarie - che  la  possibilita'  -
anzi, l'obbligo  -  delle  regioni  di  provvedere  alla  nomina  dei
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
regionale mediante ricorso ad  elenchi  regionali  di  idonei,  della
stessa o di altra regione, era previsto, nel quadro normativo vigente
prima della riforma della dirigenza  sanitaria  del  2016,  dall'art.
3-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
    Tale  sistema  e'  stato  superato  dal  decreto  legislativo  n.
171/2016, il quale, attuando, in campo sanitario, la  delega  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
ha riformato profondamente l'intera materia della dirigenza sanitaria
prevedendo, tra l'altro e per quanto qui interessa, la formazione  di
un - unico - elenco nazionale degli  idonei  -  istituito  presso  il
Ministero della salute ed aggiornato con  cadenza  biennale  -  sulla
base di una valutazione operata da una commissione  nazionale  previa
pubblicazione di un avviso pubblico di selezione (art. 1). 
    Alle regioni spetta poi  di  effettuare  un'ulteriore  selezione,
sulla base di apposito avviso, a cui possono  partecipare  unicamente
gli iscritti nell'elenco nazionale,  con  valutazione  dei  titoli  e
colloquio, in esito alla quale viene proposta una rosa  di  candidati
al cui interno il Presidente della regione provvede  a  scegliere  il
direttore generale, motivando le ragioni della nomina (art. 2). 
    Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo sistema e'  stata
coerentemente  disposta  l'abrogazione  delle  norme  in   precedenza
vigenti in materia e,  fra  queste,  dell'art.  3-bis,  comma  3  del
decreto legislativo n. 502/1992 (v. art. 9, comma  1  del  richiamato
decreto legislativo n. 171/2016). 
    La nomina, da parte (dei presidenti) delle regioni, dei direttori
generali  delle  aziende  sanitarie  regionali  deve  dunque   adesso
avvenire attingendo, esclusivamente ed obbligatoriamente,  all'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti del Servizio sanitario nazionale formato, previo avviso pubblico
e selezione per  titoli  e  colloquio,  dalla  commissione  nazionale
all'uopo nominata (v. art. 2, comma 1  del   decreto  legislativo  n.
171/2016). 
    La ratio di tale disciplina risiede  nell'esigenza  di  garantire
che la nomina dei vertici delle aziende sanitarie avvenga in  maniera
imparziale  e  trasparente  -  in  piena  coerenza  con   gli   ormai
consolidati  orientamenti  della  giurisprudenza  costituzionale   in
merito alla natura di tali incarichi - al fine di assicurare il  buon
andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione. 
    Sotto questo profilo, l'art. 11, comma 2 della legge regionale n.
24/2020, prevedendo invece che i  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie sarde siano nominati attingendo - obbligatoriamente si', ma
- alternativamente all'elenco regionale di idonei  oppure  all'elenco
nazionale di cui al decreto legislativo n. 171/2016, si  pone  dunque
in evidente, frontale contrasto con la norma statale di principio  di
cui all'art. 2, comma 1 del decreto delegato,  la  quale,  come  s'e'
detto, non consente alternativa di  sorta,  imponendo  tassativamente
che  la   scelta   del   direttore   generale   avvenga   attingendo,
obbligatoriamente ed  «esclusivamente»,  all'elenco  nazionale  degli
idonei formato nei modi descritti all'art. 1 dello stesso decreto. 
    Per il  conferimento  dell'incarico  di  direttore  generale,  il
legislatore nazionale non ha infatti previsto alcun elenco  regionale
di idonei, ma solo - ed esclusivamente - un elenco  nazionale  cui  -
obbligatoriamente - attingere. 
    L'elenco regionale e' stato invece  previsto  dall'art.  3  dello
stesso decreto legislativo n. 171/2016 ai fini dell'attribuzione,  da
parte  del  direttore  generale,   degli   incarichi   di   direttore
amministrativo,  direttore  sanitario  e  di  direttore  dei  servizi
socio-sanitari: «Il direttore generale, nel rispetto dei principi  di
trasparenza (...), nomina il direttore amministrativo,  il  direttore
sanitario e, ove previsto dalle leggi  regionali,  il  direttore  dei
servizi socio sanitari,  attingendo  obbligatoriamente  agli  elenchi
regionali  di  idonei,  anche   di   altre   regioni,   appositamente
costituiti») (cosi' recita il comma 1). 
