P. Q. M. 
 
    La Commissione tributaria regionale, visti gli articoli 1,  legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, cosi' provvede: 
      dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata,   per
contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, decreto-legge n. 133/2013; 
      dichiara  manifestatamente  infondate  le  altre  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate; 
      dispone  la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
      sospende la presente causa R.G. 2866/2019; 
      ordina alla segreteria che la presente ordinanza sia notificata
alle parti in causa e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma, addi' 14 ottobre 2019. 
 
                                          Il Presidente est.: Panzani