IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione prima quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  8509  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Mattia Bonaparte, rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Antonio Pasca, con domicilio digitale come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia e domicilio eletto  presso  il  suo  studio  in  Roma,  via
Belisario, n. 7; 
    Contro  il  Ministero  dell'interno,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, n. 12; 
    Nei confronti di Ciro Luca Spina non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        a) del decreto del Capo della polizia n.  333-B/12D.2.17/6686
del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero  complessivo  di
1148 allievi agenti della polizia di Stato; 
        b) del decreto del Capo della polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del  13  marzo  2019,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.  21,  del  15
marzo 2019; 
        c) della Tabella A, allegata al decreto di cui  al  punto  a)
precedente, che elenca i concorrenti in possesso dei nuovi  requisiti
attinenti all'eta' e al titolo di  studio  e  che  non  comprende  il
ricorrente, impedendogli cosi' di potere partecipare  alla  selezione
pubblica; 
        d) della Tabella B, allegata al decreto di cui al  punto  a),
che elenca i concorrenti esclusi dal procedimento, avendo superato il
previsto limite di eta' anche ai  sensi  dell'art.  2049  del  Codice
dell'ordinamento militare, nella parte in cui impedisce al ricorrente
di partecipare alla selezione pubblica; 
        e) della Tabella C, che elenca i concorrenti,  che  elenca  i
soggetti  che  non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla
procedura di assunzione, rendendosi necessaria  l'apposita  procedura
di verifica di cui all'art.  4,  nella  parte  in  cui  impedisce  ai
ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
        f) del decreto del Capo della polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19  aprile  2019,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.  32,  del  23
aprile 2019; 
        g) di ogni altro atto  antecedente,  conseguente  o  comunque
connesso o dipendente. 
    E con i motivi aggiunti: 
        h) del decreto del Capo della polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto  2019,
pubblicato  il  13  agosto   2019,   sul   sito   web   istituzionale
http://www.poliziadistato.it/,  che  ha  approvato  «  ...   l'elenco
generale degli aspiranti che risultano in possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazioni dalla legge 11  febbraio  2019,  n.
12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della polizia  di  Stato,
contenuto nell'allegato n. 1 ...», e «... l'elenco  finale  dei  1851
aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione
per allievi agenti della polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.
2 ...»; 
        i) ove occorra, della legge provvedimento contenuta  all'art.
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135  recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la   pubblica   amministrazione»   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  datata  11  febbraio  2019,  n.  12,  ma
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  in  data  12  febbraio  2019,
relativamente  al  punto   sub.   b)   che   limita   le   assunzioni
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in  possesso,
alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui  all'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n.  335,  nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30  dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  2049  del
citato  codice  dell'ordinamento  militare»  ed  impedisce  a   parte
ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche  nella  parte
in cui si pone come legge provvedimento; 
        l)  ove  occorra  dell'art.  1  del  decreto  del   Ministero
dell'interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme  per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della polizia
di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art.  6,  comma  1,
lett. b) decreto del Presidente della Repubblica n.  335/1982,  cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 95/2017, fissa  il  limite
massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione
fino ad un massimo di tre anni per  il  servizio  militare  prestato,
prevista dall'art.  2049  del  Codice  dell'ordinamento  militare;  e
sempre ove occorra del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
335/82; 
        m) di ogni altro atto  antecedente,  conseguente  o  comunque
connesso o dipendente,  che  attiene  alla  odierna  vicenda,  previa
sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale  (per
contrasto con il principio di ragionevolezza  delle  leggi,  con  gli
articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio  del  legittimo
affidamento e  con  l'art.  11  delle  Disposizioni  sulla  legge  in
generale): 
          della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
11, comma 2-bis, lett. b), del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
135, convertito con modificazioni dalla legge 11  febbraio  2019,  n.
12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi  agenti
della polizia di Stato, (...) nel  limite  massimo  di  1.851  posti,
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta  di  esame
del concorso pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della
polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40 del  26
maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei
alla relativa prova scritta d'esame e  secondo  l'ordine  decrescente
del voto in essa conseguito (...) che siano in  possesso,  alla  data
del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio  2020  il  Cons.  Ines
Simona Immacolata Pisano; 
 
                                Fatto 
 
    Con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero dell'interno
in data 22 giugno 2019, parte ricorrente impugna il decreto del  Capo
della polizia n. 333B/12D.3.19/5429 del  13  marzo  2019,  pubblicato
nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019,  n.  21,  con  il  quale  e'  stato
avviato  il  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di  n.  1.851
allievi agenti della polizia  di  Stato  mediante  scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia  di  Stato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della polizia del
18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n.  40,
nonche', specificamente, le Tabelle A, B e C,  allegate  al  predetto
decreto. 
    L'impugnazione del provvedimento  di  avvio  della  procedura  di
assunzione e' stata proposta congiuntamente a quella del decreto  del
Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6  giugno  2019,  pubblicato
nella G.U.R.I. del 7 giugno 2019,  n.  45,  con  il  quale  e'  stata
disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza  fisica  e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi  della  predetta
graduatoria  della  prova   scritta   del   concorso   pubblico   per
l'assunzione di 893 allievi agenti P.S., interessati al  procedimento
finalizzato all'assunzione di  1.851  allievi  agenti  P.S.  nonche',
specificamente, degli elenchi di cui  agli  allegati  1,  2  e  3  al
predetto decreto. 
    Questo secondo provvedimento e' stato adottato il 6  giugno  2019
dal Ministero, non essendo esso riuscito  a  coprire  tutti  i  posti
disponibili con lo scorrimento avviato il 13 marzo precedente, quando
erano  stati  presi  in  considerazione  i  soli  candidati  con  una
votazione compresa tra  9,50  e  8,875:  pertanto,  il  Ministero  ha
disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria,  convocando  per
gli accertamenti di  idoneita'  una  fascia  di  concorrenti  con  un
punteggio inferiore a quello fino ad allora considerato, compreso tra
punti 8,75 e punti 8,25. 
    Parte  ricorrente  dichiara  di  aver  conseguito  una  votazione
compresa nella fascia 8,750 - 8,250 decimi (e,  precisamente,  8,625)
e,  ciononostante,  essere  stata  esclusa  dallo   scorrimento   per
l'assunzione di 1.851 allievi agenti della polizia di Stato, disposto
con l'ultimo decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19  del  6
giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del  7  giugno  2019,  n.  45,
poiche' non in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa
sopravvenuta. 
    Argomenta parte ricorrente che questo decreto costituisce  l'atto
concretamente lesivo  nei  propri  confronti  in  quanto,  nonostante
l'utile collocazione in graduatoria, e' stata esclusa dalla selezione
poiche',  con  i  provvedimenti  impugnati,  lo   scorrimento   della
graduatoria e' stato limitato ai candidati di eta' non  superiore  ai
26 anni e in possesso di diploma di scuola media superiore, mentre il
ricorrente - che aveva preso parte al suddetto concorso  bandito  nel
2017 possedendo i requisiti  allora  richiesti -  alla  data  del  1°
gennaio 2019, benche' in possesso del diploma intermedio del 3°  anno
di scuola media superiore, non aveva conseguito il diploma di  scuola
media  superiore,  secondo  quanto  successivamente  richiesto  dalla
disposizione normativa di cui trattasi. 
    Parte ricorrente  ha  quindi  concluso  chiedendo  l'annullamento
degli atti impugnati, previa sospensione cautelare  e  ammissione  al
prosieguo  dell'iter  concorsuale,  anche  previa   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n. 12, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 51  e
97 della Costituzione. 
    Gli atti della procedura sono censurati per i seguenti motivi: 
        Violazione del principio del legittimo affidamento; 
        Violazione del generale principio meritocratico; 
        Violazione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento
ed imparzialita' dell'amministrazione; 
        Violazione dell'art. 34 della Costituzione,  terzo  comma,  e
per violazione del principio di uguaglianza  sostanziale  ex  art.  3
della Costituzione; 
        Violazione del  principio  generale  di  non  discriminazione
sancito dal  diritto  dell'Unione  e  concretizzato  nella  direttiva
2000/78 del Consiglio europeo, che sancisce  la  non  discriminazione
basata sul requisito  dell'eta',  poiche'  si  vanno  a  preferire  i
candidati piu' giovani a quelli che nelle  procedure  concorsuali  si
sono rivelati piu' meritevoli; 
        Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione e dell'art.  11
delle Disposizioni sulla legge in generale. 
