P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  (Sezione
Seconda), non definitivamente pronunciando: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40-bis della legge
regionale della Lombardia n. 12 de1 2005 (inserito dall'art. 4, comma
1,  lettera  a),  legge  reg.  26  novembre  2019,  n.  18),  recante
«Disposizioni  relative   al   patrimonio   edilizio   dismesso   con
criticita'», per violazione degli articoli 3,  5,  97,  114,  secondo
comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo e  sesto  comma,  e  118
della Costituzione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c) ordina la immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        d) ordina che a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della Giunta regionale della Lombardia e comunicata al Presidente del
Consiglio regionale della Lombardia; 
        e)  riserva  alla   decisione   definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del  22  gennaio
2021, tenutasi mediante collegamento da  remoto  in  videoconferenza,
secondo quanto disposto dall'art. 25, del decreto-legge  n.  137  del
2020, convertito in legge n.  176  del  2020,  con  l'intervento  dei
magistrati: 
    Italo Caso, Presidente; 
    Antonio De Vita, consigliere, estensore; 
    Lorenzo Cordi', referendario. 
 
                         Il Presidente: Caso 
 
 
                                                 L'estensore: De Vita