P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge  9
febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale 16  luglio
2020, n. 178), convertito in  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, per contrasto con gli articoli 3, 77
e 94 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza, di cui viene  data  lettura  in
udienza alla presenza delle parti, sia notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
        Catanzaro, 6 novembre 2020 
 
                        Il Giudice: Ferrante