Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione Penale, nella persona del Giudice dott. Marco Montanari, all'esito della Camera di consiglio del 14 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di: 1) L. O., nato a ..., il ... e ivi residente in via ..., ivi dichiaratamente domiciliato - assente, libero; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Rosaria Grasso Peroni del foro di Roma, con studio legale a Roma in viale Angelico n. 31; 2) C. M., nato a ... il ... e ivi residente in via la ..., elettivamente domiciliato a Roma, in viale Carso n. 14, presso lo studio legale associato degli avvocati Stefano Zoccano e Francesca Romana Passarini - assente, libero; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Stefano Zoccano e dall'avv. Francesca Romana Passarini del foro di Roma, con studio legale associato a Roma in viale Carso n. 14; imputati entrambi: A) dei reati previsti e puniti dagli articoli 81 cpv., 110, codice penale, 586-bis, comma 7, codice penale, articoli 55 e 147, decreto legislativo n. 219/2006; perche', in concorso tra loro, il C. quale organizzatore dell'importazione e il L. quale incaricato della ricezione del pacco, ordinando e ricevendo la spedizione contraddistinta dal numero identificativo n. ... proveniente dalla Repubblica Slovacca, importavano i sottoindicati farmaci e le sottoindicate sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, comprese nelle classi, indicate dalla legge ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, preparati di cui facevano commercio - attraverso canali diversi da farmacie e strutture autorizzate - mediante l'offerta e la distribuzione a piu' persone anche nell'ambito della palestra di cui il C. era gestore: n. 100 fiale da 2 ml cadauna, 750 grammi del prodotto Deca-Drabolin, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere i principi attivi «nandrolone decanoato», «trenbolone acetato ed enantato» e «testosterone propionato» (reperto M); n. 100 fiale da 1 ml cadauna 375 grammi del prodotto Deca-Drabolin, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere i principi attivi «nandrolone decanoato»«, «trenbolone acetato ed enantato» e «testosterone propinato» (reperto D); n. 252 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Winstrol Depot, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «stanozololo» (reperto F); n. 100 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Sustanon 250, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «testosterone propinato ed enantato« (reperto E); n. 1000 compresse da 10 mg cadauna del prodotto Stanazolol Tablets, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «stanozololo» (reperto B); n. 2 fiale da 10 ml cadauna del prodotto Boldabol 200, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «boldenone undecilenato» (reperto L); n. 3 fiale da 10 ml cadauna del prodotto Mastabol 100, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere i principi attivi «trenbolone acetato ed enantato» e «testosterone propionato» (reperto I); n. 150 compresse da 20 mg cadauna del prodotto Cialis, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «sildenafil» (reperto A); n. 300 compresse da 100 mg cadauna del prodotto Kamagra Gold 100, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «sildenafil» (reperto H); n. 252 bustine da 20 mg cadauna del prodotto Apcalis-SX Oral Jelly, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «tadalafil» (reperto C); i cui i principi attivi, come indicato nell'allegata indagine chimica eseguita, integrante il presente atto, sono da considerarsi: «sostanza stupefacente ricompresa nella tabella I della legge n. 49/2006 il «nandrolone decanoato»; sostanze farmacologiche rientranti nella categoria dei farmaci con principio attivo inserito tra le sostanze proibite in e fuori gara, il cui impiego e' considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000, e pertanto, la cui importazione e/o messa in commercio nel territorio nazionale risulta sempre vietata il «stanozololo», il «trenbolone acetato ed enantato», il «testosterone propionato», il «testosterone propinato ed enantato» e il «boldenone undecilenato»; sostanze farmacologiche rientranti nella categoria dei farmaci reperibili solo dietro presentazione di prescrizione medica e per la cui importazione e' necessaria idonea autorizzazione sanitaria il «sildenafil» e il «tadalafil». Accertato in ... - aeroporto di ... in data ... (capo di imputazione cosi' modificato all'udienza del 13 marzo 2019). Solo C. M.: B) del reato previsto e punito dagli art. 55 e 147, decreto legislativo n. 219/2006, perche' deteneva all'interno della propria abitazione sito in ... via ..., le sotto indicate sostanze farmacologiche, rientranti nella categoria dei farmaci reperibili solo dietro presentazione di prescrizione medica e per la cui importazione e' necessaria idonea autorizzazione sanitaria: n. 6 confezioni di Kamagra - 100 Gold, ogn'una contenente un blister con quattro compresse, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «sildenafil» (reperto N); n. 6 blister sfusi di Kamagra - 100 Gold, ogn'una contenente quattro compresse, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «sildenafil» (reperto N); n. 1 confezione di Apcalis-SX Oral Jelly contenente n. 7 bustine da 20 mg del prodotto, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «tadalafil» (reperto O); n. 4 bustine sfuse da 20 mg cadauna di Apcalis-SX Oral Jelly, che sottoposte a consulenza tossicologica risultavano contenere il principio attivo «tadalafil» (reperto O). Accertato in ... in data ... Conclusioni. I reperti D ed M posti in giudiziale sequestro sono da considerarsi sostanza stupefacente per la presenza del principio attivo di cui alle tabelle precedenti, ovvero nandrolone decanoato. Sono inoltre presenti anche le sostanze dopanti trembolone acetato ed enantato e testosterone propionato. I reperti B, E, F, I L posti in giudiziale sequestro sono da considerarsi sostanze dopanti per la presenza dei principi attivi riportati nella tabella precedente. I reperti A, C, H, N e O posti in giudiziale sequestro sono preparati che contengono principi farmaceutici acquistabili solo con la presenza di ricetta medica. Il Reperto G posto in giudiziale sequestro non contiene alcun principio attivo di rilevanza normativa. Non e' da considerarsi quindi ne' sostanza stupefacente ne' dopante. Conclusioni delle parti. P.M.: per entrambi gli imputati: sentenza di non doversi procedere per prescrizione in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi a) e b); condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il delitto di cui al capo a), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Richiede trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per S. C. e P. C. per il reato di falsa testimonianza e per gli altri reati che saranno ravvisati. La difesa dell'imputato C.: in via principale, assoluzione ex art. 530, comma 1, codice di procedura penale; in via subordinata, assoluzione ex art 530, comma 2, codice di procedura penale; in via estremamente subordinata, minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e doppi benefici di legge. Chiede il dissequestro delle carte postepay. La difesa dell'imputato L.: in via principale, assoluzione per il capo a) e per il capo b) perche' il fatto non costituisce reato; in via subordinata, assoluzione per non aver commesso il fatto ex art 530, comma 2 codice di procedura penale. La questione di legittimita' costituzionale. Si solleva d'ufficio, ex art. 231, 1° marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 71, 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera n), decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 - prevede il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», in relazione all'art. 76 Cost. Disposizione di legge di cui si dubita la legittimita' costituzionale. Art. 586-bis, comma 7 codice penale. Disposizione della Costituzione che si assume violata. Art. 76, Cost. La rilevanza della questione in sintesi. All'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta e della discussione delle parti, i fatti possono essere cosi' ricostruiti sinteticamente. In data 31 gennaio 2014, la Guardia di finanza intercetto' all'aeroporto di ... un pacco contenente, tra le altre cose, sostanze dopanti. Poiche' sullo stesso era indicato un indirizzo del destinatario, fu effettuata una consegna controllata ex art. 9, legge n. 146/2006 a ... Ivi vennero identificati i due destinatari del pacco negli odierni imputati. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria si ritengono integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 586-bis, comma 7, codice penale (capo A), ad eccezione del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», rispetto al quale si solleva questione di legittimita' costituzionale. Nel caso in cui la questione dovesse essere ritenuta fondata, venendo meno questo elemento costitutivo di fattispecie, il reato contestato dovrebbe ritenersi pienamente integrato, con conseguente necessita' di condannare gli imputati; nel caso in cui la questione non dovesse essere ritenuta fondata, il reato non sarebbe integrato, con conseguente possibilita' di assolvere gli stessi. Ne discende, pertanto, l'impossibilita' di definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. La non manifesta infondatezza della questione in sintesi. Il reato di commercio di sostanze dopanti, all'epoca dei fatti, era previsto e punito dall'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000. Tale norma non prevedeva il dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La stessa e' stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera n), decreto legislativo n. 21/2018. Con il medesimo decreto legislativo (art. 2, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 21/2018), e' stato introdotto l'art. 586-bis, comma 7, codice penale, che invece contempla il suddetto dolo specifico. Si dubita pero' che il legislatore delegato abbia rispettato il criterio direttivo contenuto nella legge delega (art. 1, comma 85, lettera q), legge n. 103/2017), posto che la stessa dava mandato al Governo semplicemente di trasferire norme incriminatrici contenute in legge speciali all'interno del codice penale, senza poterle modificare. Pertanto, si evidenzia una possibile violazione dell'art. 76 Cost. L'impossibilita' di esperire una interpretazione costituzionalmente conforme in sintesi. Il tenore letterale dell'art. 586-bis, comma 7, codice penale e' tale da rendere impossibile una interpretazione costituzionalmente conforme della norma. Infatti, l'inserimento nella fattispecie del dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» muta completamente la struttura del reato rispetto a come era originariamente previsto nell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, modificando di fatto anche il bene giuridico primario tutelato. Non e' pertanto possibile ricondurre il nuovo art. 586-bis, comma 7, codice penale nell'alveo del criterio direttivo previsto dal legislatore delegante, ostandovi in maniera insormontabile il dato letterale. Parte I - La rilevanza della questione Si analizzano di seguito i motivi per i quali la questione di legittimita' costituzionale risulta rilevante al fine del decidere. Si ricostruiranno gli sviluppi processuali, si indicheranno le fonti e gli elementi di prova, si analizzeranno le tesi difensive e si effettuera' una valutazione sui fatti e sulla loro qualificazione giuridica, evidenziando infine come la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sia imprescindibile al fine del decidere. 1. Il processo. In data 2 aprile 2017, e' stato emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di L. O. e C. M., per i reati contestati in epigrafe. All'udienza del 27 ottobre 2017, il Giudice ha dichiarato l'assenza degli imputati. La difesa C. ha presentato eccezione di incompetenza territoriale. La difesa L. si e' associata all'eccezione e ha presentato istanza ex art. 129, codice di procedura penale. All'udienza del 24 novembre 2017, il Giudice ha rigettato le eccezioni e l'istanza presentate alla precedente udienza. Le parti hanno formulato le richieste istruttorie. In particolare, il pubblico ministero ha chiesto la trascrizione delle seguenti intercettazioni telefoniche: RIT ... progg. ... del 18 febbraio 2014, ore 12.52; del 18 febbraio 2014, ore 13.41; del 18 febbraio 2014, ore 16.16; del 18 febbraio 2014, ore 13.10. La difesa L. ha eccepito l'inutilizzabilita' delle intercettazioni. Il Giudice ha rigettato l'eccezione e ha ordinato la trascrizione delle suddette intercettazioni. All'udienza del 15 dicembre 2017, il Giudice ha conferito l'incarico per la trascrizione delle intercettazioni al perito Balzan Mirella. In data 16 gennaio 2018 il perito ha depositato la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e il cd contenente i file audio di tutte le intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini. All'udienza del 20 aprile 2018, nonostante fossero in aula tre testi del pubblico ministero, non e' stato possibile escuterli in considerazione del mancato consenso da parte delle difese alla conservazione dell'attivita' processuale svolta, il quale risultava necessario in considerazione della sostituzione della persona fisica del Giudice. All'udienza del 17 ottobre 2018, di fronte a nuovo Giudice, la difesa L. ha presentato: istanza ex art. 129 codice di procedura penale; eccezione di nullita' del decreto che dispone il giudizio ex art. 181, comma 3, in relazione all'art. 429, comma 1, lettera c), codice di procedura penale; eccezione di inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche; eccezione di incompetenza territoriale. Il Giudice ha rigettato tutte le istanze e le eccezioni con ordinanza letta in udienza. All'udienza del 13 febbraio 2019 sono stati escussi i testi del pubblico ministero C. C. (operante della Guardia di finanza del Gruppo Malpensa), F. F. (operante della Guardia di finanza del Gruppo Malpensa), P. G. (chimico in servizio preso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Laboratorio chimico delle dogane di Milano). All'udienza del 13 marzo 2019 sono stati escussi i testi del pubblico ministero P. M. (operante della Guardia di finanza del Gruppo Malpensa) e F. F. (operante della Guardia di Finanza del Gruppo Malpensa). Il pubblico ministero ha modificato il capo di imputazione nei termini sopra descritti. Le difese hanno chiesto un termine ex art. 519, codice di procedura penale. Il Giudice ha disposto la notifica ex art. 520, codice di procedura penale a favore degli imputati. Il Giudice ha sospeso il dibattimento ex art. 520, comma 2, codice di procedura penale, fissando la nuova udienza nel rispetto dei termini di legge. All'udienza del 29 maggio 2019 il Giudice ha accolto l'istanza di legittimo impedimento presentata dal difensore del C. Ha invece rigettato l'eccezione anticipata dal difensore del L. in cancelleria (il quale non si e' presentato in udienza senza giustificazione) volta a censurare il fatto che fosse stata notificata all'imputato solo la parte modificata del capo di imputazione e non anche quella rimasta immutata. Il Giudice ha rigettato l'eccezione e rinviato il processo, sospendendo i termini di prescrizione. All'udienza del 23 ottobre 2019, il Giudice ha rinviato il processo a seguito dell'adesione dei difensori all'astensione proclamate dalle organizzazioni rappresentative dell'avvocatura, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. All'udienza del 12 febbraio 2020 sono stati escussi i testi della difesa L. S. C. (genero di L. O.) e C. A. (cliente del locale della P.). La teste P. C. non si e' presentata. La difesa L. ha chiesto il confronto tra i testi P. e ... Il Giudice ha rigettato la richiesta. La difesa L. ha nuovamente chiesto dichiararsi l'inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche. L'udienza del 15 aprile 2020 e' stata rinviata ex art. 83, decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. All'udienza del 15 luglio 2020 e' stata escussa la teste della difesa L. P. C. (responsabile del locale ove fu consegnato al L. il pacco contenente sostanze dopanti). Il Giudice ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche formulata dalla difesa L. alla precedente udienza. La difesa C. ha prodotto dichiarazioni scritte provenienti dall'imputato. All'udienza del 23 settembre 2020, il pubblico ministero ha chiesto acquisirsi le dichiarazioni rese dal L. nell'immediatezza del fatto. Il Giudice ha rigettato la richiesta. Le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni sopra riportate. Il Giudice ha rinviato per repliche. La difesa C. ha depositato memoria scritta in data 12 ottobre 2020 e la difesa L. in data 14 ottobre 2020. All'udienza del 14 ottobre 2020, non effettuata alcuna replica delle parti, il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di consiglio, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 586-bis, codice penale, con riferimento all'art. 76 Cost. Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti numerosi documenti che saranno indicati nel corso della presente motivazione. I testi indicati nelle liste di cui all'art. 468, codice di procedura penale e non escussi sono stati oggetto di rinuncia delle parti e di revoca del Tribunale. Si rappresenta che le udienze del 27 ottobre 2019, 24 novembre 2017 e 15 dicembre 2017 sono state presiedute dalla dott.ssa Maria Greca Zoncu, l'udienza del 20 aprile 2018 dalla dott.ssa Cristina Ceffa, le udienze successive dal dott. Marco Montanari, davanti al quale si e' svolta l'intera attivita' istruttoria. 2. Le fonti di prova introdotte dal pubblico ministero e gli elementi di prova ad esse relativi. Al fine di ricostruire il fatto di causa, si riporta di seguito quanto riferito da ciascun teste, in ordine tale da consentire di meglio comprendere quanto accaduto. Si riporta anche quanto emerso dalla intercettazioni telefoniche. 2.1. La deposizione di C. C.: l'intercettazione del pacco presso l'aeroporto di Malpensa. Si riporta di seguito quanto riferito dal teste C. C. , operante della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa. Il 31 gennaio 2014, il teste - durante la sua attivita' di controllo di pacchi sospetti provenienti dall'estero al predetto scalo aeroportuale - intercetto' la spedizione contraddistinta dal numero identificativo n. ..., proveniente dalla Repubblica Slovacca e, in particolare, dal mittente L. J. e dalla citta' di S. (1) L'operante fece ricerche, tramite fonti aperte, sull'identita' del mittente, rivelatosi inesistente. Il destinatario della spedizione era indicato come il «bar ..., via ...,». Tramite controlli su fonti aperte e su Serpico, il teste accerto' che nell'indirizzo romano appena indicato non era presente un bar, bensi' un internet point, in alcun modo legato a B. F., soggetto che da controlli su Serpico non risultava intestatario di alcun locale bar. La spedizione non era accompagnata da alcuna dichiarazione doganale. Il pacco, del peso consistente di 8 o 9 kg, conteneva numerose fiale e compresse, per un totale di 2.421 pezzi, di prodotti consistenti in sostanze farmaceutiche o dopanti. Molte di queste erano non confezionate, alcune contenute in sacchetti trasparenti e «tutte buttate la' alla rinfusa». (2) Alcune confezioni dei prodotti erano invece vuote, ripiegate per occupare meno spazio. Le stesse presentavano scritte in italiano o in inglese o in arabo. Il teste ha spiegato che negli anni 2013/2014 giungevano all'aeroporto di Malpensa migliaia di pacchi contenenti sostanze stupefacenti o anabolizzanti dalla Slovacchia. 2.2. La deposizione di Palmieri Giovanni: il contenuto del pacco intercettato. Si riporta di seguito quanto riferito da P. G., chimico, consulente tecnico del pubblico ministero, in servizio presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Laboratorio chimico delle dogane di Milano. (3) Il P. ha spiegato nel dettaglio, dopo aver effettuato l'analisi chimica dei prodotti (suddivisi in numerosi reperti), cosa contenesse il pacco intercettato presso l'aeroporto di Malpensa. Innanzitutto, ha spiegato di come molte confezioni rinvenute al suo interno - contenenti compresse, fiale o flaconi - fossero contraffatte, in quanto riportanti nomi di societa' farmaceutiche inesistenti. Il consulente ha fatto riferimento, a mero titolo esemplificativo, alla societa' B., nominativo indicato sulle scatole contenenti il prodotto Mastabol 100 e quello Boldabol 200: si tratta di una societa' il cui nominativo e' indicato su un sito internet, nel quale non e' fatta menzione ne' di una chiara sede ne' della identita' dei sui suoi legali rappresentanti. La B. e' societa' (inesistente) ricorrente nell'esperienza professionale del chimico. Le valutazioni sulla natura fittizia delle societa' venditrici dei prodotti sono state estese dal consulente anche agli altri reperti analizzati. Diverse scatole riportavano scritte in arabo. In alcuni casi i prodotti furono rinvenuti addirittura sfusi e non inseriti nelle confezioni commerciali (trovate talvolta vuote e schiacciate nel pacco), con la conseguenza che gli stessi potevano essere inseriti dal loro destinatario in confezioni riportanti informazioni (a partire dall'indicazione del prodotto, fino alla data di scadenza) diverse da quelle reali. Il P. ha infatti spiegato che i nomi commerciali dei prodotti indicati sulle scatole erano quasi sempre diversi dai principi attivi realmente contenuti nelle compresse o nelle fiale, cosi' come risultanti dall'analisi chimica svolta, circostanza particolarmente pericolosa, se si considera che in questo modo un soggetto che fosse entrato in possesso delle stesse avrebbe potuto assumere urta sostanza diversa da quella pensata (con conseguente maggiorazione dei rischi per la salute). Infine, il P. ha sottolineato come la maggior parte dei prodotti rinvenuti nel pacco avesse un'origine casalinga (e non provenisse dunque da aziende farmaceutiche), posto che in alcuni reperti furono rinvenuti principi attivi mischiati tra loro, verosimilmente come conseguenza di lavorazioni chimiche artigianali (e dunque ancora piu' pericolose). Cio' premesso, e' necessario indicare nel dettaglio quali prodotti erano contenuti nel pacco. Si riportano di seguito: n. 74 compresse da 20 mg cadauna del prodotto Cialis, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo sildenafil (reperto A); n. 1000 compresse da 10 mg cadauna del prodotto Stanazolol Tablets, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo stanozololo (reperto B); n. 252 bustine da 20 mg cadauna del prodotto Apcalis-SX Oral Jelly, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo tadalafil (reperto C); n. 100 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Deca Durabolin, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere i principi attivi nandrolone decanoato, trenbolone acetato ed enantato e testosterone propionato (reperto D); n. 102 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Sustanol 250, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo testosterone propionato ed enantato (reperto E); n. 252 fiale da 1 ml cadauna del prodotto Winstrol Depot, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo stanozololo (reperto F); n. 105 fiale del prodotto Testosterone Enanthate 250, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere una soluzione oleosa e trasparente, priva di rilevanza normativa (reperto G); n. 300 compresse da 100 mg cadauna del prodotto Kamagra 100, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo sildenafil (reperto H); n. 3 flaconi da 10 ml cadauno del prodotto Mastabol 100, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere i principi attivi trenbolone acetato ed enantato e testosterone propionato (reperto I); n. 3 fiale da 10 ml cadauna del prodotto Boldabol 200, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere il principio attivo boldenone undecilenato (reperto L); n. 100 flaconi da 2 ml cadauno del prodotto Deca Durabolin, che sottoposte a consulenza chimica risultarono contenere i principi attivi nandrolone decanoato, trenbolone acetato ed enantato e testosterone propionato (reperto M). Si procede ora ad analizzare, reperto per reperto, le quantita' e le caratteristiche di ogni prodotto. Reperto A. Si tratta di 74 compresse da 20 mg ciascuna, contenute in 37 confezioni riportanti la dicitura commerciale Cialis. Teoricamente, quindi, tali compresse dovevano essere costituite dal principio attivo tadalafil. In realta', dall'analisi chimica svolta emerse che il principio attivo contenuto nelle compresse era il sildenafil. Entrambe queste molecole hanno la medesima finalita': contrastare la disfunzione erettile maschile. Tuttavia, la qualita' dei prodotti e' diversa, cosi' come la loro quotazione sul mercato: il tadalafil ha un costo superiore, avendo effetti statisticamente piu' efficaci; inoltre lo stesso ha meno effetti collaterali del sildenafil; peraltro vi sono soggetti allergici a un prodotto e non all'altro. Il consulente ha poi spiegato che tanto il tadalafil quanto il sildenafil sono principi attivi farmaceutici, per i quali e' necessaria la ricetta medica (vedi allegato A DMS 21 febbraio 2014). Sebbene da un punto di vista normativa non siano classificati come sostanze dopanti, sono prodotti molto spesso usati per produrre effetti dopanti, in quanto amplificano l'azione di sostanze dopanti come il testosterone, il boldenone e il nandrolone (tutti prodotti effettivamente presenti nel pacco sequestrato): producono, cioe', il c.d. «effetto booster». Il P. ha poi spiegato che tali cocktail di prodotti sono molto diffusi da chi fa uso di doping a livello amatoriale e semiprofessionale, difficilmente da chi fa uso di doping a livello agonistico. Il consulente, pur specificando di non essere un medico, ha spiegato che tali prodotti vengono generalmente assunti in cicli di tre settimane, ai quali seguono periodi di «riposo» di un paio di settimane. Ha infine concluso che 37 scatole «sono tantissime» (4) e che non possono essere consumate in un breve periodo («sono sostanze molto pericolose». (5) Reperto B. Si tratta di 1000 compresse da 10 mg cadauna contenute in 10 scatole riportanti la dicitura commerciale Stanazololo Tablets. Dall'analisi chimica emerse che le compresse erano composte da stanozololo, uno steroide anabolizzante molto usato nel doping, avendo una capacita' di aumentare la massa muscolare addirittura superiore di tre/sei volte quella del testosterone. Si tratta dunque di un prodotto di qualita', molto piu' richiesto sul mercato del testosterone (e dunque piu' costoso), avendo - oltre che una migliore efficienza - degli effetti collaterali minori. Il consulente ha spiegato che 1000 compresse sono «una quantita' abnorme» (6) , in quanto «ci potresti andare avanti per 4 anni prendendone una al giorno». (7) .Una assunzione in simili proporzioni sarebbe impossibile per due ragioni: a) sarebbe letale; b) i prodotti scadrebbero prima dei quattro anni. Lo stanozololo e' considerato sostanza dopante ai fini normativi (essendo compreso nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni) ed e' proibito in e fuori le competizioni sportive. Reperto C. Si tratta di 252 bustine da 20 mg ciascuna, contenute in 36 confezioni riportanti la dicitura commerciale Apcalis-SX Oral Jelly. La societa' riportata su tutte le confezioni rinvenute nel reperto e' la Ajanta Pharma. Dall'analisi chimica emerse che le bustine contenevano gel composto da tadalafil. Si richiama quanto gia' ricostruito con riferimento al reperto A, ricordando che il tadalafil e' principio attivo farmaceutico per il quale e' necessaria la ricetta medica (vedi allegato A DMS 21 febbraio 2014) che puo' essere assunto insieme ad altre sostanze dopanti (tra cui il testosterone e il nandrolone) per produrre l'effetto c.d. «booster». Anche in questo caso il P. ha spiegato come la quantita' di prodotto fosse assolutamente rilevante: nel caso in cui si assumesse una bustina al giorno - ma si tratta di ipotesi meramente teorica, in quanto tale tipo di farmaco non puo' essere assunto con continuita' - durerebbe per piu' di meta' anno. Reperto D. Si tratta di 100 fiale da 1 ml ciascuna, contenute in 20 confezioni con scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale di Deca Durabolin e l'indicazione del principio attivo nandrolone decanoato. Dall'analisi chimica emerse che le fiale contenevano in realta' non solo nandrolone decanoato, ma anche trenbolone acetato ed enantato, nonche' testosterone propionato (circostanza che evidenzia, ad avviso del consulente, che «non e' un farmaco che e' stato rubato a una ditta farmaceutica, ma e' stato fatto in casa, queste sono contaminazioni di chi lavora male con i pentolini e contamina, perche' fa da una parte il trenbolone, da una parte il nandrolone, usa la stessa cosa per tre, si porta dietro un po' tutto e questa e' un'altra cosa gravissima, perche' io penso di assumere solo nandrolone, perche' il trenbolone l'ho assunto due settimane fa e quindi so che me lo devo fermare, e mentre mi faccio il nandrolone, mi sto facendo di nuovo il trembolone». (8) Il P ha spiegato che il nandrolone e' un derivato del testosterone, che differisce da quest'ultimo per il fatto di produrre minori effetti collaterali in ambito di disfunzioni sessuali. Per tali ragioni, il nandrolone ha un valore di mercato (nero) superiore rispetto al testosterone (compreso tra gli euro 60,00 e gli euro 100,00 a fiala). Tuttavia il nandrolone crea dipendenza psicologica. Il consulente ha spiegato che nandrolone decanoato, trenbolone acetato ed enantato e testosterone propionato sono tutte molecole molto simili (impiegati in ambito sanitario per contrastare le disfunzioni sessuali e i problemi ossei, come l'osteoporosi), che si diversificano tra loro per il tempo nel quale vengono assorbite dall'organismo. Ad esempio, il nandrolone decanoato rimane in circolo nell'organismo per circa 130 ore. Tali sostanze vengono assunte in cicli di durata massima di due o tre settimane: «poi ti devi fermare». (9) Peraltro difficilmente in tali cicli e' possibile assumere una fiala al giorno, posto che una simile quantita' creerebbe una sovradosaggio: il consulente ha spiegato che, poiche' le sostanze contenute nelle fiale sono mischiate (ad esempio con il trembolone enantato e acetato, principi attivi che hanno tempi di rilascio piuttosto lunghi nell'organismo), ciascuna iniezione potrebbe essere sufficiente a coprire un tempo di due settimane. Le sostanze con effetti dopanti indicate non sono generalmente utilizzate da atleti professionisti, in quanto facilmente rintracciabili attraverso i controlli antidoping. Infine, il P. ha confermato che il nandrolone, oltre ad essere sostanza stupefacente (ora e all'epoca dei fatti), in quanto inserita nella tabella I allegata al t.u. stup. (10) e' anche una sostanza dopante, in quanto inserita nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibita in e fuori competizione. Allo stesso modo, anche il trenbolone acetato ed enantato, nonche' il testosterone propionato, sono sostanze dopanti, in quanto inserite nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibite in e fuori competizione. Reperto E. Si tratta di 102 fiale da 1 ml ciascuna, contenute in 34 confezioni con scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale di Sustanol 250 e l'indicazione del principio attivo testosterone propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato in quantita' 30, 60, 60, 100. Dall'analisi chimica emerse che le fiale contenevano in realta' testosterone propionato ed enantato (quindi non erano presenti tre dei quattro prodotti indicati sulla confezione, mentre era presente un prodotto in piu'). Anche in questo caso, il P. ha spiegato che il mix di prodotti consentiva a ciascuna fiala una durata molto lunga (dovuta ai rallentati tempi di rilascio delle sostanze nell'organismo), quantificata in circa due settimane. Peraltro il chimico ha aggiunto che «ovviamente non puoi fartele cosi' di seguito, sarebbe da matti, e' un suicidio». (11) Il testosterone propionato ed enantato sono sostanze dopanti (essendo comprese nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni) e sono proibite in e fuori le competizioni sportive. Reperto F. Si tratta di 252 fiale da 1 ml ciascuna, contenute in 84 confezioni riportanti la dicitura commerciale di Winstrol Depot e l'indicazione del principio attivo stanozololo. Dall'analisi chimica questa volta e' emerso che le fiale contenevano effettivamente stanozololo. Si richiama quanto gia' spiegato in relazione al reperto B. Lo stanozololo e' considerato sostanza dopante (essendo compreso nell'allegato I, paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni) ed e' proibito in e fuori le competizioni sportive. Reperto G. Si tratta di 105 fiale contenute in 7 confezioni con scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale di Testosterone Enanthate 250. Dall'analisi chimica e' emerso che le fiale contenevano una soluzione oleosa e trasparente priva di rilevanza normativa, utilizzabile come vettore per iniettare altre sostanze. Reperto H. Si tratta di 132 compresse contenute in 7 confezioni con scritte in arabo riportanti la dicitura commerciale di Kamagra 100 e l'indicazione del principio attivo sildenafil citrato. Inoltre il reperto e' costituito da 168 compresse contenute in 42 blister sfusi e 42 scatole di cartone vuote e schiacciate riportanti la dicitura commerciale di Kamagra 100. La societa' riportata su tutte le confezioni rinvenute nel reperto e' la Ajanta Pharma. Il P. ha spiegato che la presenza di scatole vuote evidenzia come i prodotti furono prodotti in modo «casalingo», (12) posto che l'inserimento dei blister nelle scatole doveva essere fatto dal ricevente. Particolarmente pericoloso e' anche il fatto che le scatole presentavano stampato un codice di lotto e una data di scadenza che verosimilmente erano falsi. Dall'analisi chimica e' emerso che le compresse contenevano sildenafil (e non sildenafil citrato, prodotto che differisce per essere facilmente idrosolubile e dunque meglio assimilabile dall'intestino). Il chimico ha spiegato che, considerata la necessita' di effettuare dei cicli con periodi di «riposo» nell'assunzione di questa sostanza, la quantita' rinvenuta nel reperto poteva durare per un paio di anni. Si rimanda a quanto spiegato in relazione al reperto A. Il sildenafil e' principio attivo farmaceutico, per il quale e' necessaria la ricetta medica (vedi allegato A DMS 21 febbraio 2014), che puo' essere assunto insieme ad altre sostanze dopanti (tra cui il testosterone e il nandrolone) per produrre l'effetto c.d. «booster». Reperto I. Si tratta di 3 flaconi con tappo in gomma per iniezioni da 10 ml ciascuno riportanti la dicitura commerciale di Mastabol 100 e l'indicazione del principio attivo drostalonone di-propionato. Dall'analisi chimica e' emerso che i flaconi contenevano invece trenbolone acetato ed enantato. Si rinvia a quanto ricostruito con riferimento al reperto D. Il trenbolone acetato e quello enantato sono steroidi anabolizzanti, sostanze dopanti, in quanto inserite nell'allegato I, paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibite in e fuori competizione. Reperto L. Si tratta di 3 flaconi con tappo in gomma per iniezioni da 10 ml ciascuno riportanti la dicitura commerciale di Boldabol 100 e l'indicazione del principio attivo boldenone undecilenato. Dall'analisi chimica e' emerso che i flaconi contenevano effettivamente boldenone undecilenato. In questo caso la quantita' del prodotto - comunque sufficiente a coprire piu' cicli - era leggermente inferiore rispetto a quella degli altri reperti. Si tratta di uno steroide anabolizzante, sostanza dopante, in quanto inserita nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibita in e fuori competizione. Reperto M. Si tratta di 100 flaconi da 2 ml ciascuno riportanti la dicitura commerciale di Deca Durabolin e l'indicazione del principio attivo nandrolone decanoato. Dall'analisi chimica emerse che i flaconi contenevano in realta' non solo nandrolone decanoato, ma anche trenbolone acetato ed enantato, nonche' testosterone propionato. Si rimanda integralmente a quanto spiegato con riferimento al reperto D. Il nandrolone, oltre ad essere sostanza stupefacente, in quanto inserita nella tabella I allegata al t.u. stup., e' anche una sostanza dopante, in quanto inserita nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibita in e fuori competizione. Allo stesso modo, anche il trenbolone acetato ed enantato, nonche' il testosterone propionato sono sostanze dopanti, in quanto inserite nell'allegato I, paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, proibite in e fuori competizione. Nel reperto erano contenute anche 20 confezioni commerciali vuote con la dicitura Deca Durabolin e venti portaflaconi da 2 ml da cinque posti ognuno. Il P. ha spiegato che nessuna delle sostanze sopraindicate ha effetti antidepressivi. Gli steroidi anabolizzanti possono anzi provocare atteggiamenti di isteria, rabbia, aggressivita', istinti omicidi. Nel momento in cui un soggetto, divenuto dipendente, smette di assumerli, e' spesso colto da depressione e istinti suicidari. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei principi attivi effettivamente rinvenuti nei vari reperti. 2.3. La deposizione di P. M.: la consegna controllata del pacco a Roma. Si riporta di seguito quanto riferito dal teste P. M. capitano della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa, il quale si occupo' di eseguire la consegna controllata del pacco a Roma. Con decreto del 4 febbraio 2014, il pubblico ministero autorizzo' il ritardato sequestro del pacco. Fu quindi organizzata dagli operanti della Guardia di finanza una consegna controllata a Roma ex art. 9, legge n. 146/2006. I militari del Gruppo di Malpensa che si recarono a Roma erano tra i quattro e gli otto. Il teste ha innanzitutto riferito di una attivita' di intercettazione telefonica dell'utenza di P. C. intestataria, come da controlli effettuati sulle banche dati, dell'internet point avente come indirizzo quello indicato sul pacco - avvenuta ancor prima della consegna controllata. Poiche' la trascrizione di tali intercettazioni non e' stata richiesta dal pubblico ministero, le stesse non sono utilizzabili e, dunque, non si riporta quanto riferito dal teste sul contenuto delle stesse. La mattina del 18 febbraio 2014, il P., travestito da operatore SDA, si reco' nell'indirizzo indicato sul pacco. (13) Ivi trovo' effettivamente un locale (...) che in alcun modo era riferibile a B. F. soggetto che da accertamenti nelle banche dati era inesistente. Il locale presso cui il teste si reco' era invece intestato, come detto, alla P. la quale lo aveva rilevato dal precedente proprietario, identificato nel figlio, oggi deceduto, di L. O. , odierno imputato. Il P., parcheggiato il furgone SDA nei pressi del locale, si assicuro' di essere ben visibile, in modo tale da attirare l'attenzione di chi fosse il soggetto interessato a ritirare il pacco, da lui ovviamente non conosciuto. Nel mentre, era stato organizzato un servizio di osservazione al quale avevano partecipato, perlomeno, gli operanti F. F. e F. F., tutti in borghese. Il P. ha descritto in questi termini il momento della consegna: «Appena mi sono avvicinato all'ingresso del bar, non ho fatto neanche in tempo ad entrare per accedere proprio dentro l'attivita' che nel cortile antistante c'era questa persona che poi e' stata identificata nel L. che ha proprio richiamato la mia attenzione, mi ha detto in dialetto romano «Ao vie' qua» (...). Mi ha, tra virgolette, facilitato il lavoro del postino non poco perche' nella consegna controllata la fase piu' delicata e' proprio quella della consegna materiale». (14) Il Capitano ha spiegato che l'uomo lo aveva avvicinato giungendo dall'esterno del bar, non dall'interno. Era sicuramente da solo, non insieme ad altre persone. Tale soggetto che si era avvicinato al P. firmo' la ricevuta di consegna, scrivendo B. F.». (15) Il teste consegno' quindi il pacco al destinatario e subito dopo si identifico' come appartenente alla Guardia di finanza. Fu raggiunto dai colleghi, i quali identificarono il soggetto ricevente il pacco come L. O., nonche' gli altri soggetti presenti nel locale (identificati nella P. e in alcuni stranieri, per un totale verosimilmente di quattro persone). I militari non dissero mai a nessuno che avrebbero potuto far chiudere il bar, ne' interferirono con la sua normale attivita', che continuo' regolarmente. L'imputato, alla vista degli operanti, ebbe un «crollo emotivo». (16) Senza poter entrare nel merito delle piu' dettagliate dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto al P. e ai suoi colleghi ex articoli 350, 351 e 195 codice di procedura penale, in questa sede e' comunque possibile riferire che il L. disse all'operante «sostanzialmente che questa spedizione era stata acquistata in collaborazione con un suo amico, insomma il titolare di una palestra che lui frequentava, tale C. M., c'erano coinvolte altre due persone non meglio precisate». (17) La possibilita' di utilizzare queste dichiarazioni sara' meglio argomentata successivamente. Con spirito collaborativo, il L. si offri quindi di contattare telefonicamente il C. (titolare della palestra ..., come accertato da un accesso alla banca dati Serpico), per informarlo che il pacco era giunto e che poteva venire a ritirarlo. Tale telefonata e' stata intercettata. 2.4. La telefonata intercettata in data 18 febbraio 2014, ore 12,52 (RIT 204/14, prog. 306). In tale telefonata il L. chiama il numero della palestra ... e, dopo aver parlato con tale G. (dipendente della palestra), si fa passare il C., ivi presente. Il ... dice a quest'ultimo: «Senti un po', e' arrivato quel pacco da fuori, che devo fa?». Dopo alcuni istanti il C. risponde: «Non e' arrivato? Il pezzo ricambio? (queste ultime tre parole sono poco comprensibili, a causa della sovrapposizione di voci, n.d.e.)». Il L. afferma: «Si e' arrivato». Nei secondi successivi, il L. chiede al C. quando sarebbe passato a ritirarlo. Quest'ultimo cerca di prendere tempo, ma si comprende come sappia di cosa si stia parlando. Infatti, non chiede mai di che pacco si tratti. Alla fine della telefonata i due parlano di un tapis roulant che il C. deve consegnare al L. Interessante e' ascoltare il file audio della telefonata. In particolare, e' da segnalare come il C., non appena viene informato del fatto che il pacco e' arrivato, aspetti alcuni istanti prima di rispondere (come per riflettere su quanto appena sentito) e subito dopo abbia un tono della voce agitato. 2.5. (Segue). La deposizione di P. M.: la prosecuzione dei tentativi del L. di contattare il C. e la perquisizione a casa del ... Dopo la suddetta telefonata, gli operanti si recarono a casa del L., dopo aver preso accordi con la P. che se il C. fosse passato nel suo locale lei li avrebbe dovuti chiamare. Alle ore 13,41, il L., contattato dal C. lo invito' a venire al bar («Quando arrivi?» (18) Alle ore 16.00 fu effettuata una perquisizione presso casa del L., alla presenza di M. E. (moglie del L.) e S. C. (genero del L. ) (19) La M. consegno' spontaneamente agli operanti quattro siringhe usate per iniettare sostanze anabolizzanti al marito. Per il resto la perquisizione ebbe esito negativo. In un momento non meglio precisato del pomeriggio, la P. consegno' un foglio contenente il numero di telefono del C. (20) spiegando che quest'ultimo era passato per il suo locale, lasciando un recapito sul quale essere chiamato. Il P. non ha ricordato esattamente a quale operante la P. consegno' il documento. Il teste ha evidenziato come nessuno dei finanzieri monitoro' il bar nel pomeriggio. Alle ore 16,16, il L. telefono' nuovamente al C. sollecitandolo a passare a ritirare il pacco. 2.6. La telefonata intercettata in data 18 febbraio 2014, ore 16,16 (RIT 204/14, prog. 315). In tale telefonata il L. chiama il C. al numero e con molta insistenza cerca di convincerlo a passare a ritirare il pacco («Io sto al bar, sono venuto giu' (...). E 'ndo stai mo? (...) E che faccio? Ti aspetto qui allora? (...). Cerca di passare (...). No cerca di venire in tutti i modi Ma! Eh! Mo' tu vai dal dott. e tutto quanto e passi (...). Appena ti sei liberato (...). E' meglio che vieni adesso, ok? (...) Prima vieni meglio e', dammi retta perche' cosi' pure io sto piu' tranquillo pure per me, che tutto sta storia, sta monnezza non ce la voglio addosso»). Il C. risponde a queste insistenti sollecitazioni cercando di prendere tempo, dicendo che sarebbe dovuto passare dal medico e che sarebbe passato con calma l'indomani. Particolarmente interessante e' il passaggio finale della conversazione in cui il L. afferma: «Prima vieni meglio e', dammi retta perche' cosi' pure io sto piu' tranquillo pure per me, che tutto sta storia, sta monnezza non ce la voglio addosso». Il C. risponde: «Va beh che ne so, non ho capito di che stai a parla'». Utile e' anche in questo caso ascoltare il file audio dell'intercettazione, dal quale si puo' evincere il tono insistente del L. e quello evasivo del C. 2.7. La telefonata intercettata in data 18 febbraio 2014, ore 19,40, (RIT 204/14, prog. 330). In tale telefonata il L. chiama il C. e insiste nuovamente per incontrarlo. Il C. si insospettisce: «Ma che e' successo? (...). Io non te capisco, tutte telefonate strane (...). Va bene, l'importante e' che e' tutto a posto dai (...) Il L. conclude: «Allora ste cose me le porto io a casa». Il C. replica: «Che cosa? (...). Non te capisco, sei tutto strano, ma che stai a di'». 2.8. (Segue). La deposizione di P. M.: le perquisizioni a casa e nella palestra del C. Dopo la suddetta telefonata, alle ore 20,45, gli operanti (P., insieme a F. e P. E.) si recarono presso l'abitazione del C. Lo stesso torno' a casa solamente alle 22.45. Fu quindi effettuata una perquisizione nell'abitazione. (21) Innanzitutto, i militari chiesero all'imputato se detenesse sostanze illecite. Lo stesso disse che aveva solamente alcune confezioni di Viagra, che consegno'. Non ritenendo credibile la risposta dello stesso, i militari perquisirono la casa e trovarono le seguenti sostanze: n. 6 confezioni di «Sildenafil citrate tablets IP Kamagra - 100 Gold», ognuna contenente un blister con quattro compresse e indicazioni d'uso in lingua straniera; n. 4 blister sfusi di «Sildenafil citrate tablets IP Kamagra - 100 Gold», ognuno contenente quattro compresse e indicazioni d'uso in lingua straniera; n. 1 blister sfuso di «Sildenafil citrate tablets IP Kamagra - 100 Gold» contenente tre compresse e indicazioni d'uso in lingua straniera; n. 1 blister sfuso di «Sildenafil citrate tablets IP Kamagra - 100 Gold» contenente mezza compressa e indicazioni d'uso in lingua straniera; n. 1 confezione di «Apcalis-SX Oral Jelly Tadalafil» contenente n. 7 bustine da 20 mg del prodotto con indicazioni d'uso in lingua straniera; n. 4 bustine sfuse di «Apcalis-SX Oral Jelly (Tadalafil« da 20 mg del prodotto con indicazioni in lingua straniera. Si rileva in particolare che tali prodotti erano uguali (per marca, tipologia, confezione e principio attivo) a quelli rinvenuti nella spedizione oggetto di consegna controllata. Inoltre gli operanti rinvennero: n. 1 ricevuta di trasferimento di denaro Western Union n. ... del ... mittente O.; beneficiario D. S. (Repubblica Slovacca), del valore di 1.700,00 euro (22) n. 1 ricevuta di trasferimento di denaro Western Union n. ... del ... mittente O. L.; beneficiario D. S. (Repubblica Slovacca), del valore di 1.997,00 euro. (23) n. 1 foglio post.it di colore giallo, con sopra scritto un elenco di sostanze dopanti e relativo prezzo fronte-retro; (24) n. 1 foglio A4, indicante il nome di 18 prodotti anabolizzanti e relativo prezzo (indicato con il simbolo «€» (25) Infine trovarono: n. 1 carta postepay, contraddistinta dal n. ... , con scadenza ...; n. 1 carta postepay, contraddistinta dal n. ... , con scadenza ...; n. 1 Lottomaticard, contraddistinta dal n. ... , con scadenza ... associata al numero di conto IBAN, n. 1 carta «Western Union«, contraddistinta dal numero ... Tutte le sostanze rinvenute nella giornata furono sequestrate. Alle ore 00.30 del giorno seguente fu effettuata una perquisizione della palestra ... di proprieta' del C. La stessa ebbe esito negativo. Nel mentre, alle ore 21.00, il L era stato compiutamente identificato. In sede di generalizzazione, lo stesso aveva affermato di svolgere come professione quella di personal trainer. Tale dichiarazione e' pienamente utilizzabile ex articoli 66 codice di procedura penale e 21 disp. att. c.p.p. 2.9. (Segue). La deposizione di P. G.: l'analisi chimica dei prodotti rinvenuti a casa del ... Si riporta di seguito quanto riferito da P. G , dopo aver effettuato una analisi chimica dei prodotti sequestrati a casa del C. Reperto N. Si tratta di 24 compresse contenute in 6 confezioni riportanti la dicitura commerciale di Kamagra 100 e l'indicazione del principio attivo sildenafil citrato. Inoltre il reperto era costituito da ulteriori 24 compresse contenute in 6 blister sfusi. La societa' riportata su tutte le confezioni rinvenute nel reperto era la Ajanta Pharma. Dall'analisi chimica emerse che le compresse contenevano sildenafil (e non sildenafil cifrato, prodotto che differisce per essere facilmente idrosolubile e dunque meglio assimilabile dall'intestino). Si rimanda a quanto spiegato in relazione al reperto H. Il sildenafil e' principio attivo farmaceutico, per il quale e' necessaria la ricetta medica (vedi allegato A DMS 21.02.2014), che puo' essere assunto insieme ad altre sostanze dopanti (tra cui il testosterone e il nandrolone) per produrre l'effetto c.d. «booster». Reperto O. Si tratta di 7 bustine da 20 mg ciascuna, contenute in 1 confezione riportante la dicitura commerciale Apcalis-SX Oral Jelly con indicato il principio attivo tadalafil. Inoltre il reperto era costituito da ulteriori 4 bustine sfuse e da una scatola commerciale vuota e schiacciata di Kamagra 100. La societa' riportata sulla confezione rinvenute nel reperto era la Ajanta Pharma. Dall'analisi chimica emerse che le bustine contenevano gel composto da tadalafil. Si richiama quanto gia' ricostruito con riferimento al reperto C, ricordando che il tadalafil e' principio attivo farmaceutico per il quale e' necessaria la ricetta medica (vedi allegato A DM5 21.02.2014) che puo' essere assunto insieme ad altre sostanze dopanti (tra cui il testosterone e il nandrolone) per produrre l'effetto c.d. «booster». Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei principi attivi effettivamente rinvenuti nei vari reperti. Reperto N - Sildenafil*** - GC-MS - presente Reperto O - Tadalafil*** - GC-MS - presente *** principio attivo farmaceutico utilizzato in farmaci da vendersi esclusivamente con ricetta medica, vedi allegato A DMS 21/0212014. 2.10. La deposizione di F. F. Si riporta di seguito quanto riferito dal teste F. F., operante della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa, il quale si occupo' di eseguire la consegna controllata del pacco a ... Il teste ha confermato quanto dichiarato dal capitano P. In particolare, ha riferito che fu il soggetto identificato nel L. ad avvicinarsi al finto postino per ritirare il pacco. Ha poi spiegato che quest'ultimo collaboro' indicando il C. come il reale destinatario del pacco. Anche in questo caso il teste ha fatto riferimenti a intercettazioni la cui acquisizione non e' stata richiesta dal pubblico ministero: pertanto delle stesse non viene fatta menzione. Il teste ha descritto il L. come un uomo «un pochino palestrato». (26) 2.11. La deposizione di F Franco. Si riporta di seguito quanto riferito dal teste F. F., operante della Guardia di finanza, in servizio presso l'aeroporto di Malpensa, il quale partecipo' alla consegna controllata del pacco a ... Il teste ha confermato le dichiarazioni del P. In particolare ha confermato che fu il soggetto identificato nel L. ad avvicinarsi al capitano nel momento in cui stava per entrare nel locale travestito da corriere SDA: lo vide personalmente, trovandosi a una distanza di pochi metri. 3. Le conclusioni delle parti e le argomentazioni difensive. La valutazione delle stesse. Sulla base delle fonti e degli elementi di prova prima ricostruiti, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per le Contravvenzioni contestate, essendo le stesse estinte per intervenuta prescrizione. Ha invece chiesto la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui agli articoli 110 e 586-bis, comma 7, codice penale, ritenendolo integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Gli sforzi di ciascuna difesa si sono prevalentemente concentrati, sia durante l'istruttoria che in sede di discussione, nel cercare di far ricadere le responsabilita' sull'altro coimputato: la difesa L. ha cercato di tacciare il C. come l'unico responsabile; la difesa C. ha cercato di addossare la responsabilita' al L. In ogni caso, inoltre, ciascuna difesa ha cercato di evidenziare come il proprio assistito fosse estraneo ai fatti. A tali linee difensive, fondate su ricostruzioni dei fatti alternative fra loro e alternative rispetto a quella sviluppata dal pubblico ministero, le difese hanno affiancato due ulteriori argomentazioni, sostenendo: 1) il non raggiungimento della prova che la condotta del L. e del C. possa essere definita come di «commercio», cosi' come previsto dalla norma incriminatrice; 2) il non raggiungimento della prova che il L. e del C. versassero in dolo (specifico) rispetto al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Si procede quindi ad analizzare le diverse linee difensive, iniziando da quella principale: l'attribuzione della responsabilita' esclusiva al coimputato e, comunque, l'estraneita' del proprio assistito ai fatti. Per comodita' espositiva si iniziera' ad esaminare la tesi della difesa L., secondo la quale il vero destinatario del pacco sarebbe stato il C. e, comunque, il primo sarebbe stato estraneo ai fatti. 3.1. La tesi della difesa L. la responsabilita' esclusiva del C. e comunque l'estraneita' del ... dalla vicenda. Tale tesi e' stata strutturata attraverso la valorizzazione di tre testi della difesa: S. C., C. A. e P. C. Si riportano di seguito le loro dichiarazioni. 3.1.1. La deposizione di S. C. Si riporta di seguito quanto riferito dal teste S. C., genero del L. Al teste sono stati effettuati gli avvisi di cui all'art. 199 c.p.p. Il 18.02.2014, mentre stava tornando a casa, lo S. incontro' il suocero L., che gli chiese di accompagnarlo in rosticceria a prendere un pollo, in via ... Il teste ha spiegato che in quella strada erano presenti «pochissime attivita'» (27) Usciti dalla rosticceria si diressero verso la moto dell'imputato, distante circa 20/25 metri. Lo S. noto' che li vicino era parcheggiato un furgone della SDA, dal quale era appena scesa una persona con un pacco in mano. Questo soggetto, guardandosi intorno, sali' i gradini della pedana del locale della P. Dopo qualche istante, mentre il L. si stava infilando il casco, la donna lo chiamo' da dentro l'internet point. L'imputato entro' nel locale, seguito dopo qualche secondo anche dallo S. Al teste senti' che il corriere SDA disse al L.: «Ma allora mi firmi tu?» (28) Il L. firmo', rispondendo parole simili a: «Non e' mio, ma lascia, lo prendo io, non c'e' problema» (29) Dopo poco tempo il corriere si identifico' come un appartenente alla Guardia di finanza e a lui si' unirono altri colleghi (almeno due), alzatisi dai tavoli. Nel locale era presente anche uno «zingaro» (30) che giocava alle macchinette. A seguito di' domande del pubblico ministero, il teste ha negato che fu proprio il L. ad attirare l'attenzione del corriere, come invece hanno riferito tutti gli operanti. I Finanzieri incalzarono il L. con una serie di domande. Lo portarono fuori dal locale. Poi gli dissero che dovevano perquisire la sua abitazione. Lo S. si uni' a loro. Dentro casa, la moglie dell'imputato consegno' agli operanti delle siringhe. I militari impedirono al L. di chiamare il suo avvocato. Gli tolsero addirittura il telefono. Dopo un po' di tempo il teste si allontano' per raggiungere sua figlia. Il teste ha spiegato che il locale era stato aperto dal figlio del L. e che era poi passato in gestione alla P. Nacque come internet point, poi si trasformo' in un bar. L'imputato era un punto di riferimento per la donna, ma il rapporto con lei fu esclusivamente lavorativo. Il teste ha negato che tra di loro vi fosse una relazione sentimentale. Inoltre, lo S. ha affermato che il locale della P. era utilizzato dalle poche attivita' commerciali limitrofe come luogo di ricezione di pacchi Ha negato che nel detto locale vi fossero manifesti pubblicitari di integratori sportivi. Lo S. ha anche dichiarato che il L. «faceva palestra (... ) era una persona allenata» (31) , ma non ha saputo riferire se partecipasse a gare di culturismo («non credo» (32) Frequentava diverse palestre. Ha negato con forza («assolutamente no» (33) che l'imputato assumesse sostanze per aumentare la massa muscolare («studia libri di salute, di alimentazione, e' una persona che ci tiene molto a questo (...). Alla salute ci tiene» (34) L'imputato di lavoro faceva il «pizzicarolo» (35) (termine romanesco che significa pizzicagnolo, salumiere, n. d.e.). Al momento dei fatti il teste non sapeva che lavoro facesse suo suocero («Non lo so» (36) Lo S. conosce il C. solo di nome. Infine, ha detto di non sapere se il L. assumesse antidepressivi. Di sicuro li prendeva sua moglie, la M. Si rappresenta che la dichiarazione dello S. e' stata ricca di dettagli, come evidenziato dalla difesa C. Ha ricordato, ad esempio: in che posizione lascio' i caschi sulla moto; in che posizione lascio' il pollo sulla moto; di quale tema irrilevante parlo' con la P. mentre stava bevendo un bicchiere d'acqua, appena prima che i militari li identificassero; in che direzione era la parte anteriore della moto (rispondendo a una domanda della difesa C. che gli chiedeva come mai il L. avesse preso la moto nonostante la rosticceria fosse a poche decine di metri da casa, il teste ha affermato: «La moto era in direzione casa. Non e' arrivato, perche' senno' sarebbe stato normale uscire dalla via e parcheggiare la moto col muso di la'. Invece la moto aveva il muso in direzione casa e quindi lui tornava» (37) La difesa C. ha sostenuto che il teste abbia dichiarato il falso. Il pubblico ministero ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza. 3.1.2. La deposizione di C. A. Si riporta di seguito quanto riferito dal teste C. A. , cliente del locale della P. Il teste ha riferito che al momento dei fatti di causa era seduto nella veranda esterna del bar. Ad un tratto entro' un corriere per portare un pacco. Nel mentre una moto con due persone era parcheggiata poco distante. Avevano con loro un pacchetto, verosimilmente della rosticceria. Una signora da dentro il locale li chiamo'. Dopo un poco, il corriere usci senza pacco, per poi rientrare e uscire nuovamente insieme a 3/5 persone. Non fu identificato dagli operanti. Il teste ha spiegato che al momento dei fatti non conosceva il L. e lo S. «Li ho conosciuti dopo (38) .Infatti, dopo una decina di giorni, il teste torno' nel locale. La P. gli chiese se avesse assistito a quello che era successo. Lui rispose in senso affermativo e lei gli chiese di testimoniare. La difesa C. e il pubblico ministero hanno sostenuto che il teste abbia dichiarato il falso. 3.1.3. La deposizione di P. C. Si riporta di seguito quanto riferito dalla teste P. C. , responsabile del locale ove fu consegnato il pacco. La conosce il L. dal ... Gesti il predetto locale dal ... al ... Inizialmente veniva aiutata nel lavoro da E. R. (figlio dell'odierno imputato), deceduto nel ... Successivamente alla morte di questi ultimo fu spesso coadiuvata dall'imputato. La teste ha spiegato che il L. faceva il pizzicarolo. Il giorno dei fatti un corriere entro' nel locale con un pacco in mano, dicendole se poteva fare li la consegna. Le mostro' un foglio nel quale era riportato l'indirizzo del locale, ma il nome di un bar diverso. La P. chiamo' quindi il L. - che si trovava fuori dal locale insieme allo 5 , dopo aver appena comprato un pollo in rosticceria - per domandargli se sapesse qualcosa con riferimento al nominativo del bar indicato sul foglio mostrato dal corriere. Il L. entro' insieme allo S. (o - secondo quanto dichiarato in un diverso momento dalla teste nel corso della deposizione - seguito in un secondo momento dallo S. ). Presero qualcosa al bar (o - secondo quanto dichiarato in un diverso momento dalla teste nel corso della deposizione - non presero nulla al bar, in quanto lo S. - o anche il L. , secondo altra versione - bevve un caffe' dopo che il pacco era gia' stato consegnato). Dopo poco - secondo la prima ricostruzione dei fatti - il corriere li fermo' e altre due persone sedute nel locale si alzarono e si avvicinarono. Era presente anche un donna. La P. non conosceva questi individui. Il gruppo di persone ando' a parlare in un tavolino fuori dall'esercizio commerciale, vicino alla porta. La teste senti qualcuno dire: «Chiudiamo il bar e mettiamo le manette a P» (39) Quegli uomini, senza dirle nulla, fecero una rapida perquisizione del bar e della sua borsa e identificarono le persone presenti. La P senti il L dire a quegli uomini che il pacco era destinato al C. Il pacco rimase sempre nel locale (o - secondo altra versione - fu portato via dai militari), insieme agli operanti che rimasero fino all'orario di chiusura, alle 21.00, entrando e uscendo spesso dal bar, senza mai dare spiegazioni alla P . Durante quell'arco temporale furono sempre presenti uno o due operanti. La teste ha riferito, a seguito di contestazioni del pubblico ministero, di conoscere il C. Lo stesso si presento' nel suo bar, quel pomeriggio, chiedendole: «.E' arrivato qualcosa per me?» (40) Le disse di comunicare al L che se avesse avuto bisogno di lui lo avrebbe dovuto chiamare a un numero che le detto' e che lei scrisse su un biglietto. In un momento non meglio precisato, la P. forse consegno' quel biglietto al L. Quest'ultimo, in un momento non meglio precisato del pomeriggio, torno' anche al bar. La teste ha dichiarato che spesso altri esercizi commerciali si facevano consegnare i pacchi presso il suo locale. Nel suo locale a volte si trovavano volantini o pubblicita' di palestre. La ha affermato di non 'sapere se il fosse un culturista. Ha negato che tra loro vi fosse una relazione sentimentale. Ha dichiarato di conoscere il C , in quanto cliente del suo bar. Lei gli chiese di fare il testimone («perche' sapevo che c'era bisogno di testimoni» (41) perche' ricordava che era stato presente ai fatti. La difesa C ha sostenuto che la teste abbia dichiarato il falso. Il pubblico ministero ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza. 3.1.4. La tesi difensiva in sintesi. Sulla base di queste testimonianze, la difesa ha cercato di evidenziare come il L. fosse totalmente estraneo alla vicenda. In particolare, per una circostanza sfortunata e per il desiderio dei finanzieri di individuare ad ogni costo un responsabile («e' una consegna forzata non e' una consegna controllata e' una consegna violentata, e' una consegna studiata a tavolino con delle forzature che non credo un vettore diverso, l'UPS, TNT l'avrebbero mai fatta» (42) l'imputato si sarebbe trovato, suo malgrado, ad essere considerato il destinatario di un pacco di cui in realta' non sapeva nemmeno il contenuto. Il C. sarebbe stato invece il vero destinatario del pacco. Alcune ulteriori argomentazioni dettagliate saranno esaminate nel paragrafo successivo. 3.1.5. La tesi difensiva non puo' essere condivisa: il L. fu uno degli effettivi destinatari del pacco. Tanto premesso, la tesi difensiva sopra esposta non puo' essere condivisa. Il L fu uno degli effettivi destinatari del pacco. Cio', per una pluralita' di motivi. 