P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, 2 e 3, ord.
penit., nella  parte  in  cui  essi,  nel  loro  combinato  disposto,
prevedono che non possa essere concesso, per la durata di  tre  anni,
l'affidamento in prova al servizio  sociale  previsto  dall'art.  47,
ord. penit., al condannato nei cui confronti  e'  stata  disposta  la
revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art.  47,  comma  11,
dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51,  comma  1  della  medesima
legge, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Spoleto, 5 novembre 2020 
 
             Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi