P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima
quater): 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12,
nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla  data  del  1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  Codice
dell'ordinamento militare» per contrasto con  gli  articoli  97  e  3
della Costituzione; 
        dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la
presente  ordinanza  sia  comunicata  alle   parti   costituite,   al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  12
maggio  2020,   tenutasi   mediante   collegamento   da   remoto   in
videoconferenza, secondo  quanto  disposto  dall'art.  84,  comma  6,
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con
l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Mezzacapo, presidente; 
        Mariangela Caminiti, consigliere, estensore; 
        Antonio Andolfi, consigliere. 
 
                      Il presidente: Mezzacapo 
 
                                                L'estensore: Caminiti