1. Fu il L. a rivolgersi al P., chiedendo di farsi consegnare il pacco. Come visto, tutti gli operanti escussi (P., F. e F.) hanno confermato la medesima ,dinamica dei fatti: i1 P entro' nel locale senza sapere chi fosse il reale destinatario del pacco, sperando di essere avvicinato da qualcuno; il L. lo chiamo' e si fece consegnare lo stesso. Come visto, i tre testi della difesa L. (S. C. e P. ) hanno fornito una versione radicalmente diversa di quanto accaduto, avendo raccontato che il P. si rivolse alla P. la quale contatto' il L. al quale il capitano della Guardia di finanza consegno' il pacco (nonostante non fosse lui il vero destinatario). Non puo' che condividersi la versione resa dagli operanti. In primo luogo, infatti, bisogna evidenziare il diverso grado di attendibilita' sussistente tra i testi del pubblico ministero e quelli della difesa L. Da un lato, infatti, i militari della Guardia di finanza sono pubblici ufficiali, testi dotati del massimo livello di attendibilita', in quanto perseguenti la finalita' di accertare la verita' in modo imparziale e disinteressato. Peraltro, nel caso di specie si e' verificato anche un fatto piuttosto anomalo nelle esperienze processuali: il P., durante la sua deposizione testimoniale, ha criticato le indagini da lui stesso condotte (cfr. p. 38 della sua deposizione testimoniale, nella quale - a domanda della difesa C. relativa al fatto che avessero o meno svolto accertamenti sulle postepay sequestrate - ha risposto: «Altrimenti le indagini (sarebbero state, n.d.e.) fatte bene«). Si tratta dunque di dichiarazioni che certamente dimostrano una volonta' tutt'altro che persecutoria nei confronti del L. Dall'altro lato, bisogna considerare che lo S. e' il genero del L., la P. e' una collaboratrice di quest'ultimo da quasi 17 anni (nonche', secondo quanto dichiarato dal C. nelle sue dichiarazioni scritte, donna che aveva con il L. una relazione sentimentale al momento dei fatti), il C. e' un soggetto a cui viene richiesto di testimoniare a favore del L. proprio dalla P. («c'era bisogno di testimoni» (43) Si tratta, dunque, di soggetti tutti interessati a tutelare la posizione processuale del L. Anche la valutazione della credibilita' dei testi porta alle medesime considerazioni. Le testimonianze degli operanti sono logiche e coerenti, tutte tra loro convergenti. La testimonianza dello S. e' stata invece costellata da una dovizia di particolari inusuale per un teste che ha raccontato fatti di molti anni prima, ben messa in evidenza dalla difesa C. e alla quale si e' fatto cenno precedentemente. Inoltre - e si tratta di circostanza importante - nessuno degli operanti ha mai riferito che lo S. fosse presente al momento del loro accesso nel locale della P. Il P. ha riferito di ricordare che erano presenti solamente stranieri. La stessa difesa L. - nel legittimo sviluppo della sua strategia difensiva - mai ha chiesto a nessuno degli operanti se lo S. fosse presente al momento della consegna. Deve poi evidenziarsi come risulti decisamente poco credibile che lo S. non sapesse che lavoro facesse il suo suocero al momento dei fatti. Si tratta verosimilmente di una omessa dichiarazione volta a tutelare il L., posto che quest'ultimo cosi' come ha dichiarato lui stesso in sede di identificazione - faceva il personal trainer e, dunque, un lavoro sicuramente collegabile al contenuto del pacco. Discorso sovrapponibile puo' essere fatto con riferimento alla testimonianza del C. In questo caso - oltre a ricordare che nessuno degli operanti lo ha mai menzionato come presente ai fatti e che la stessa difesa L. nulla ha chiesto ai militari sul suo conto - deve sottolinearsi come appaia assolutamente inverosimile che il teste si sia ricordato a distanza di molti anni l'insignificante dettaglio che lo S. e il L. soggetti da lui assolutamente non conosciuti in quel momento - avessero acquistato un pacchetto alla rosticceria (e, peraltro, secondo quanto dichiarato dallo S., non lo avessero portato con loro dentro il locale, ma lo avessero semplicemente lasciato sulla moto). Questo dettaglio - assolutamente irrilevante rispetto alla ricostruzione complessiva dei fatti - fa invece emergere profondi dubbi sull'autenticita' - gia' minata - di quante dichiarato dal C. , posto che si tratta di dettaglio riferito anche dalla P. e dallo S. nella loro narrazione comune. Anche la P. non risulta credibile. A differenza dello S. e del C., la sua deposizione e' stata assolutamente contraddittoria e confusa, come si e' gia' riferito e come risulta agevolmente comprensibile dalla lettura delle trascrizioni della sua deposizione. I controesami del pubblico ministero e della difesa C. hanno infatti fatto emergere pienamente la scarsa credibilita' della teste che, con la sua deposizione confusa, ha incrinato l'unitarieta' della narrazione degli altri testi della difesa. La P. ha poi affermato che alcuni operanti rimasero praticamente tutto il tempo, fino alle 21.00, presso il suo bar, circostanza che risulta smentita da quanto riferito dai militari. Sebbene la difesa L. in sede di discussione abbia sostenuto - attraverso l'esame degli orari e dei nominativi contenuti nei verbali di perquisizione e sequestro e di identificazione - che qualche operante potesse non trovarsi nel corso del pomeriggio a casa del L. (in particolare P. E.), cio' contrasta con quanto riferito dal P. (il quale ha spiegato che una delle criticita' della sua indagine fu proprio non monitorare il bar della P.). Alla luce di quanto esposto si condividono le conclusioni del pubblico ministero e della difesa C. sulla falsita' delle deposizioni dei testi della difesa L. Pertanto, ritenendo veritiera la ricostruzione dei fatti effettuata dai militari della Guardia di finanza, deve ritenersi che fu il L ad avvicinarsi al P. chiedendogli di consegnargli il pacco. Non puo' invece condividersi la tesi difensiva secondo la quale sarebbero stati gli operanti a consegnare forzatamente il pacco al L., al solo fine di trovare un responsabile e, dunque, di completare positivamente la loro attivita'. Si tratta, del resto, di una tesi di per se' poco credibile, posto che i militari, ove scoperti nella loro attivita' criminale, sarebbero stati inevitabilmente denunciati per calunnia: e' decisamente poco probabile che gli stessi decisero di rischiare di essere indagati e condannati (rovinando le proprie carriere) per ottenere un risultato positivo in una operazione, tra l'altro nemmeno particolarmente prestigiosa. L'imputato, dunque, era uno dei reali destinatari dello stesso. 2. Il pacco e' stato ritirato dal ..., il quale ha apposto sulla distinta di consegna una firma falsa, fingendosi B. F. Altro elemento fondamentale e' il fatto che il L. appose sulla distinta di consegna una firma falsa, in particolare scrivendo il nome di «E. F.», cioe' di quello stesso soggetto che compariva come destinatario del pacco. La difesa ha evidenziato come il L. fosse solito firmare con il nome del destinatario del pacco, per facilitare le operazioni di consegna. Si tratta di affermazione priva di qualunque riscontro probatorio, in quanto esclusivamente pronunciata dal difensore in sede di discussione: mai il L., ne' nessuno dei testi della difesa, hanno detto una cosa simile nel corso del processo. Pertanto si tratta ricostruzione sfornita di valenza probatoria. Quanto al fatto che nel locale giungessero pacchi richiesti da altri commercianti vicini - circostanza peraltro riferita dallo S. e dalla P. i come detto testi non attendibili, ne' credibili - deve evidenziarsi che il bar di B. F. semplicemente non esiste, cosi' come non esiste nessun B. F. Nel caso di specie - se anche fosse vero che altri commercianti si facevano consegnare i pacchi nel locale della P. - e' ben difficile che il L. decise di firmare con il nome di un soggetto che non conosceva (posto che, come emerso nell'istruttoria, le attivita' commerciali presenti in quella zona erano poche e tutti i commercianti si conoscevano). Ancora piu' difficile e' pensare che il L. decise di firmare a nome di un soggetto da lui non conosciuto (perche' inesistente), la cui attivita' aveva il medesimo indirizzo di quella della P.: e' infatti inverosimile che un soggetto firmi a nome di un altro soggetto nella certa consapevolezza che vi sia stato un errore nella consegna. Decisamente piu' verosimile e' ritenere che il L. appose una firma falsa - fingendo di essere il destinatario del pacco indicato sulla distinta di consegna, pacco da lui stesso ordinato (in concorso con altro soggetto) con quel medesimo nominativo fittizio - per non essere riconosciuto come il reale destinatario della consegna, avendo la stessa oggetto illecito. L'imputato scelse coerentemente come luogo di consegna un locale a lui molto comodo, posto che ivi collaborava con la P., come da quest'ultima dichiarato». (44) 3. Il L. ha riferito che il era coinvolto nell'acquisto del pacco, con cio' dimostrando di essere anch'egli coinvolto nella medesima condotta criminale. Altro elemento fondamentale a prova della responsabilita' del L. e' la sua collaborazione con i militari della Guardia di finanza nelle immediatezze del fatto. Infatti - sebbene l'imputato legittimamente non si sia sottoposto ad esame, non abbia rilasciato dichiarazioni spontanee, non sia mai comparso in udienza e sebbene la difesa si sia altrettanto legittimamente opposta alla acquisizione delle sue dichiarazioni rese in sede di interrogatorio alla presenza del difensore (non acquisite ex art. 513 codice di procedura penale, trattandosi di interrogatorio non delegato dal P.M.) - vi e' comunque urta dichiarazione che puo' essere utilizzata in dibattimento: quella riferita nell'immediatezza dei fatti ai militari della Guardia di finanza, secondo la quale il C. era coinvolto nell'acquisto del pacco. Questa dichiarazione - espunta da qualunque dettaglio accessorio potenzialmente sfavorevole all'imputato emerso nel corso dell'istruttoria nel rispetto degli articoli 350, 351 e 195 codice di procedura penale - puo' essere utilizzata avendo valore comportamentale, posto che essa e' stata seguita dai numerosi tentativi telefonici di contattare il C. per consegnargli il pacco, sotto il monitoraggio delle Forze dell'ordine. In sostanza, la dichiarazione accusatoria rivolta dal L. nei confronti del C., essendo stata seguita da una condotta di significato equivalente (il tentativo fattuale di accusare il C., operato attraverso plurimi contatti telefonici effettuati con l'obiettivo di consegnargli il pacco sotto il controllo dei militari), e' stata legittimamente riferita da tutti gli operanti, non essendo altro che una rappresentazione verbale di un comportamento tenuto dall'imputato sotto i loro occhi. Quanto detto deve necessariamente essere affiancato da un'altra considerazione: l'istruttoria ha fatto emergere indipendentemente dalle dichiarazione del L. - la prova della responsabilita' del C., come si evidenziera' a breve. Cio' che in questa sede e' pero' necessario sottolineare e' il seguente ragionamento logico: se il C. e' responsabile e se il L. sapeva della responsabilita' del C. (avendolo accusato), allora ne discende che il L. era coinvolto nell'acquisto del pacco. 4. In casa del ... furono trovate due attestazioni di pagamenti fatte dal ... a un beneficiario slovacco in data , per un importo complessivo di euro 3.697,00. Il fatto che in casa del C. furono trovate due attestazioni di pagamenti fatte dal L. a un beneficiario slovacco in data ..., per un importo complessivo di euro 3.697,00, rafforza la connessione sussistente tra i due imputati. Inoltre, deve evidenziarsi come la Slovacchia sia proprio il Paese da cui e' pervenuto il pacco sequestrato, contenente le sostanze dopanti. Ora - se certamente queste ricevute in altro contesto poco potrebbero provare (non avendo una chiara indicazione dell'oggetto dell'acquisto) - alla luce di tutti gli elementi indicati costituiscono un ulteriore indizio (convergente con tutti gli altri elementi di prova acquisiti) a carico del L. Indizio che non e' stato minimamente smontato dalla difesa. Infatti, ne' il L., ne' i testi della difesa hanno mai spiegato a cosa si riferissero quelle ricevute, pur avendo tranquillamente la possibilita' di farlo (attraverso produzioni documentali o, ancora piu' facilmente, attraverso allegazioni di natura dichiarativa). Ne deriva che e' assolutamente razionale ritenere - sulla base di tutta la convergente attivita' istruttoria svolta - che quelle ricevute fossero proprio relative all'acquisto di altre sostanze dopanti (dallo stesso Paese di provenienza, noto agli operanti - come detto - per essere fonte di importazioni delle stesse), in un periodo antecedente a quello dei fatti di causa. Ne discende allora sul piano logico che il L. era soggetto inserito nel circuito del traffico di sostanze dopanti e che dunque nell'ambito della sua attivita' criminale - posta in essere insieme allo stesso soggetto a casa del quale furono ritrovate le ricevute di pagamento relative all'acquisto del 2011 - avesse fatto un ulteriore acquisto. 5. A casa del L furono trovate siringhe utilizzate per iniettare sostanze anabolizzanti all'imputato. A casa del L. furono trovate siringhe utilizzate per iniettare sostanze anabolizzanti all'imputato, consegnate direttamente dalla M. Per quanto si tratti di un sequestro di modesto contenuto quantitativo, evidenzia come l'imputato avesse disponibilita' di sostanze dopanti. 6. Il L. al momento dei fatti era un personal trainer e frequentava palestre. Si e' detto di come in sede di generalizzazione, il L. affermo' di svolgere come professione quella di personal trainer. Tale dichiarazione e' pienamente utilizzabile ex art. 66 codice di procedura penale e 21 disp. att. del codice di procedura penale. Inoltre, tanto lo S. quanto il C. (in sede di dichiarazioni spontanee scritte, come si vedra') hanno affermato che il L. era un frequentatore di palestre. Il coimputato ha addirittura riferito che iniziarono ad allenarsi in palestra nel 1986 e partecipavano alle gare di culturismo. Anche in questo caso si tratta di un elemento che, isolatamente considerato, poco potrebbe provare, ma che, nel contesto complessivo, dimostra ben altro: il L. disponeva di importanti e autonomi canali di vendita di sostanze dopanti, posto che per lavoro aveva costanti contatti con soggetti potenzialmente interessati all'acquisto delle stesse. Come noto, infatti, le palestre sono il luogo dove tipicamente avviene la vendita e l'utilizzo delle sostanze dopanti. Alla luce di tutte queste considerazioni, pertanto, deve ritenersi che il L. fu uno degli acquirenti del pacco. 3.2. La tesi della difesa C.: la responsabilita' esclusiva del L. e comunque l'estraneita' del C. dalla vicenda. Non sono stati escussi testi della difesa C. La difesa ha prodotto dichiarazioni scritte provenienti dall'imputato. 3.2.1. Le dichiarazioni scritte del C. (45) Il C. ha negato ogni addebito. Ha affermato di conoscere il L. dal 1986, quando apri una palestra (... ), vicino a casa del coimputato. Quest'ultimo inizio' a frequentare detta palestra come cliente. Inizio' un rapporto di amicizia tra i due, che si allenavano insieme e partecipavano insieme alle gare di culturismo. (46) Il rapporto tra gli imputati prosegui anche quando il C apri' la palestra di cui e' ancora attualmente titolare, insieme alla moglie. Il C. ha raccontato che frequentava il L. anche fuori dalle palestre. Talvolta cenavano insieme. A volte lo lasciava vivere da solo nella sua abitazione. Il C. ha raccontato che, avendo in passato fatto uso di anabolizzanti, ha problemi agli organi genitali. Per tale motivo utilizza il Viagra, che per molto tempo gli fu procurato proprio dal L., a un prezzo piu' basso di quello del mercato legale. Quanto ai fatti di causa, il C. ha spiegato che fu sorpreso dalle numerose e strane telefonate dal L. quel giorno. Ha affermato che aveva ordinato per lui un tapis roulant. Ha confermato che si reco' al bar della P. (che all'epoca aveva una relazione sentimentale con il L.). Parlo' con la donna chiedendo di quest'ultimo, ma lei non gli rispose. Non le lascio' il suo numero di telefono, anche perche' sia lei che il coimputato lo conoscevano gia'. Alle 22,00 lascio' la palestra e torno' verso casa, sperando di vedere il L. quale aveva le sue chiavi dell'appartamento. Trovo' invece gli operanti. E' rimasto «allucinato» (47) dal comportamento del L. e non ha piu' rapporti con lui. 3.2.2. La tesi difensiva in sintesi. Sulla base di queste dichiarazioni e sulla base degli elementi di prova emersi, la difesa ha cercato di evidenziare come il C. fosse totalmente estraneo alla vicenda. La difesa ha innanzitutto evidenziato la falsita' dei testi della difesa L., sostenendo invece la veridicita' di quanto dichiarato dagli operanti. Ha poi argomentato che quest'ultimo fece il nome del C. per cercare di sgravarsi dalla propria responsabilita': in particolare, fece il nome del coimputato perche' era titolare di una palestra e, dunque, soggetto che poteva risultare effettivamente interessato all'acquisto di sostanze dopanti. A casa del L. furono trovati esclusivamente prodotti per contrastare le sue disfunzioni sessuali, non sostanze dopanti. 3.2.3. La tesi difensiva non puo' essere condivisa: il C. fu uno degli effettivi destinatari del pacco. Tanto premesso, la tesi difensiva sopra esposta non puo' essere condivisa: Il C. fu uno degli effettivi destinatari del pacco. Cio', per una pluralita' di motivi. 1. Il L. ha dichiarato che destinatario del pacco era il C. (e comunque ha tenuto comportamenti volti ad accusare il coimputato). Come visto, il L., non appena fu sorpreso dai finanzieri come il (primo) destinatario del pacco, accuso' il C. sostenendo che quest'ultimo fosse (se da solo o con il L. stesso e' circostanza non affermabile in questa sede sulla base delle sole dichiarazioni rese del coimputato, a causa dei limiti di utilizzabilita' delle stesse) destinatario del pacco. Gia' si e' detto della possibilita' di utilizzare simile dichiarazione, corredata da un comportamento significante del medesimo tenore. Tali dichiarazioni debbono ovviamente essere riscontrate, trattandosi di una sostanziale chiamata in (cor)reita' effettuata da un coimputato. Tali riscontri saranno indicati a breve. In questa sede deve solamente aggiungersi che, poiche' il L. - come analizzato precedentemente - era soggetto coinvolto nell'acquisto delle sostanze dopanti, deve ritenersi che le sue dichiarazioni risultino attendibili, in quanto rese da persona sicuramente informata sui fatti, che dunque sapeva chi fosse il suo complice. 2. Il comportamento evasivo e agitato del C. durante le telefonate con il L. Dalle intercettazioni telefoniche si comprende come il C. sapesse di che cosa stava parlando il L. Dalle intercettazioni telefoniche menzionate si puo' notare innanzitutto un generale comportamento evasivo del C. Per poterlo comprende realmente non e' possibile, come gia' detto, fermarsi alla lettura delle trascrizioni, ma e' necessario ascoltare i file audio, nei quali si puo' percepire l'agitazione e la preoccupazione dell'imputato. (48) Si possono poi fare specifiche osservazioni con riferimento ad alcune telefonate intercettate. Prog. 306. Innanzitutto e' utile sentire l'agitazione del C. non appena il L. gli dice: «Senti un po', e' arrivato quel pacco da fuori, che devo fa?». Nei secondi seguenti, dopo quale istante di silenzio (probabilmente dovuto al fatto che il C. sta riflettendo su quanto appena sentito), quest'ultimo cerca di prendere tempo e di cambiare discorso. Fondamentale e' osservare come quest'ultimo non domandi mai al L. di che pacco si tratti: il C. sa a cosa si sta riferendo il coimputato. E poiche' l'unico pacco ricevuto dal L. e' proprio quello contenente le sostanze dopanti, il C. non puo' che avere capito come il pacco giunto sia proprio quello. Non puo' accogliersi poi l'ipotetica linea difensiva secondo la quale i due starebbero parlando del lapis roulant che il C. avrebbe dovuto consegnare al L. Infatti, tale argomento viene introdotto alla fine della telefonata, dopo che i due interlocutori si sono gia' salutati e stanno per lasciarsi («Dai ci vediamo dopo dai»). In particolare, il C. introduce l'argomento con le parole: «E poi» («del tapis roulant te faccio sape'»), circostanza sintomatica di un cambio di argomento. Prog. 315. Anche dall'ascolto di questa telefonata si puo' comprendere bene il tono evasivo e agitato del C. Anche in questo caso i due interlocutori, senza mai fare espressi riferimenti all'oggetto della loro conversazione, si comprendono benissimo: il L. insiste per far venire il C. da lui, quest'ultimo prende tempo. Particolarmente interessante e' il passaggio finale della conversazione in cui il L. afferma: «Prima vieni meglio e', dammi retta perche' cosi' pure io sto piu' tranquillo pure per me, che tutto sta storia, sta monnezza non ce la voglio addosso» . Il C. risponde in tono sommesso e infastidito (verosimilmente perche' si sta parlando di un tema illecito al telefono): «Va beh che ne so, non ho capito di che stai a parla». Anche in questo caso, pur a fronte della dichiarazione del L. che afferma di non volere avere «sta monnezza», il C. anziche' informarsi su cosa significhi la strana allusione dell'interlocutore, prende le distanze da quella affermazione e chiude poi immediatamente la telefonata. Prog. 330. Anche in questa telefonata si sente il tono evasivo e preoccupato del C., di fronte alle insistenze del L. In definitiva, nonostante il tenore (logicamente) criptico delle telefonate, si comprende come il C. sappia perfettamente di che cosa stia parlando il L. e si mostri infastidito, agitato e preoccupato per l'insistenza di quest'ultimo. Si comprende anche come non voglia parlare al telefono della questione. 3. La P. ha affermato. che il C. si presento' al locale chiedendo se ci fosse qualcosa per lui. Rilevante e' poi anche che la P. abbia riferito che il C. si presento' nel suo locale chiedendo se ci fosse qualcosa per lui («E' arrivato qualcosa per me?», (49) circostanza sintomatica del fatto che - dopo la prima telefonata del L. con la quale gli annunciava l'arrivo del pacco - il C. si reco' al locale per capire se tale pacco fosse con cio' dimostrando un indubbio interesse per entrarne in possesso (interesse poi decisamente affievolito a seguito delle sospette insistenze del L.). Si evidenzia come, sebbene la P. sia teste complessivamente non credibile, la stessa ha costruito la sua testimonianza nel tentativo di difendere il L. non di accusare il C. Pertanto, quanto da lei dichiarato con riferimento a questa specifica circostanza puo' essere meritevole di considerazione. 4. A casa del C. furono rinvenuti alcuni prodotti identici a quelli contenuti nel pacco sequestrato. Come dettagliato precedentemente, a casa del C. furono ritrovati alcuni prodotti identici a quelli contenuti nel pacco sequestrato. Si tratta dei reperti N. e O. analizzati dal P. In particolare, il reperto N aveva un contenuto identico a quello del reperto H rinvenuto nel pacco sequestrato: stesse confezioni, stesso nome commerciale del prodotto, stessa societa' (verosimilmente inesistente) produttrice, stessa indicazione di principio attivo, addirittura stessa difformita' tra il principio attivo dichiarato e quello reale. Considerazione analoghe possono essere svolte con riferimento al reperto O, dal contenuto identico al reperto C rinvenuto nel pacco sequestrato. Evidentemente, si tratta di prodotti acquistati attraverso una precedente, analoga, spedizione. Si precisa che non rileva che i prodotti sequestrati a casa del C. non siano qualificabili da un punto normativa come sostanze dopanti. Infatti, cio' che rileva e' il fatto che attraverso il rinvenimento di tali prodotti nella sua abitazione, ancora piu' forte e' la prova della correlazione tra il C. e il pacco sequestrato. Peraltro si ricorda come il P. abbia spiegato chiaramente come anche i prodotti menzionati possano comunque contribuire a produrre effetti dopanti attraverso il c.d. «effetto booster». Un'ultima considerazione. Il C. in alcun modo ha giustificato la presenza di quei prodotti nella sua casa, non avendoli nemmeno menzionati nelle sue dichiarazioni scritte. La difesa ha comunque avanzato l'ipotesi che li utilizzasse per contrastare le sue disfunzioni sessuali (alle quali l'imputato ha invece fatto riferimento nelle citate dichiarazioni). Ebbene, si tratta di versione poco credibile. Infatti, si e' ampiamente dettagliato di come i prodotti rinvenuti a casa dell'imputato - come tutti gli altri sequestrati - fossero di bassissima qualita', estremamente pericolosi per la salute, in quanto prodotti artigianalmente, spesso mischiando principi attivi diversi. Si e' altresi' detto come nel reperto N il principio dichiarato sulla confezione fosse diverso da quello reale. Ebbene, risulta poco credibile pensare che un soggetto come il C. - inserito nel mondo delle palestre e del culturismo perlomeno, per sua stessa ammissione, dal 1986 - potesse personalmente far uso di simili prodotti scadenti e pericolosi. 5. A casa del furono trovate due attestazioni di pagamenti fatte dal L. a un beneficiario slovacco in data 7 luglio 2011, per un importo complessivo di euro 3.697,00. Come gia' spiegato precedentemente, queste attestazioni correlano il L. - in quanto autore dei pagamenti - e il C. - in quanto soggetto nel cui appartamento le stesse furono trovate - con il pacco sequestrato dalle Forze dell'ordine, proveniente anch'esso dalla Slovacchia, noto Paese esportatore di sostanze dopanti. Si rinvia a quanto gia' ricostruito. In questa sede e' solamente il caso di ricordare come nemmeno la difesa C. - e tanto meno il C. stesso - abbiano in alcun modo giustificato quei pagamenti. Non puo' poi certamente essere credibile la tesi - invero non sostenuta dalla difesa C., ma comunque menzionata e smontata dalla difesa L. in sede di discussione - secondo la quale tali attestazioni furono lasciate nell'appartamento del C. dal L., mentre quest'ultimo ci viveva. Come detto, si tratta di tesi - non solo non provata, ma - nemmeno allegata dalla difesa C , che appare peraltro del tutto inverosimile alla luce delle complessive risultanze probatorie. 6. A casa del C. furono trovati dei fogli contenenti conteggi chiaramente riferiti ai prezzi di sostanze dopanti, tra le quali sono comprese le medesime sostanze sequestrate. A casa del C. furono trovati dei fogli contenenti conteggi chiaramente riferiti ai prezzi di sostanze dopanti, tra le quali sono comprese le medesime sostanze sequestrate. Ci si riferisce in particolare al Winstrol Depot, allo stanozololo, al Deca Durabolin, al nandrolone decanoato, al Sustanon 250, al propinato, al Mastabol 100, al trenbolone, ecc. Si tratta di altro elemento che correla il C. al pacco sequestrato. 7. Il C. al momento dei fatti era titolare e gestore di una palestra. Il C., per sua stessa ammissione, era (ed e') titolare di una palestra, che frequentava abitualmente (lo stesso giorno dei fatti di causa si trovava in palestra). Inoltre, e' soggetto inserito nel mondo del culturismo dal 1986. Come gia' spiegato in relazione alla speculare posizione del L., si tratta di un elemento che, isolatamente considerato, poco potrebbe provare, ma che, nel contesto complessivo, dimostra ben altro: il C. disponeva di importanti e autonomi canali di vendita di sostanze dopanti, posto che per lavoro aveva costanti contatti con soggetti potenzialmente interessati all'acquisto delle stesse. Come noto, infatti, le palestre sono il luogo dove tipicamente avviene la vendita e l'utilizzo delle sostanze dopanti. Alla luce di tutte queste considerazioni, pertanto, deve ritenersi che il C. fu, anch'egli, uno degli acquirenti del pacco. 3.3. L'integrazione degli elementi costitutivi del reato. Si procede ora ad analizzare quali elementi costitutivi del reato di cui all'art. 586-bis, comma 7, codice penale risultino integrati. Preliminarmente e' solo il caso di evidenziare come nessuno abbia mai contestato che le sostanze sequestrate (perlomeno quelle qualificabili come dopanti) rientrassero nella clausola generale de «i farmaci e le sostanze farmacologicamente e biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo«, di cui alla norma incriminatrice. La consulenza fornita dal P. e' infatti chiarissima sul punto. Allo stesso modo, incontestato e' il fatto che la condotta fu effettuata «attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalla altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente», di cui alla norma incriminatrice. Altrettanto chiara sul punto e' la ricostruzione dei fatti effettuata. Gli elementi discussi sono invece il «commercio» e il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». 3.3.1. L'integrazione dell'elemento costitutivo del «commercio». Le difese hanno sostenuto non essere integrato l'elemento costitutivo di fattispecie del «commercio». Tale tesi non puo' essere condivisa. Preliminarmente e' opportuno ricordare che «in tema di tutela sanitaria delle attivita' sportive, integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, qualsiasi attivita' - purche' svolta in forma continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare - di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati, unici centri di vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino» (50) Perche' dunque possa ritenersi sussistente il reato e' necessario che vi sia una continuita' dell'attivita' criminale e il supporto di una organizzazione, anche elementare. Tuttavia, non e' necessario che siano provati degli specifici episodi di cessione o vendita di farmaci. Infatti, «in tema di tutela sanitaria delle attivita' sportive, il reato di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti previsto dall'art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, ai fini del perfezionamento del delitto, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un posterius rispetto alla fattispecie incriminatrice» (51) Si tratta, del resto, di una giurisprudenza coerente con la natura di reato di pericolo (52) della fattispecie, che non e' mutata nemmeno a seguito della riforma attuata con decreto legislativo 21/2018. Cio' premesso, al fine di dimostrare la sussistenza di questo elemento costitutivo, non si puo' che iniziare da un dato eclatante: l'ingente quantita' di sostanze dopanti sequestrate. Questa valutazione viene confermata - non solo considerando il contenuto del pacco nel suo complesso, ma - addirittura guardando ai singoli reperti analizzati. Gia' solo il reperto B (1000 compresse di stanozololo) e' costituito da una quantita' - per usare un termine del consulente - «abnorme» di steroidi anabolizzanti, astrattamente sufficiente per durare quasi 4 anni, prendendo una compressa al giorno. Si tratta peraltro di una frequenza di assunzione totalmente irrealistica, perche' i prodotti scadrebbero prima e perche' sarebbe letale per l'assuntore. Discorso speculare vale anche per il reperto D (100 fiale di nandrolone decanoato, ma anche trenbolone acetato ed enantato, nonche' testosterone propionato). Il P. ha spiegato che un singolo ciclo potrebbe durare anche due.o tre settimane, costringendo poi l'assuntore a interrompere l'assunzione delle stesse. Peraltro in questi cicli non si potrebbe prendere una fiala al giorno. Con riferimento al reperto E (102 fiale di testosterone propionato ed enantato), il chimico ha spiegato che una singola fiala potrebbe durare circa due settimane. Si rinvia per gli altri reperti - per evitare di ripetere considerazioni gia' ampiamente svolte, tutte del medesimo tenore - a quanto chiaramente descritto dal P. In questa sede e' solamente il caso di ricordare come il nandrolone - lungi dal non essere oggetto di questo processo, come invece e' stato sostenuto - e' pienamente da considerare sostanza dopante, in quanto inserita nell'allegato I paragrafo S1 del decreto ministeriale 18 maggio 2012 e s.m.i., proibita in e' fuori competizione, oltre che - sebbene non presente in tale qualita' in questo processo ex art. 2 codice penale - sostanza stupefacente. Inoltre, deve evidenziarsi come anche i principi attivi sildenafil e tadalafil pur non costituendo oggetto materiale del reato, non trattandosi di sostanze dopanti da un punto di vista normativo - devono comunque essere considerate ai fini della comprensione delle dimensioni del quantitativo dei prodotti immessi sul mercato, potendo anch'essi, se combinati con altre sostanze, produrre effetti dopanti attraverso il c.d. «effetto booster». In sostanza, se il quantitativo del reperto B (1000 compresse di stanozololo) e' stato definito «abnorme» dal consulente, idoneo a durare per una pluralita' di anni, si puo' ben comprendere quali siano le esatte proporzioni quantitative del contenuto del pacco, costituito - limitandosi, in senso favorevole agli imputati, a conteggiare le sole sostanze dopanti da un punto di vista normativo - da 200 fiale di nandrolone e 1457 pezzi di sostanze dopanti. Insomma, con un simile quantitativo di prodotti non puo' che essere provato il requisito della continuita', ricordando, peraltro, che il reato contestato e' un reato di pericolo, che dunque non presuppone l'effettiva cessione delle sostanze, ne' l'individuazione concreta di potenziali acquirenti. Un simile quantitativo di prodotti sarebbe risultato sufficiente a rifornire molteplici clienti per molto tempo. Quantitativo poi che non rende nemmeno ipotizzabile la tesi del consumo personale, effettivamente non sostenuta in sede di discussione nemmeno dalle difese. Peraltro, il P. ha evidenziato come i prodotti sequestrati non potessero avere effetti antidepressivi (avendo, al contrario, proprio effetti depressivi), circostanza che esclude la possibilita' che il L. - secondo una argomentazione proposta nella prima fase dell'istruttoria - potesse assumerli per lenire la sofferenza per la perdita del figlio. Allo stesso modo, molti prodotti non potevano avere l'effetto di contrastare le disfunzioni sessuali del C. (potendo anzi, in alcuni casi, aggravarle). Inoltre, risulta assolutamente improbabile che due soggetti esperti, frequentatori di palestre e del mondo del culturismo da decenni, potessero acquistare i piu' volte ricordati prodotti per usarli personalmente, considerata la estremamente bassa qualita' degli stessi e la correlata pericolosita' per la salute. L'elemento della continuita' emerge poi anche da quanto rinvenuto a casa del C. In primo luogo, emerge dalle ricordate attestazioni di pagamento del 2011, cioe' di quasi tre anni prima i fatti di causa. In secondo luogo, emerge anche dal ritrovamento di diversi prodotti identici a quelli sequestrati, circostanza che evidenzia come il C. fosse gia' in possesso di sostanze con effetti (potenzialmente, trattandosi di sildenafil e tadalafil) dopanti ancor prima della consegna del pacco. In terzo luogo, emerge dalla contabilita' relativa a sostanze dopanti temuta dal C., con la precisazione che nei fogli sequestrati erano indicate anche sostanze non contenute nel pacco, indicative, dunque, di altri potenziali acquisti o cessioni effettuati o da effettuarsi. Siffatta contabilita' rende evidente poi la sussistenza anche della natura patrimoniale del commercio. Infatti, sommando i valori indicati nella contabilita' del C. si arriva alla considerevole somma di euro 1.239,20. Si tratta ovviamente di una stima indicativa - non essendovi la prova che tali soldi furono incassati o pagati dal C., ma - che comunque evidenzia quali siano le grandezze economiche di cui si parla. Grandezze economiche riferite anche dal P., il quale ha spiegato che una fiala di nandrolone puo' costare tra euro 60,00 ed euro 100,00, quantificazione sostanzialmente confermata dalla contabilita' del C., che valuta una fiala di nandrolone decanoato euro 55,00. Infine, anche le attestazioni dei pagamenti effettuati dal L. nel 2011 evidenzi ano grandezze economiche consistenti (euro 3.697,00). Insomma, considerati i riportati valori economici dei prodotti e le quantita' degli stessi e' verosimile che dalla loro vendita gli imputati potessero ricavare diverse migliaia di euro. Quanto alla necessita' di una organizzazione, anche elementare, si ricorda che la Corte di cassazione ha ritenuto integrato detto requisito, in una recente sentenza (53) , sulla base del fatto di un mero accordo tra due imputati o sulla base dello scambio di comunicazioni con c.d. «pizzini». Ebbene, nel caso di specie, vi sono: a) una importazione dalla Slovacchia di un pacco contenente migliaia di prodotti; b) un luogo (il locale della P.) adibito a centro di ricezione; c) plurimi contatti tra due imputati che decisero di acquistare insieme i prodotti; d) una rudimentale contabilita' legata al commercio di sostanze dopanti; e) una frequenza negli acquisti; f) la possibilita' di sfruttare le proprie professioni (personal trainer e titolare/gestore di una palestra) per collocare sul mercato i prodotti. Proprio quest'ultimo e' un dato molto importante. Sfruttando le loro posizioni lavorative, la loro frequentazione delle palestre e la conoscenza del mondo del culturismo, i due imputati potevano facilmente immettere sul mercato le sostanze dopanti. Ancora una precisazione. Il fatto che nella palestra del C. non furono trovate sostanze dopanti e' poco significativo, considerando la ricordata ingente quantita' dei prodotti sequestrati. Peraltro, tale perquisizione avvenne molte ore dopo il momento in cui il C. inizio' a insospettirsi sul cattivo esito della consegna del pacco, circostanza che gli pote' eventualmente consentire di eliminare i prodotti illeciti. Un'ultima considerazione. Le difese hanno anche sostenuto che il fatto, cosi' come accertato, potrebbe al piu' integrare una condotta di importazione di sostanze dopanti (e non di commercializzazione delle stesse). Si e' gia' detto di come cio' non sia vero, posto che per integrare l'elemento della commercializzazione e' sufficiente l'immissione sul mercato dei prodotti (e non la loro cessione, cosi' come l'individuazione di specifici acquirenti), in piena coerenza con la natura di reato di pericolo dell'art. 586-bis, comma 7 del codice penale. Immissione sul mercato che e' indubbiamente avvenuta nel momento in cui gli imputati acquistarono i beni - pagandoli (dunque, movimentando denaro) - e li ricevettero, con la provata - per le ragioni che si sono gia' ampiamente spiegate - volonta' di rivenderli. Gia' queste considerazioni sarebbero sufficienti per ritenere integrato l'elemento del commercio. Peraltro - si aggiunge - nella nozione di commercializzazione non puo' che rientrare anche la condotta di importazione, purche' sia finalizzata alla successiva rivendita di quanto acquistato (e non a un uso personale dei prodotti, ad esempio). Infatti, «commerciare» significa letteralmente «mettere in commercio, fare l'intermediario nella vendita di un determinato prodotto (54) significa, cioe', acquistare per poi rivendere. Ora, posto che indubbiamente gli imputati acquistarono le sostanze dopanti e che altrettanto indubbiamente, per le numerose ragioni gia' ricordate, tale acquisto fu finalizzato a una successiva rivendita, l'elemento del commercio deve ritenersi - ancora una volta provato. Tale ragionamento - assolutamente rispettoso del tenore letterale della norma incriminatrice - e' del resto confermato dal fatto che l'art. 586-bis del codice penale (norma specificamente dedicata alla repressione delle condotte aventi ad oggetto le sostanze dopanti) non menzioni mai la condotta di importazione (destinata a una successiva rivendita dei prodotti): cio' proprio perche' la stessa e' ricompresa nella nozione di «commercio» di cui all'art. 586-bis comma 7 c.p. Ne' puo' dirsi che tale condotta sia punita dalla contravvenzione di cui all'art. 147, decreto legislativo n. 219/2006. Infatti, tale norma punisce «l'importazione di medicinali o sostanze attive in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 55». Pare evidente come l'art. 586-bis, comma 7 del codice penale - norma voluta dal legislatore per riordinare la disciplina penale del doping,, in attuazione, come si vedra' a breve, del principio c.d. «di riserva di codice» di cui all'art. 3-bis del codice penale - sia speciale rispetto all'art. 147, decreto legislativo n. 219/2006, avendo come oggetto materiale proprio «i farmaci e le sostanze farmacologicamente e biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo» (e non, piu' genericamente, i medicinali e le sostanze attive). Alla medesima conclusione si arriverebbe anche invocando il principio di sussidiarieta', posto che l'art. 586-bis, comma 7 del codice penale e' un delitto e l'art. 147, decreto legislativo n. 219/2006 una contravvenzione. L'elemento del commercio e' dunque provato. 3.3.2. La non integrazione dell'elemento costitutivo del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Le difese hanno sostenuto non essere integrato l'elemento costitutivo del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Tale tesi deve essere condivisa. Infatti, semplicemente manca qualsiasi prova sul fatto che il commercio delle sostanze dopanti avesse il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ben potendo infatti tali sostanze essere cedute solamente ad amatori o, comunque, al di fuori di contesti agonistici. Del resto, l'elemento costitutivo appena menzionato e' stato introdotto solamente con il decreto legislativo n. 21/2018 e, dunque, in epoca successiva alla conclusione delle indagini. 4. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale al fine del decidere. Sulla base di quanto esposto, pertanto, emerge che nei caso di specie risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 586-bis, comma 7 del codice penale (capo A), ad eccezione di quello appena menzionato, del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Nel caso in cui la questione dovesse essere ritenuta fondata, venendo meno questo elemento costitutivo di fattispecie, il reato contestato dovrebbe ritenersi pienamente integrato, con conseguente necessita' di condannare gli imputati; nel caso in cui la questione non dovesse essere ritenuta fondata, il reato non sarebbe integrato, con conseguente possibilita' di assolvere gli stessi. Ne discende, pertanto, l'impossibilita' di definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Si precisa che nel caso di specie non rileva invece l'altro elemento inserito - come si vedra' a breve - dal decreto legislativo n. 21/2018 nell'art. 586-bis, comma 7 del codice penale e cioe' l'oggetto materiale dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge che siano «idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze» (cioe' idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo). Infatti, il commercio di tale oggetto materiale non e' contestato nel presente processo. Quanto agli effetti sul presente processo di una eventuale sentenza della Corte costituzionale che ritenga fondata la questione di legittimita' costituzionale, con conseguente produzione di effetti in malam partem per gli odierni imputati, si rinvia alla parte successiva della presente ordinanza. Parte II - La non manifesta infondatezza della questione Si analizzano di seguito i motivi per i quali si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale. Si segnala che questione identica e' gia' stata sollevata dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione pen. , sez. III, 21 luglio 2020, n. 26326). Anche il Tribunale di Brescia (cfr. Tribunale Brescia, sez. I, 9 maggio 2018, n. 1642) ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, salvo non sollevarla per difetto di rilevanza nel caso di specie. 5. Il quadro normativo. L'art. 586-bis, comma 7 codice penale e' stato introdotto dall'art. 2 comma I lettera d) decreto legislativo n. 21/2018. Tale decreto legislativo, con l'art. 7, comma 1, lettera n), ha anche contestualmente abrogato l'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, vigente all'epoca della commissione del reato. Infatti, in attuazione del principio di c.d. «riserva di codice», introdotto dal medesimo nell'art. 3-bis c.p., il legislatore delegato ha trasposto una serie di disposizioni da leggi speciali al codice penale, ai fine di soddisfare esigenze di maggior facilita' nella conoscenza della legge penale. Il decreto legislativo n. 21/2018 aveva il compito di attuare il seguente criterio direttivo, enunciato nella legge delega (art. 1, comma 85, lettera q) legge n. 103/2017): «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche' l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato». Dovendo attuare il suddetto criterio direttivo, il legislatore delegato ha dunque inserito l'art. 586-bis, comma 7 c.p., con la seguente formulazione: «Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468». Il legislatore delegato ha quindi inserito la norma incriminatrice del commercio di sostanze dopanti nel codice penale, Con contestuale abrogazione della precedente norma incriminatrice contenuta in una legge speciale e, precisamente, nell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, il quale cosi' disponeva: «Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni». E' evidente come il legislatore delegato - oltre ad aggiornare il rinvio alle classi di farmaci e di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive previste dalla legge (e non piu' a quelle previste dall'art. 2, comma 1) e convertire la pena pecuniaria in euro, modifiche non sostanziali della norma incriminatrice - abbia aggiunto i seguenti elementi costitutivi nell'art. 586-bis, comma 7 c.p., non previsti nell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000: «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze». 6. Il mancato rispetto del criterio direttivo contenuto nella legge delega da parte del legislatore delegato. Il legislatore delegato, inserendo l'elemento del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» (non considerando in questa sede, l'altro elemento dell'idoneita' «a modificare risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze», per difetto di rilevanza), ha effettuato una parziale abolitio criminis. Infatti, l'introduzione di questo dolo specifico ha reso non punibili tutte quelle condotte di commercio di sostanze dopanti non finalisticamente dirette ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Tali condotte erano invece punibili ai sensi dell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, che sanzionava la commercializzazione tout court di sostanze dopanti e dunque anche, ad esempio, la commercializzazione di sostanze dopanti diretta agli amatori. La. scelta effettuata dal legislatore delegato di introdurre il dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» non sembra rispettare l'enunciato criterio direttivo contenuto nella legge delega, con il quale si era affidato il compito al Governo dell'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore» (e non della modifica delle stesse). Il legislatore delegato, dunque, era autorizzato semplicemente a trasferire all'interno del codice penale, in attuazione del principio c.d. «di riserva di codice», talune figure criminose gia' contemplate da norme incriminatrici contenute in leggi speciali, senza tuttavia modificarle. Del resto, che l'intenzione del legislatore delegante (e originariamente anche di quello delegato) fosse quella di una mera traslazione dei reati contenuti in leggi speciali nel codice penale si comprende perfettamente leggendo lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice. Atto del Governo n. 466», nel quale si legge espressamente che «la delega e' stata intesa come limitata al solo trasferimento di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi ulteriore intervento di correzione delle fattispecie penali». (55) Ancora piu' esplicita e' la «Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice. Atto del Governo n. 466», nella quale si chiarisce come deve essere «letta la delega nella parte in cui discorre di "inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore": tale dizione sembra, pertanto, escludere che l'attivita' delegata possa consistere in modifiche alle fattispecie criminose vigenti, contenute in contesti diversi dal codice penale. L'intento del legislatore delegante risulta essere, infatti, quello di razionalizzare e rendere, quindi, maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale e di porre un freno alla eccessiva, caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legislativa di settore. Sotto questo profilo, dunque, non sarebbe consentita un'opera di razionalizzazione che passasse attraverso la revisione generale della parte speciale del codice penale e della legislazione complementare». (56) Inoltre - aggiunge la Corte di cassazione, con motivazione pienamente condivisibile - «che l'intenzione del legislatore fosse quella di una mera traslazione della fattispecie di cui alla legge n. 376 del 2000, art. 9 all'interno del codice penale e' confermata sia dall'identita' della pena comminata, sia dal disposto del decreto legislativo n. 21 del 2018, art. 8 il quale stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto»; nell'indicata tabella, il riferimento alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9 trova corrispondenza nell'art. 586-bis c.p., a conferma l'assenza di qualsivoglia intento abrogativo della previgente norma incriminatrice». (57) Si sottolinea poi come la stessa Corte costituzionale si sia gia' occupata del tema specifico, seppure con riferimento ad altra norma incriminatrice (art. 570-bis c.p.), sempre introdotta dal decreto legislativo n. 21/2018. In quella occasione, la Consulta ha evidenziato come «il Governo non avrebbe d'altra parte potuto, senza violare le indicazioni vincolanti della legge delega, procedere a una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell'area applicativa delle disposizioni trasferite all'interno del codice penale; ne' avrebbe potuto, in particolare, determinare - in esito all'intrapreso riordino normativo - una parziale abolitio criminis con riferimento a una classe di fatti in precedenza qualificabili come reato, come quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di rimessione». (58) Si evidenzia infine come la delega legislativa autorizzasse il Governo all'«inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela (...) i beni della salute». Il legislatore delegato, quindi, veniva autorizzato a trasferire nel codice penale il reato di commercio di sostanze dopanti previsto e punito dall'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, norma pacificamente posta a tutela della salute (59) (e non solo del fair play nelle manifestazioni sportive), in considerazione del fatto che il commercio di sostanze dopanti veniva sanzionato a prescindere che fosse destinato ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti proprio in quanto dettagliato da una norma posta a tutela della salute: qualora il reato di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 avesse avuto come unico bene giuridico tutelato quello del fair play nelle manifestazioni sportive, il legislatore delegato non avrebbe potuto trasporlo nel codice penale, non essendo tale ultimo bene giuridico menzionato nella legge delega. Bene giuridico della salute che del resto ha orientato anche la scelta del legislatore delegato di inserire il reato di commercio di sostanze dopanti nel Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale, cioe' in quel capo dedicato alle norme incriminatrici poste a tutela della vita e dell'incolumita' individuale (e non, dunque, del fair play nelle manifestazioni sportive). Se dunque il reato originariamente previsto dall'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 e' stato oggetto della riforma attuativa del principio c.d. «di riserva di codice» in quanto tutelante il bene giuridico della salute e se, sempre in considerazione del medesimo bene giuridico, e' stato inserito nella parte del codice penale dedicata alla tutela dell'incolumita' individuale, ben si comprende come l'inserimento nell'art. 586-bis, comma 7 del codice penale del dolo specifico costituito dal «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» - idoneo a trasformare il bene giuridico primario tutelato da quello della salute a quello del fair play nelle manifestazioni sportive (attraverso la conseguente abolitio criminis del reato con riferimento a condotte di commercializzazione di sostanze dopanti non dirette ad atleti impegnati in prestazioni agonistiche) - violi completamente il criterio direttivo contenuto nella legge delega. E cio' a maggior ragione se si considera che la «Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice. Atto del Governo n. 466» continui a considerare la nuova norma incriminatrice di cui all'art. 568-bis del codice penale come posta a tutela del bene primario della salute (60) , bene che, come visto, viene invece sacrificato attraverso la limitazione della portata applicativa della norma ai soli contesti agonistici. Per questi motivi, si ritiene che il legislatore delegato, introducendo nell'art. 586-bis, comma 7 del codice penale il dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», non previsto dalla legge delega, abbia violato l'art. 76 della Costituzione, violazione che dunque ricade sulla stessa norma incriminatrice. 7. La possibilita' di sollevare una questione di legittimita' costituzionale che possa produrre potenziali effetti in malam partem nei confronti degli imputati. La presente questione di legittimita' costituzionale, ove accolta dalla Corte costituzionale, potrebbe produrre effetti in malam partem nei confronti degli imputati (con conseguente astratta conflittualita' con il principio di riserva di legge), posto che andrebbe a (ri)espandere la portata applicativa della norma incriminatrice di cui all'art. 586-bis, comma 7 c.p., la quale diverrebbe applicabile anche a casi di commercio di sostanze dopanti non finalizzati all'alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti. Cio' non preclude la possibilita' di sollevare la detta questione di legittimita' costituzionale. Infatti, come insegna la stessa Corte costituzionale, «quando, deducendo la violazione dell'art. 76 Cost., si propone una questione di legittimita' costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte non puo' essere precluso invocando il principio della riserva di legge in materia penale. Questo principio rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed e' violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. La verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata diviene, allora, strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e non puo' essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio a quo. Si rischierebbe altrimenti, come gia' rilevato in altre occasioni da questa Corte, di creare zone franche dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalita', entro le quali sarebbe di fatto consentito al Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, eludendo cosi' il disposto dell'art. 25, secondo comma, della stessa Costituzione. Per superare il paradosso ed evitare al tempo stesso eventuali effetti impropri di una pronuncia in malam partem, «occorre quindi distinguere tra controllo di legittimita' costituzionale, che non puo' soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali» (sentenza n. 28 del 2010)». (61) Si tratta di un principio ribadito di recente dalla Consulta, la quale ha affermato che «qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente (come nel caso deciso dalla sentenza n. 5 del 2014), la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della prima non potra' che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata». (62) Proprio per tale ragione, considerato che i fatti di causa sono stati commessi antecedentemente alla riforma attuata dal decreto legislativo n. 21/2018, durante la vigenza dell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 (che non prevedeva il piu' volte richiamato dolo specifico), non si pone nemmeno un problema di successione di leggi penali nel tempo. Infatti, nel caso in cui la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione di legittimita' costituzionale, l'art. 586-bis, comma 7 c.p., nella parte in cui prevede il dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», risulterebbe come mai esistito nell'ordinamento ex arti 30 comma 3, legge n. 87/1953, inidoneo quindi a produrre effetti su fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Non potrebbe pertanto invocarsi l'art. 2, comma 4 c.p., in considerazione del fatto che tale norma e' espressiva del principio di retroattivita' favorevole, fondato sul principio di uguaglianza (e non su quello colpevolezza, sub specie di calcolabilita' delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta): un principio che non puo' operare rispetto a una legge intermedia piu' favorevole dichiarata incostituzionale. Si veda a tal proposito l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo la quale «i/ principio di retroattivita' della norma piu' favorevole ha una valenza distinta rispetto al principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole in quanto, mentre quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo della esigenza di calcolabilita' delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale, il primo, invece, non ha alcun collegamento con tale liberta', in quanto la «lex mitior» sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente determinato in base al pregresso panorama normativa. Percio', mentre la irretroattivita' della norma sfavorevole trova diretto riconoscimento nell'art. 25, comma 2 Cost., non altrettanto puo' dirsi per la retroattivita' della legge favorevole, fondamento va, invece, individuato nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della «lex mitior». Peraltro, il collegamento al principio di eguaglianza segna anche il limite del principio stesso, che appare, percio', a differenza della irretroattivita' della norma penale sfavorevole, suscettibile di deroghe, legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli». (63) Sulla base di queste premesse la Consulta conclude: «Il principio di legalita' non preclude lo scrutinio di costituzionalita', anche "in malam partem", delle cd. Norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico piu' favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. In tal caso, la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma di favore comporta l'applicabilita' anche ai processi in corso della norma incriminatrice generale, se al momento della commissione del reato la norma di favore non era ancora vigente; negli altri casi, spettera' al giudice valutare caso per caso quali siano gli effetti dell'abrogazione della norma penale di favore». (64) Parte III - Il tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme Il tenore letterale dell'art. 586-bis, comma 7 c.p. e' tale da rendere impossibile una interpretazione costituzionalmente conforme della norma. Infatti, l'inserimento nella fattispecie del dolo specifico del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» muta completamente la struttura del reato rispetto a come era originariamente previsto nell'art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, modificando di fatto anche il bene giuridico primario tutelato. Non e' pertanto possibile ricondurre il nuovo art. 586-bis, comma 7 codice penale nell'alveo del criterio direttivo previsto dal legislatore delegante, ostandovi in maniera insormontabile il dato letterale. Si evidenzia infine che, secondo la Corte costituzionale, «l'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorche' risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilita' della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, piu' in particolare, la superabilita' o non superabilita' degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata - attiene invece al merito, e cioe' alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa (sentenze n. 262 e n. 221 del 2015; piu' di recente, ex multis, sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017)». (65) Pertanto, si ritiene la questione di legittimita' costituzionale sopra enunciata rilevante e non manifestamente infondata. Non e' possibile effettuare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma di. cui si sospetta l'illegittimita'. (1) Cfr. cartolina di spedizione. (2) Cfr. deposizione C., p. 8. (3) Cfr. anche relazione tecnica del 27.10.2014. (4) Cfr. deposizione P., p. 46 (5) Cfr. deposizione P., p. 49. (6) Cfr. deposizione, p. 49. (7) Cfr. deposizione, p. 49 (8) Cfr. deposizione, p. 57. (9) Cfr. deposizione, p. 57. (10) Infatti, si ricorda che nel presente processo non e' contestato il reato di cui all'art. 73, comma 1 t.u. stup. unicamente ex art 2, codice penale, per effetto del principio di diritto enunciato da Cass. pen., SS. UU., 26 febbraio 2015, n. 29316: «A seguito della dichiarazione d'incostituzionalita' degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006. (Nella fattispecie, riferita alla sostanza «nandrolone», la Suprema Corte ha chiarito che la novella del 2014, reinserendo nelle tabelle le sostanze introdotte con la disciplina incostituzionale, per rimediare all'intervenuta caducazione «ex tunc» delle fattispecie aventi ad oggetto tali stupefacenti, ha creato nuove incriminazioni alle quali deve applicarsi il principio di irretroattivita' della legge penale)». (11) Cfr. deposizione P., p. 59. (12) Cfr. deposizione P. p. 64. (13) Cfr. fotografie del luogo ove si svolsero i fatti tratte da Google maps, sebbene aggiornate al 2016. Cfr. anche fotografie prodotte dalla difesa L. (14) Cfr. deposizione, p. 7. (15) Cfr. ricevuta di consegna. (16) Cfr. deposizione P, p. 9. (17) Cfr. deposizione P, p, 11. (18) Cfr. telefonata intercettata in data 18.12.2014, ore 13,41 (RIT , prog. ). (19) Cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 18.02.2014. (20) Cfr. foglio manoscritto. (21) Cfr:verbale di perquisizione e sequestro del 19.02.2014. (22) Cfr. fotocopia ricevuta di pagamento in atti. (23) Cfr. fotocopia ricevuta di pagamento in atti. (24) Cfr. fotocopia foglio in atti. (25) Cfr. fotocopia foglio in atti. (26) Cfr. deposizione F., p. 40. (27) Cfr. deposizione ..., p. 4. (28) Cfr deposizione ..., p. 5. (29) Cfr deposizione ..., p. 10. (30) Cfr deposizione ..., p. 16 (31) Cfr. deposizione pp 14 ss. (32) Cfr. deposizione pp 14. (33) Cfr. deposizione pp 19. (34) Cfr. deposizione pp 19. (35) Cfr. deposizione pp 15. (36) Cfr. deposizione pp 15. (37) Cfr. deposizione pp 13. (38) Cfr. deposizione C , p. 22 (39) Cfr. deposizione p. 7. (40) Cfr. deposizione p. 27. (41) Cfr. deposizione P , p. 30. (42) Cfr. discussione difesa L. , p. 16. (43) Cfr. deposizione P , p. 30. (44) Si evidenzia peraltro che la difesa ha prodotto una schermata Linkedin dalla quale risulta che il L. era il direttore commerciale del locale. (45) Cfr. dichiarazioni scritte del C. (46) Cfr. fotografia e filmato di una gara di culturismo alla quale parteciparono entrambi gli imputati. (47) Cfr. dichiarzioni scritte del C. (48) Si ricorda che «non e' precluso al giudice l'ascolto in Camera di consiglio, anziche' nel pubblico dibattimento, delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, cosi' come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se cio' avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento« (cfr. Cassazione pen. sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 25806). (49) Cfr. deposizione P., p. 27 (50) Cfr. Cassazione pen. , sez. III, 28.02.2017, n. 19198. (51) Cfr. Cassazione pen. , sez. III, 14 maggio 2019, n. 26289.«57. (52) Cfr., ex plurimis, Cassazione pen, sez. 11, 10 novembre 2016, n. 2640 (53) Cfr. Cassazione pen., sez. III, 14 maggio 2019, n. 26289. (54) Cfr. Enciclopedia Treccani, consultabile al seguente indirizzo web: https://www.treccani.it/vocabolario/commerciare/ (55) Cfr. Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice. Atto del Governo n. 466, p. 3. (56) Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice. Atto del Governo n. 466, pp. 1 ss. (57) Cfr. Cassazione pen, sez. III, 21 luglio 2020, n. 26326. (58) Cfr. Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189. (59) Cfr., ex plurimis, Cassazione pen., sez. II, 11 marzo 2010, n. 12744. (60) Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 21/2018, p. 5. (61) Cfr. Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 5. (62) Cfr. Corte cost., 6 marzo 2019, n. 37. Cfr. anche Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189. (63) Cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394. (64) Cfr. Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394. (65) Cfr. Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189.