P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 2, 3, 32,  110  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale della legge 22 aprile 2005, n.  69,  art.
18 e 18-bis nella parte in cui non prevedono quale motivo di  rifiuto
ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino
il rischio di conseguenze di  eccezionale  gravita'  per  la  persona
richiesta. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 2  n.  67/1953  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
giudizio in corso. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  cui  all'art.  23,
comma 4 legge 67/1953. 
        Milano, 17 settembre 2020 
 
                        Il Presidente: Ichino 
 
                                                  L'estensore: Curami