P. Q. M. 
 
    Il Tribunale; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  -  e  pertanto
solleva d'ufficio - la questione  di  illegittimita'  costituzionale,
con riferimento agli articoli 3 e 45 Cost., dell'art. 202,  comma  1,
legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte  in  cui
prevede che il tribunale deve pronunciare  sentenza  di  accertamento
dello stato di insolvenza della  societa'  cooperativa  sottoposta  a
liquidazione coatta amministrativa anche  in  assenza  dei  requisiti
soggettivi richiesti  per  la  dichiarazione  del  fallimento  di  un
imprenditore costituito in altra forma giuridica e,  in  particolare,
di una societa' lucrativa; 
    Rimette alla Corte la valutazione in merito alla possibilita'  di
estendere,   nei   medesimi   termini,   l'eventuale   pronuncia   di
illegittimita'  costituzionale  -  ai  sensi  dell'art.  27,  secondo
periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - all'art.  195,  comma  1,
legge fallimentare e agli articoli 298, comma  1,  e  297,  comma  1,
C.C.I.I. (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); 
    Sospende il processo in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
ricorrente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia,  quale  autorita'  di
vigilanza, all'ultimo legale  rappresentante  della  cooperativa,  al
pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Udine, 21 gennaio 2021. 
 
                        Il Presidente: Venier