P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita': 
        dell'art. 13, comma 1, della legge regionale Sicilia 4 agosto
2015, come modificato dall'art. 4 della legge  regionale  Sicilia  29
novembre 2018, n. 23 («Il sindaco  metropolitano  e'  di  diritto  il
sindaco del comune capoluogo»); 
        dell'art. 14 della legge regionale Sicilia 4 agosto 2015,  n.
15, come modificato dall'art. 4  della  legge  regionale  Sicilia  29
novembre 2018, n. 23, («Qualora il sindaco metropolitano cessi  dalla
carica per cessazione dalla carica di sindaco  del  comune  capoluogo
della citta' metropolitana, il  vicesindaco  rimane  in  carica  fino
all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano»); 
        dell'art. 1,  commi  19  («Il  sindaco  metropolitano  e'  di
diritto il sindaco del comune capoluogo») della legge 7 aprile  2014,
n. 56, tutte per contrasto con gli articoli 1, 2, 3 e 48, 5, 97,  114
e seguenti della Costituzione. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, siano  trasmessi  gli  atti
alla Corte  costituzionale  e  che  questo  provvedimento,  ai  sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  sia  notificato  alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ed  al  Presidente
della Giunta regionale siciliana e sia comunicato al Presidente della
Camera dei deputati e del  Senato  ed  al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Regione siciliana. 
    Ordina la sospensione del presente procedimento in  attesa  della
decisione della Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Catania,  nella  camera  di  consiglio  della
sezione prima civile della Corte d'appello, il 27 maggio 2020. 
 
                       Il Presidente: Ferreri