P. Q. M. La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; solleva, di ufficio, questione di legittimita'. costituzionale, in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., e in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma. 1, Cost, con riferimento all'art. 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alte restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, giudice di appello, nei dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del Senato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Cosi deciso in Lecce all'esito della camera di consiglio dell'11 dicembre 2020. Il presidente: Scardia Il consigliere est.: Biondi