P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', in relazione agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, degli articoli 4 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, 9 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21, 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47, 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Sardegna e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 10 giugno 2020 e 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Francesco Scano, Presidente; Grazia Flaim, Consigliere; Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Scano L'Estensore: Rovelli