P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita': dell'art. 13, comma 1, della legge regionale Sicilia 4 agosto 2015, come modificato dall'art. 4 della legge regionale Sicilia 29 novembre 2018, n. 23 («Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo»); dell'art. 14 della legge regionale Sicilia 4 agosto 2015, n. 15, come modificato dall'art. 4 della legge regionale Sicilia 29 novembre 2018, n. 23, («Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della citta' metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano»); dell'art. 1, commi 19 («Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo») della legge 7 aprile 2014, n. 56, tutte per contrasto con gli articoli 1, 2, 3 e 48, 5, 97, 114 e seguenti della Costituzione. Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e che questo provvedimento, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sia notificato alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e sia comunicato al Presidente della Camera dei deputati e del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale della Regione siciliana. Ordina la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte d'appello, il 27 maggio 2020. Il Presidente: Ferreri