P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 110 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 e 18-bis nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta. Ai sensi dell'art. 23, comma 2 n. 67/1953 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 4 legge 67/1953. Milano, 17 settembre 2020 Il Presidente: Ichino L'estensore: Curami