Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei ministri,  (cod.  fiscale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i  cui  uffici
in Roma, Via dei Portoghesi  n.  12  e'  domiciliato  (indirizzo  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) contro la Regione  siciliana,  in
persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge della
Regione Siciliana del 28 dicembre 2020, n. 33, recante "Variazioni al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020
e per  il  triennio  2020-2022.  Modifiche  di  nome  in  materia  di
stabilizzazione del personale precario",  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 65 del 29 dicembre 2020. 
    La legge della Regione Siciliana del 28  dicembre  2020,  n.  33,
recante "Variazioni al  bilancio  di  previsione  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio  2020-2022.  Modifiche
di nome  in  materia  di  stabilizzazione  del  personale  precario",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 65 del
29 dicembre 2020, al suo art. 3 (Clausola di salvaguardia) dispone: 
        "In caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo
7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla
Commissione paritetica  in  data  24  novembre  2020  ed  attualmente
all'esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono  il  differimento
delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro
421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo di euro
351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse  non  ancora
utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
e successive modificazioni". 
    Tale disposizione e, di conseguenza, l'intera legge regionale  e'
illegittima per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    1) Violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. 
    L'articolo 3 della legge regionale in esame reca una "Clausola di
salvaguardia" in base alla quale, nel caso in cui non  fossero  state
approvate le modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre
2019, n. 158, recante "Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione siciliana in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili, dei conti giudiziali e dei controlli",  determinate  dalla
Commissione paritetica in data  24  novembre  2020  -  modifiche  che
prevedevano il differimento delle quote del 2020 relative al recupero
del disavanzo, pari ad  euro  421.889.971,86,  alla  copertura  degli
oneri derivanti dalla legge, per l'importo di euro 351.753.973,32  -,
si sarebbe provveduto a valere sulle risorse non ancora utilizzate di
cui all'articolo  111  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77  e
successive modificazioni. 
    Senonche', nell'ambito della richiamata modifica  all'articolo  7
del decreto legislativo n. 158 del 2019, approvata dal Consiglio  dei
ministri in data 14 gennaio 2021, non ha  trovato  considerazione  il
differimento delle quote di competenza  dell'anno  2020  relative  al
recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86. 
    Ed infatti, l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio  2021  n.
8, recante modifiche al citato art. 7 del decreto legislativo n.  158
del 2019, ha previsto il rinvio del ripiano del disavanzo 2021 e  non
quello 2020. 
    La copertura degli oneri derivanti dalla legge oggi impugnata  e'
rimasta, quindi, affidata, per l'importo di  euro  351.753.973,32,  a
valere sulle risorse non ancora utilizzate di  cui  all'articolo  111
del decreto-legge n. 34 del 2020. 
    Ma tale copertura e' evidentemente insufficiente a compensare  la
mancata liberazione delle quote di competenza del  2020  relative  al
recupero del disavanzo, pari come detto a  euro  421.889.971,86,  con
conseguente violazione dell'obbligo di copertura finanziaria  di  cui
all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    La Regione ha successivamente comunicato che  la  differenza  tra
l'importo delle quote di ripiano anno 2020 del disavanzo utilizzato a
copertura degli oneri della legge in esame (come riportato in tabella
B, tra le minori spese,  a  titolo  di  riduzione  del  disavanzo)  e
l'importo della clausola di salvaguardia trova copertura: 
        - per circa 29 milioni a valere sull'accantonamento  previsto
in  tabella  B  sul  capitolo  215779  in  relazione  alle  modifiche
dell'articolo 7 del D.lgs. 158/2019; 
        - per 33 milioni a valere sulle risorse del Piano di sviluppo
e coesione, la cui disponibilita' si sarebbe verificata positivamente
in data 23 dicembre 2020 con la Cabina di regia nazionale; 
        - e  per  l'ulteriore  somma  di  931.519,62,  attraverso  la
disponibilita' delle risorse del capitolo 219202. 
    Per tali due ultimi importi, la copertura  e'  stata  formalmente
individuata solo con la  successiva  legge  regionale  n.  1  del  20
gennaio 2021 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio  del  bilancio
della  Regione  per  l'esercizio   finanziario   2021.   Disposizioni
finanziarie), che, all'articolo 7,  ha  previsto  l'incremento  delle
quote di ripiano del disavanzo  previste  per  l'anno  2020  per  gli
importi ridotti ai sensi dell'articolo 3  della  legge  regionale  28
dicembre 2020, n. 33. 
    Ma tale disposizione, introducendo ad esercizio finanziario ormai
concluso variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020,  si  pone  a
sua volta in contrasto con il principio dell'annualita' del bilancio,
di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. 
