P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera n) del medesimo decreto legislativo n. 21 del 2018 - prevede il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 21 luglio 2020 Il Presidente: Di Nicola Il consigliere estensore: Corbetta