P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Sardegna  (Sezione
seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita',   in
relazione agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, degli articoli
4 della legge regionale 22  dicembre  2016,  n.  37,  9  della  legge
regionale 18 giugno 2018, n. 21, 1 della legge regionale 20  dicembre
2018, n. 47, 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n.  3,
dispone   l'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al  Presidente  della  Giunta  della
Regione  Sardegna  e  sia  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Sardegna. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre  il  termine
perentorio di mesi  sei  per  la  riassunzione  in  questa  sede  del
giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. 
    Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei  giorni  10
giugno 2020 e 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 
      Francesco Scano, Presidente; 
      Grazia Flaim, Consigliere; 
      Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore. 
 
                        Il Presidente: Scano 
 
 
                        L'Estensore: Rovelli