    L'art. 11, comma 2 della legge regionale in esame,  laddove,  per
la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie, consente il
ricorso «all'elenco regionale di idonei», sia pure in alternativa  al
ricorso all'elenco nazionale, contrasta percio', come s'e' detto, con
principio fondamentale stabilito dallo Stato  in  materia  di  tutela
della  salute  e,  di  conseguenza,  impinge,  ad  un  tempo,   nella
violazione  della  norma  di  cui  all'art.  117,   comma   3   della
Costituzione e di quelle disposizioni statutarie che stabiliscono che
la competenza legislativa regionale in materia si svolge nel rispetto
«dei principi stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato»  (art.  4  dello
Statuto)  e  «in  armonia  con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica» (art. 3 dello Statuto). 
    E' dunque per mera completezza di  difesa  che  si  ricorda  che,
secondo il consolidato e risalente  orientamento  di  codesta  ecc.ma
Corte - v., ex multis, le sentenze n. 422 del 2006 e n. 295 del  2009
-, le disposizioni  statali  in  tema  di  governance  delle  aziende
sanitarie sono riconducibili alla materia concorrente  della  «tutela
della salute» ponendosi come principi fondamentali ai sensi dell'art.
117, comma 3 della Costituzione. 
    Piu' in particolare,  e  con  specifico  riferimento  al  decreto
legislativo n. 171/2016, codesto ecc.mo Collegio ha affermato che  la
relativa  normativa  deve  ritenersi  espressione  di  un   principio
fondamentale in materia di «tutela della salute» e  che  i  «principi
generali» ai quali deve attenersi la legislazione  delle  regioni  ad
autonomia speciale - la  fattispecie  decisa  riguardava  infatti  la
Regione Siciliana - corrispondono  ai  «principi  fondamentali»  che,
nella stessa materia, vincolano le regioni a statuto ordinario (sent.
n. 159 del 2018). 
    Donde   l'illegittimita'   costituzionale   della    disposizione
regionale impugnata. 
 
                                  B 
    L'art. 13, comma 1 della legge regionale Sardegna n. 24/2020 
 
    L'art. 13 della legge regionale n.  24/2020,  rubricato  «Elenchi
regionali degli  idonei  alle  cariche  di  vertice  aziendali  delle
aziende ed  enti  del  Servizio  sanitario  regionale»,  al  comma  1
stabilisce che «Gli elenchi regionali degli idonei  alle  cariche  di
direttore generale, amministrativo e sanitario sono costituiti previo
avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita'  e  criteri
individuati con apposita deliberazione  della  Giunta  regionale,  da
parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su  proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di  sanita',  composta
da cinque membri, di cui uno con funzioni di  presidente  scelto  tra
magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e  avvocati  dello
Stato, anche in quiescenza, o del libero foro abilitati al patrocinio
di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata
competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione
sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno puo' essere indicato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti
della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in
carica  per  il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco   e
all'espletamento delle attivita' connesse e consequenziali». 
    La  disposizione,  disciplinando  le  modalita'  di  costituzione
dell'elenco regionale degli idonei al  quale  attingere  -  sia  pure
alternativamente al ricorso all'elenco nazionale degli idonei  -  per
la nomina del direttore generale delle aziende  sanitarie  regionali,
incorre negli stessi vizi di costituzionalita' eccepiti in  relazione
alla norma - l'art. 11  della  stessa  legge  - alla  quale  essa  e'
destinata a dare attuazione. 
    Anche tale disposizione si  pone  infatti  in  contrasto  con  il
principio stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo  n.  171  del
2016, il quale, come s'e' detto,  tassativamente  prevede,  al  primo
periodo del comma 1, che  «le  regioni  nominano  direttori  generali
esclusivamente  gli  iscritti  all'elenco  nazionale  dei   direttori
generali di cui all'art. 1», senza prevedere alcun  elenco  regionale
di idonei al quale attingere per la nomina del  direttore  regionale:
elenco regionale che e' invece previsto, dal successivo  art.  3  del
decreto  delegato,  esclusivamente  per  la  nomina,  da  parte   del
direttore generale, del direttore amministrativo, di quello sanitario
e del direttore dei servizi socio-sanitari. 
