P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
relativamente all'appello n. 4213 del 2019, di cui in premessa, cosi'
provvede: 
      1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma  8,  del
di. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni in  l.  n.
96 del 21 giugno 2017, in relazione agli articoli 3, 9, 33, 41  e  97
della Costituzione; 
      2) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
      3) rinvia ogni ulteriore statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia; 
      4) ordina che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  giorno  22
ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Luigi Maruotti, Presidente 
        Daniela Di Carlo, Consigliere 
        Silvia Martino, Consigliere, Estensore 
        Giuseppa Carluccio, Consigliere 
        Michele Conforti, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Maruotti 
 
 
                                                 L'estensore: Martino