    Si solleva eccezione di incostituzionalita' dell'art.  11,  comma
2-bis,  lett.  b),  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,
nella parte in cui prevede  che  l'assunzione  degli  allievi  agenti
della polizia di Stato, (...) nel  limite  massimo  di  1.851  posti,
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta  di  esame
del concorso pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della
polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40, del 26
maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei
alla relativa prova scritta d'esame e  secondo  l'ordine  decrescente
del voto in essa conseguito (...) che siano in  possesso,  alla  data
del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare. 
    Il Ministero  dell'interno  si  e'  costituito  in  giudizio  per
resistere al ricorso. 
    Nelle more della trattazione  del  ricorso,  e'  sopravvenuto  il
decreto del Capo della polizia, pubblicato  il  13  agosto  2019,  di
avvio al corso di formazione per 1851 allievi agenti della polizia di
Stato selezionati tramite lo scorrimento della graduatoria. 
    Questo provvedimento, con cui si  e'  conclusa  la  procedura  di
assunzione, e' stato impugnato con  motivi  aggiunti,  notificati  da
parte ricorrente al Ministero  dell'interno  e  al  controinteressato
Spina Ciro Luca il 24 settembre 2019. 
    L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei
confronti di tutti  i  candidati  ammessi  al  corso  di  formazione,
autorizzata dal Tribunale amministrativo regionale con  ordinanze  n.
5309/2019 del 2 agosto 2019 e 7407/2019  del  13  novembre  2019,  e'
stata  regolarmente  eseguita  da   parte   ricorrente,   ma   nessun
controinteressato si e' costituito in  giudizio.  L'Avvocatura  dello
Stato  ha  eccepito  l'irricevibilita'  del   ricorso   per   mancata
tempestiva impugnativa del decreto 13 marzo 2019,  con  il  quale  e'
stata avviata la procedura di assunzione di  1851  allievi  agenti  e
sono stati stabiliti i requisiti di partecipazione al  concorso,  ivi
compresi il possesso di una  determinata  eta'  e  di  un  titolo  di
studio; l'inammissibilita' per carenza di interesse, in quanto  anche
qualora,  all'esito  degli  accertamenti,  parte  ricorrente  dovesse
risultare idonea, non  riuscirebbe  mai  a  collocarsi  in  posizione
utile, ovvero tra i 1851 aspiranti in possesso dei requisiti  di  cui
all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e che devono essere avviati
al corso di formazione; nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del
ricorso  e  dei  motivi  aggiunti,  essendo  contestati  i  requisiti
prescritti da una disposizione di legge, l'art. 11, comma  2-bis  del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  12/2019.  Si  tratterebbe   di   norma   conforme   ai   principi
costituzionali di ragionevolezza, logicita' ed eguaglianza, oltre che
sorretta da finalita' acceleratorie. 
 
                               Diritto 
 
    Parte ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli
atti conseguenti con cui il  Ministero  dell'interno  lo  ha  escluso
dalla procedura di assunzione straordinaria basata sullo  scorrimento
di una precedente graduatoria concorsuale in  cui  era  collocata  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Preliminarmente   deve   essere    confutata    l'eccezione    di
irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso. 
    Il ricorso, notificato il 1° luglio 2019 al Ministero resistente,
e' tempestivo, perche' il decreto del 13  marzo  2019,  che  ha  dato
avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria  da  cui  parte
ricorrente e' stata esclusa, e'  stato  impugnato  congiuntamente  al
provvedimento del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il
7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  4ª
Serie speciale  «Concorsi  ed  Esami»  mediante  il  quale  e'  stata
disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza  fisica  e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi  nella  fascia  di  voto  8,750  -  8,250   decimi   della
graduatoria. 
