P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178), convertito in convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per contrasto con gli articoli 3, 77 e 94 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in udienza alla presenza delle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Catanzaro, 6 novembre 2020 Il Giudice: Ferrante