P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis,  decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio  2014,  n.
13, come modificato dall'art. 1, comma 141, legge 23  dicembre  2014,
n. 190, nella parte in cui -  in  violazione  dell'art.  67  Cost.  -
consente ai membri del Parlamento, a  partire  dall'anno  di  imposta
2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo  pari  al
19 per cento per le erogazioni in denaro nel concreto non realmente e
pienamente liberali effettuate  in  favore  di  partiti  e  movimenti
politici per importi compresi tra  100.000  e  200  milioni  di  lire
(ossia tra 51,65 e 103.291,38 euro); 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Cosi' deciso in Trento, 11 settembre 2020. 
 
                        Il Presidente: Serao 
 
 
                                                   Il relatore: Flaim