    Quest'ultimo decreto  costituisce  infatti  l'atto  concretamente
lesivo per i candidati inseriti nella suddetta fascia  di  punteggio,
nella quale era  compresa  parte  ricorrente.  Infatti  il  Ministero
dell'interno, inizialmente, aveva dato esecuzione  alla  legge  sullo
scorrimento della graduatoria con  il  decreto  del  13  marzo  2019,
prendendo in  considerazione  i  soli  candidati  con  una  votazione
compresa  tra  9,50  e  8,875:  poiche'  parte  ricorrente  non   era
interessata alla procedura,  essendo  collocata  in  graduatoria  con
punteggio inferiore, compreso tra 8,75 e 8,25, neppure avrebbe potuto
impugnare immediatamente il decreto del 13 marzo 2019, di avvio della
procedura, per originaria carenza di interesse. 
    Nel mese di giugno 2019 il  Ministero,  non  essendo  riuscito  a
coprire  tutti  i  posti  disponibili,  ha   avviato   un   ulteriore
scorrimento della graduatoria, convocando  per  gli  accertamenti  di
idoneita' una fascia di concorrenti  con  un  punteggio  inferiore  a
quello fino ad allora considerato, fino a punti 8,25. 
    Soltanto allora, quando il Ministero, con il  decreto  pubblicato
il 7 giugno 2019, ha  esteso  lo  scorrimento  della  graduatoria  ai
concorrenti con punteggi inferiori, compresi tra 8,75 e 8,25,  si  e'
concretizzato l'interesse di  parte  ricorrente  alla  partecipazione
alla procedura. 
    Pertanto,  il  termine  di  60  giorni  per  l'impugnazione   del
provvedimento lesivo,  fissato,  a  pena  di  decadenza,  dal  codice
processuale amministrativo, ha iniziato a decorrere, nei confronti di
parte ricorrente, dal 7 giugno 2019, giorno della  pubblicazione  del
decreto di apertura della procedura di assunzione ad  una  fascia  di
candidati piu' ampia di quella inizialmente prevista. 
    Quanto  alla  inammissibilita'  del  ricorso   per   carenza   di
interesse, il  Collegio  ritiene  l'eccezione  generica  e  priva  di
pregio,  non  potendosi   escludere   ulteriori   scorrimenti   della
graduatoria anche con  riferimento  ad  eventuali  possibili  rinunce
degli aspiranti che precedono il  ricorrente  in  graduatoria,  anche
avuto riguardo unicamente al punteggio conseguito  senza  considerare
il possesso dei nuovi requisiti. 
    Il ricorso e' anche procedibile,  essendo  stato  tempestivamente
impugnato il decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della
graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al  corso
di  formazione,  con  motivi   aggiunti   notificati   al   Ministero
dell'interno e al controinteressato Luca Ciro Spina il  24  settembre
2019. Anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici  proclami
e' stata eseguita nei  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  dal
giudice. 
    A  giudizio  del   Collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    Infatti, l'esclusione di  parte  ricorrente  dalla  procedura  di
assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma
2-bis, lett. b) del decreto-legge n. 135  del  2018,  introdotto,  in
sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'Amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della  pubblica
amministrazione e di uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di 893 agenti di polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso  del  titolo  di
studio della licenza media inferiore.  Nella  graduatoria  definitiva
del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti  i  candidati
che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova  scritta,  ma
non erano stati convocati, per mancanza di  posti  disponibili,  alle
ulteriori  prove  selettive,  consistenti   nell'accertamento   della
idoneita'  psicofisica,   nella   verifica   dell'efficienza   fisica
attraverso  prove  sportive,  nell'accertamento  dell'attitudine   al
servizio nelle forze di polizia mediante test psicologici e colloquio
psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica  di  agente  di  polizia  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento  del  personale  della
polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del Regolamento, al comma
1, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
        b)  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni   stabilita   dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
        d) diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario.» 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n.  12,
che  ha  modificato,  in  sede  di   conversione,   l'art.   11   del
decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
        All'art. 11 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi statuisce: 
          «Al fine di semplificare le procedure per la copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1,  lett.  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lett. c) e nel limite massimo di 1.851  posti,  mediante  scorrimento
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito
con decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza del 18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  4ª  Serie  speciale,  n.  40,   del   26   maggio   2017.
