P.Q.M. 
 
    Il giudice di pace  di  Lecce  avv.  Cosimo  Rochira,  visti  gli
articoli 134 e ss. della Costituzione e 23 della legge n. 87  dell'11
marzo 1953. 
    Ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio  e  la  non  manifesta
infondatezza solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 131-bis del codice penale nella parte in cui non  lo  rende
applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice  di  pace,  per
contrasto con  gli  articoli  2,  3,  24,  25,  27,  102,  111  della
Costituzione della Repubblica italiana. 
    Sospende il presente processo e ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri, al  Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
        Cosi' deciso in Lecce il 26 novembre 2020 
 
                    Il giudice di pace: Rochira