P. Q. M. Il Tribunale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - e pertanto solleva d'ufficio - la questione di illegittimita' costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 45 Cost., dell'art. 202, comma 1, legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della societa' cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una societa' lucrativa; Rimette alla Corte la valutazione in merito alla possibilita' di estendere, nei medesimi termini, l'eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale - ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - all'art. 195, comma 1, legge fallimentare e agli articoli 298, comma 1, e 297, comma 1, C.C.I.I. (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); Sospende il processo in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al ricorrente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorita' di vigilanza, all'ultimo legale rappresentante della cooperativa, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, 21 gennaio 2021. Il Presidente: Venier