P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), relativamente all'appello n. 4213 del 2019, di cui in premessa, cosi' provvede: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 8, del di. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 21 giugno 2017, in relazione agli articoli 3, 9, 33, 41 e 97 della Costituzione; 2) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; 4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Daniela Di Carlo, Consigliere Silvia Martino, Consigliere, Estensore Giuseppa Carluccio, Consigliere Michele Conforti, Consigliere Il Presidente: Maruotti L'estensore: Martino