P.Q.M. Il giudice di pace di Lecce avv. Cosimo Rochira, visti gli articoli 134 e ss. della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953. Ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 25, 27, 102, 111 della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il presente processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce il 26 novembre 2020 Il giudice di pace: Rochira