P.Q.M. Visto l'art. 134 Cost., dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 2, 3, 23, 42, 48, 51, 53, 64, 67, 68 e 69, 97 e 117 Cost., la questione di illegittimitâ costituzionale degli articoli 1 e 3 della L.R. FVG 2/2015 e successive modifiche, nella parte in cui, per finalita' di contenimento dei costi di rappresentanza politica (art. 1), hanno stabilito, a decorrere dal (5) 1° maggio 2019, la riduzione dell'assegno di vitalizio secondo le percentuali di cui alle allegate tabelle A e B (art. 3); Dispone la trasmissione immediata degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante ii perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notiftcazioni, AEI Corte costituzionale; Sospende il giudizio; Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti in causa. Trieste, 6 ottobre 2020 Il Giudice: Moscato (5) Il Giudice dott. Moscato, con provvedimento dd. 21 ottobre 2020, ha disposto la correzione dell' errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza dd. 6 ottobre 2020 e cioe' modificando la data di decorrenza della riduzione dell'assegno vitalizio indicando il giorno «1° marzo 2015» in sostituzione di quello errato «1º maggio 2019». Annotato il 24 ottobre 2020.