    Al pari del precedente art. 11, comma 2, anche l'art. 13, comma 1
della  legge  regionale  all'esame,  contrastando  con  il  principio
fondamentale - stabilito dallo  Stato  in  materia  di  tutela  della
salute - di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171/2016, viola
dunque tanto  l'art.  117,  comma  3  della  Costituzione  quanto  le
disposizioni statutarie, in  precedenza  richiamate,  che  fissano  i
limiti entro i quali puo' legittimamente  esercitarsi  la  competenza
legislativa regionale nella subiecta materia. 
 
                                  C 
    L'art. 47, comma 9 della legge regionale Sardegna n. 24/2020 
 
    L'art. 47, rubricato «Amministrazione straordinaria delle aziende
sanitarie», al comma 9 prevede che «I  commissari  straordinari  sono
scelti in applicazione all'art.  3,  comma  2  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il  servizio  sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia  sanitaria),
convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 50, e sono in
possesso dei seguenti titoli: 
        a) diploma di laurea di  cui  all'ordinamento  previgente  al
decreto ministeriale n.  509  del  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2,  oppure  laurea  specialistica  o
magistrale; 
        b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri  settori,
con autonomia gestionale  e  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o  nel
settore privato». 
    Al di la' dell'evidente  refuso  nell'indicazione  degli  estremi
della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35  -
rappresentata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e non 50 -, il rinvio
a tale normativa per la nomina dei commissari straordinari chiamati a
definire «il processo di adeguamento  dell'assetto  istituzionale  ed
organizzativo degli enti di  governo  del  servizio  sanitario  della
Sardegna» previsto dalla Legge qui in esame (cosi' recita il comma  1
dell'art. 47) e' assolutamente inconferente, oltre costituzionalmente
illegittimo. 
    Le disposizioni recate dal decreto-legge  n.  35/2019  -  recante
«Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria
e altre misure urgenti in  materia  sanitaria»  -  e,  quindi,  anche
l'art. 3, comma  2,  richiamato  dalla  norma  che  qui  si  censura,
costituiscono infatti  un  corpus  normativo  speciale  destinato  ed
applicabile unicamente alla  e  nella  Regione  Calabria  che,  anche
quanto alle modalita'  di  scelta  del  commissario  straordinario  -
disciplinate dalla disposizione ora richiamata dalla legge  regionale
sarda - non possono  trovare  applicazione  al  di  fuori  di  quella
realta' territoriale. 
    Ma al di la' di tali rilievi, l'art.  47,  comma  9  della  legge
regionale  n.  24/2020,  prevedendo  per  la  scelta  dei  commissari
straordinari delle aziende sanitarie sarde l'adozione delle modalita'
previste dal decreto-legge n. 35/2019 per la  scelta  dei  commissari
straordinari degli enti del Servizio sanitario  regionale  calabrese,
contrasta,  questa  volta,  con   altro   principio   stabilito   dal
pluricitato  art.  2  del  decreto  legislativo  n.  171/2016  e,  di
conseguenza, con il parametro costituzionale  -  art.  117,  comma  3
della Costituzione - e con le norme statutarie - articoli 4, comma 1,
lettera i) e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - di
cui si e' denunziata la violazione. 
    Ed infatti, mentre l'art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 35/2019
prevede, testualmente, che «Il Commissario straordinario  e'  scelto,
anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 4  agosto  2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata
competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione
sanitaria o di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza»  (enfasi
aggiunta), l'art. 2, comma 2, ultimo periodo del decreto  legislativo
n. 171/2016  e'  invece  assolutamente  chiaro  ed  inequivoco  nello
stabilire che, «In caso di commissariamento delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i soggetti inseriti
nell'elenco nazionale». 
    Anche in questo caso, la scelta dei commissari straordinari delle
aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale e' dunque limitata e circoscritta  dalla
norma  statale  di  principio  ai  soli  soggetti   idonei   inseriti
nell'elenco nazionale di  cui  al  precedente  art.  1  dello  stesso
decreto  legislativo:  senza  alcuna  possibilita'  di  ricorrere   a
modalita'  alternative  di  scelta,  come  invece  previsto,  in  via
eccezionale e derogatoria per la Regione Calabria, dall'art. 3, comma
2 del decreto-legge n. 35/2019. 
    Donde l'illegittimita' costituzionale anche di questa norma della
Legge qui impugnata.