P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 83/1957, 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  485  del  decreto
legislativo  n.  297/1994  per   contrasto   con   l'art.   3   della
Costituzione; 
        b) dispone l'immediata trasmissione  di  tutti  gli  atti  di
causa alla Corte costituzionale; 
        c) sospende il giudizio in corso; 
        d) dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza
sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
                 Il presidente estensore: Panariello