P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art.  76  della  Costituzione,  la  questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  586-bis,  comma  7,  del  codice   penale,
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), decreto  legislativo  1°
marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art.  9,  comma
7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato  dall'art.  7,  comma  1,
lettera n) del medesimo decreto legislativo n. 21 del 2018 -  prevede
il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di
cassazione  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso il 21 luglio 2020 
 
                      Il Presidente: Di Nicola 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Corbetta