    Tale  violazione,  ad  avviso  della   Regione,   sarebbe   stata
determinata dal ritardo dello Stato nell'approvazione della  modifica
dell'articolo 7  del  d.lgs.  158/2019  e,  pertanto,  le  variazioni
effettuate con la legge regionale n. 1/2021 sarebbero da considerarsi
delle "mere operazioni contabili per la sistemazione delle  coperture
esistenti nel 2020". 
    In realta' e' evidente che la sopravvenuta indisponibilita' della
copertura finanziaria a valere sulla quota di ripiano  del  disavanzo
per l'anno 2020 - e la conseguente  operativita'  della  clausola  di
salvaguardia - e' imputabile non al ritardo  nell'approvazione  della
norma di attuazione, bensi' al fatto che nel Consiglio  dei  ministri
del 14 gennaio 2021 e' stato approvato un  testo  diverso  da  quello
atteso dalla Regione, testo che prevede, come detto,  il  rinvio  del
ripiano del disavanzo 2021 piuttosto che di quello 2020. 
    Sulla base di quanto detto, emergono con chiarezza i  profili  di
illegittimita' della legge in esame in quanto: 
        a) le quote di ripiano del disavanzo previste per l'anno 2020
non avrebbero potuto costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria
in presenza di una norma di attuazione - vale a  dire  l'art.  7  del
decreto legislativo n.  158  del  2019,  nella  versione  vigente  al
momento dell'emanazione della legge, oltre che all'attualita'  -  che
prevede il ripiano anche nell'anno 2020  delle  quote  del  disavanzo
accertato con il rendiconto 2018. Cio', a  maggior  ragione,  ove  si
consideri che la stessa quota di ripiano 2020 stanziata nel  bilancio
e utilizzata a copertura degli oneri della legge in esame,  assumendo
la possibilita' di un ripiano  decennale  del  disavanzo,  richiedeva
necessariamente come presupposto fondante  la  sottoscrizione  di  un
Accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  158  del
2019, Accordo non ancora definito all'atto dell'adozione della  legge
in esame ma sottoscritto solo a gennaio 2021; 
        b) dal punto di vista formale la copertura degli oneri di cui
trattasi,  facendo  affidamento  sull'approvazione  della  norma   di
attuazione che prevedeva il rinvio del ripiano  2020,  contrasta  con
l'art.  81,  terzo  comma,  della  Costituzione  il   cui   disposto,
stabilendo che  «ogni  legge  che  importi  nuovi  o  maggiori  oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte», esprime il principio secondo cui
la copertura finanziaria delle spese deve essere certa ed  attuale  e
tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento; 
        c) con riferimento alla copertura "alternativa" prevista  con
la clausola di salvaguardia  si  ribadisce  la  sua  insufficienza  a
garantire l'integrale ripristino della quota di ripiano 2020. 
    E' evidente che le modalita' di utilizzo delle risorse di cui  al
richiamato  articolo  111  per  l'intero  ammontare   ivi   previsto,
attraverso  una  clausola  di  salvaguardia  alla   fine   dell'anno,
giustificano le censure precedentemente rilevate. 
    Ne' i profili di illegittimita' appena  rilevati  possono  essere
superati in virtu'  delle  previsioni  dell'articolo  7  della  legge
regionale n. 1 del 2021, posto che, dal punto di vista  formale,  non
risulta rispettato il principio dell'  annualita'  del  bilancio,  in
quanto tale legge introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio
2020 ad esercizio finanziario ormai concluso. 
    Sulla base di quanto  detto,  risulta  evidente  l'illegittimita'
costituzionale dell'intera legge regionale per  violazione  dell'art.
81, comma 3, della Costituzione,  in  quanto  il  carattere  generico
della clausola di salvaguardia, non direttamente correlabile ad alcun
specifico onere discendente dalla legge in  esame,  comporta  che  la
mancanza di copertura dalla stessa derivante si applica pro  quota  a
tutti gli oneri derivanti dalla legge medesima. 
    Si osserva da ultimo che la natura dell'illegittimita' da cui  e'
affetta la legge regionale impugnata, ossia la  violazione  dell'art.
81, comma 3, della Costituzione, non puo' implicare il contrasto  con
nessun  parametro  portato  dallo  Statuto  speciale  della   Regione
siciliana, approvato con D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, (legge cost.
n.  2  del  1948),   non   ponendosi   evidentemente   questione   di
travalicamento di competenze da parte della Regione. 
    Solo per completezza si rappresenta che la legge impugnata non e'
in linea  con  la  stessa  normativa  regionale  di  riferimento,  in
particolare con l'art. 7 della legge regionale n. 47/77 e  successive
modifiche, il cui comma 1 stabilisce che "Le leggi della Regione  che
importino nuove o  maggiori  spese,  ovvero  minori  entrate,  devono
indicare  la  relativa   copertura   finanziaria,   ...",   indicando
successivamente le relative  modalita'  di  determinazione  di  detta
copertura.