P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittima costituzionale dell'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dagli articoli 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e 13 comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Barcellona Pozzo di Gotto, 13 gennaio 2021 Il Giudice dell'esecuzione: Lo Presti