P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittima costituzionale dell'art. 54-ter del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge  24  aprile
2020, n. 27, modificato dagli articoli 4, comma 1, del  decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, e 13 comma 14, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il processo in corso; 
    ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti in causa e al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Barcellona Pozzo di Gotto, 13 gennaio 2021 
 
                Il Giudice dell'esecuzione: Lo Presti