P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione
seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in
rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita', in
relazione agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, degli articoli
4 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, 9 della legge
regionale 18 giugno 2018, n. 21, 1 della legge regionale 20 dicembre
2018, n. 47, 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della
Regione Sardegna e sia comunicata al Presidente del Consiglio
regionale della Sardegna.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre il termine
perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del
giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza.
Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 10
giugno 2020 e 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente;
Grazia Flaim, Consigliere;
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore.
Il Presidente: Scano
L'Estensore: Rovelli