P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 83/1957, a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297/1994 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; b) dispone l'immediata trasmissione di tutti gli atti di causa alla Corte costituzionale; c) sospende il giudizio in corso; d) dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente estensore: Panariello