L'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  procede  alle  predette
assunzioni: 
b) limitatamente ai soggetti risultati  idonei  alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    L'art.  11,  comma   2-bis,   del   decreto-legge   n.   135/2018
costituisce,   dunque,   la    norma    presupposta    dall'attivita'
amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere  in  concreto
difforme da quanto legislativamente disposto. 
    L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.  135/2018,  infatti,
ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento
della  graduatoria   concorsuale   applicando   retroattivamente   la
normativa sopravvenuta  sui  requisiti  di  ammissione  al  concorso,
sfavorevoli ai ricorrenti, limitando  l'assunzione  esclusivamente  a
chi, alla data del 1° gennaio  2019,  fosse  in  possesso  dei  nuovi
requisiti relativi al limite di eta' e al titolo  di  studio  fissati
dall'art.  6,  comma  1,  lett.  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di studio secondario superiore. 
    Pertanto, mediante gli atti impugnati, parte ricorrente e'  stata
esclusa dalla selezione, non essendo in possesso del titolo di studio
secondario superiore. 
    Avverso gli atti impugnati  parte  ricorrente  deduce  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata, oltre che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  Collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte con il presente ricorso,
come si chiarira' nella sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135, la questione di legittimita' costituzionale  della  norma  di
legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio, in  quanto  la
sua eventuale fondatezza e il suo conseguente accoglimento  da  parte
della  Corte   costituzionale   comporterebbe   l'annullamento,   per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  Collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b),
nella parte in cui stabilisce che si  procedera'  all'assunzione  dei
soggetti risultati idonei alla prova  scritta  d'esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  40  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa contraddistinta dalla lett. b) bensi' la sola  proposizione
che impedisce l'assunzione di tutti i  candidati  idonei  alla  prova
scritta, completando la disposizione con le seguenti parole: «purche'
in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di  studio  secondario  superiore,  pur  essendo  essi  in
possesso dei  requisiti  stabiliti  dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi  provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto  legislativo  sottoposto  a  controllo  (cfr.  sentenza  20
novembre 2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a
quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della graduatoria. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (Consiglio di Stato, sezione III, 30  settembre  2015,  n.
4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del procedimento concorsuale. 
    Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in  corso
determinerebbe la violazione della par conditio  dei  partecipanti  e
del   principio   di   tutela   dell'affidamento    (nella    specie:
dell'affidamento riposto dai candidati nel bando  di  concorso,  atto
costituente la lex specialis della  procedura  selettiva,  sempreche'
non in contrasto con norme imperative vigenti al  momento  della  sua
emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con il decreto del Capo della polizia -  Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40,  del  26  maggio  2017,
riaperta, dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  al  fine  di
consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento
della graduatoria gia' definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. In linea  generale  la  giurisprudenza  riconosce
che,   quando   una   determinazione   normalmente   devoluta    alla
discrezionalita' della pubblica amministrazione  viene  adottata  con
legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di
costituzionalita' delle leggi, al  privato  cittadino  e'  consentito
chiedere al giudice adito la  rimessione  della  q.l.c.  della  legge
provvedimento alla Consulta, previa  delibazione  della  rilevanza  e
della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando  gli
articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca  di  immunita'  per
l'operato della  pubblica  amministrazione.  Il  ricorso  avverso  la
legge-provvedimento contiene, in pratica,  le  medesime  censure  che
sarebbero state sollevate  nei  riguardi  del  provvedimento  che  la
pubblica amministrazione ha sostituito con l'atto  legislativo  (cfr.
ex multis Tribunale amministrativo regionale Puglia, Lecce,  sentenza
19 ottobre 2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce  al  giudizio  sull'eccesso  di  potere,  posto  che   il
contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela  il  risultato
di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sentenza n.
43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato  che  la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione  al
pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che  e'  insito
nella adozione di diposizioni legislative di tipo  particolare,  sono
soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in
tal modo garantendo i soggetti interessati dagli  effetti  dell'atto,
il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono
i profili  provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a
controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n.  267  del
2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e' disposto  lo  scorrimento,  cosi'
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito dello svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificati  nella  relativa
graduatoria. 
