P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7 c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d) decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, legge n. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera n) decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 prevede il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», in relazione all'art. 76 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visto l'art. 159 del codice penale; Sospende il corso della prescrizione. La presente ordinanza viene letta in udienza ai fini di cui all'art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. Busto Arsizio, 14 ottobre 2020 Il Giudice: Montanari