P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 Cost., dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata, con riferimento agli articoli 2, 3, 23, 42,  48,  51,  53,
64, 67, 68 e 69, 97  e  117  Cost.,  la  questione  di  illegittimitâ
costituzionale  degli  articoli  1  e  3  della  L.R.  FVG  2/2015  e
successive  modifiche,  nella  parte  in  cui,   per   finalita'   di
contenimento dei costi di rappresentanza  politica  (art.  1),  hanno
stabilito,  a  decorrere  dal  (5)  1°  maggio  2019,  la   riduzione
dell'assegno di vitalizio secondo le percentuali di cui alle allegate
tabelle A e B (art. 3); 
    Dispone la trasmissione immediata degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    ii
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e  notiftcazioni,  AEI
Corte costituzionale; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti in causa. 
        Trieste, 6 ottobre 2020 
 
                         Il Giudice: Moscato 
 

(5) Il Giudice dott. Moscato, con provvedimento dd. 21 ottobre  2020,
    ha disposto la correzione dell' errore materiale nel  dispositivo
    dell'ordinanza dd. 6 ottobre 2020 e cioe' modificando la data  di
    decorrenza della riduzione dell'assegno  vitalizio  indicando  il
    giorno «1° marzo 2015»  in  sostituzione  di  quello  errato  «1º
    maggio 2019». Annotato il 24 ottobre 2020.