    Il Giudice delle leggi ha statuito che: «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della pubblica amministrazione da cui sembra affetta la
norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito  alla  pubblica  amministrazione   di   scegliere   taluni
soggetti, gia'  noti,  cosi'  favorendoli,  e  di  escluderne  altri,
parimenti riconoscibili. 
    Cio' appare  in  contrasto  con  il  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad alcuni  dei  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29 ottobre 2018,  aveva  proceduto  ad  un  altro  scorrimento  della
graduatoria concorsuale, incrementando i posti  disponibili  ai  fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
Legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335 del 24 aprile 1982, prevedendo  i  nuovi  requisiti.  Eppure,  in
occasione del precedente scorrimento, disposto appena  4  mesi  prima
dell'adozione del provvedimento che ha dato avvio alla  procedura  di
assunzione controversa, l'Amministrazione, giustamente, aveva  tenuto
conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal bando di concorso,  pur
essendo gia' entrati in vigore i  nuovi  requisiti  di  accesso  alla
polizia di Stato, per cui, anche sotto tale profilo,  sembra  essersi
ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del   principio   di
uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al contrario, risulta palese  il  rallentamento  della  procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la pubblica amministrazione a riesaminare, una per una,  le
posizioni dei singoli candidati, per accertare  l'eta'  anagrafica  e
l'eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in
origine richiesto. Se  la  norma  non  fosse  stata  introdotta,  non
sarebbe stata necessaria questa  ulteriore  fase  di  verifica  e  il
Ministero  avrebbe  potuto  semplicemente  ammettere  alle  prove  di
idoneita' psicofisica e attitudinale tutti i  candidati  inseriti  in
graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al
concorso, gia' accertati nella fase precedente  l'espletamento  della
prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
        Non si dubita della legittimita' costituzionale di una  norma
di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i  requisiti  di
accesso alle  forze  di  polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
        Neppure si dubita della legittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
        Cio'    che     appare     irragionevole,     intrinsecamente
contraddittorio e in  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di
imparzialita' della pubblica  amministrazione  e  di  eguaglianza  di
tutti i cittadini che abbiano partecipato ad  un  concorso  pubblico,
nonche'  di  certezza  del  diritto  e  di  rispetto  del   legittimo
affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato,
modificando retroattivamente i requisiti di ammissione  e  procedendo
allo scorrimento di una graduatoria  che  viene  modificata  dopo  la
conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e
procedendo all'assunzione  di  altri  candidati,  sulla  base  di  un
criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento  delle
prove d'esame. 
    Per  completezza  di  trattazione  e'  opportuno   rilevare   che
l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime
memorie  difensive,  con  riferimento  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. 
    Ad  avviso   della   difesa   statale,   la   questione   sarebbe
inammissibile  perche'  con  essa  si  tenderebbe  ad  ottenere   una
decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. 
    L'eccezione non coglie la netta differenza tra  la  questione  di
legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte  con
la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente  giudizio.
Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il  giudice  «a
quo» aveva sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in
materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, con la  quale,
dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento  della  polizia
di Stato, era stato  stabilito  che  alla  copertura  della  relativa
dotazione organica si sarebbe provveduto  mediante  un  concorso  per
titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati  nominati  vice
commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento   con   decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista  decorrenza
giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio
direttivo della sostanziale equiordinazione delle forze  di  polizia,
non ponendo rimedio al ritardo nella  progressione  in  carriera  del
personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale  ha
dichiarato   inammissibile   la   questione,   non   essendo   chiaro
l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto  la  mera
caducazione   della    disposizione    relativa    alla    decorrenza
dell'inquadramento  non  avrebbe  fatto  conseguire   il   risultato,
auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale  equiordinazione
del personale delle forze di polizia. 
    Completamente diversa e' la questione sollevata  in  questa  sede
processuale, atteso che la caducazione della  proposizione  normativa
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare»  contenuta
nell'art. 11, comma 2-bis, lett. b)  del  decreto-legge  n.  135  del
2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio  2019  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  Tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b),
nella parte in cui stabilisce che si  procedera'  all'assunzione  dei
soggetti risultati idonei alla prova  scritta  d'esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.  40,  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art.  2049  del  citato  codice  dell'ordinamento  militare»  per
violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso.