P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586-bis,  comma  7
c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d) decreto legislativo
1° marzo 2018, n. 21, nella parte in  cui  -  sostituendo  l'art.  9,
comma 7, legge n. 14 dicembre 2000, n.  376,  abrogato  dall'art.  7,
comma 1, lettera n) decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21  prevede
il «fine di alterare le prestazioni  agonistiche  degli  atleti»,  in
relazione all'art. 76 Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il processo in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Visto l'art. 159 del codice penale; 
    Sospende il corso della prescrizione. 
    La presente ordinanza viene letta  in  udienza  ai  fini  di  cui
all'art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. 
        Busto Arsizio, 14 ottobre 2020 
 
                        Il Giudice: Montanari