P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dall'art. 1, comma 141, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui - in violazione dell'art. 67 Cost. - consente ai membri del Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro nel concreto non realmente e pienamente liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (ossia tra 51,65 e 103.291,38 euro); Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento, 11 settembre 2020. Il Presidente: Serao Il relatore: Flaim