P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40-bis della legge regionale della Lombardia n. 12 de1 2005 (inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge reg. 26 novembre 2019, n. 18), recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticita'», per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) ordina che a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Lombardia e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia; e) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati: Italo Caso, Presidente; Antonio De Vita, consigliere, estensore; Lorenzo Cordi', referendario. Il Presidente: Caso L'estensore: De Vita