P. Q. M. 
 
    La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    solleva, di ufficio, questione di  legittimita'.  costituzionale,
in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU,  quale  parametro  interposto
dell'art. 117, comma 1, Cost., e in relazione agli  articoli  3  e  4
della direttiva  2016/UE/343  e  art.  48  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt.  11  e
117, comma. 1, Cost, con  riferimento  all'art.  578  del  codice  di
procedura penale, nella parte  in  cui  stabilisce  che,  quando  nei
confronti  dell'imputato  e'  stata   pronunciata   condanna,   anche
generica, alte restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal
reato,  a  favore  della  parte  civile,  giudice  di  appello,   nei
dichiarare   estinto    il    reato    per    prescrizione,    decide
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli effetti civili; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
      Cosi deciso  in  Lecce  all'esito  della  camera  di  consiglio
dell'11 dicembre 2020. 
 
                       Il presidente: Scardia 
 
 
                                          Il consigliere est.: Biondi