P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, 2 e 3, ord. penit., nella parte in cui essi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47, ord. penit., al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1 della medesima legge, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Spoleto, 5 novembre 2020 Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi