P. Q. M. 
 
    Ritenuto che le  questioni  sollevate  siano  pregiudiziali,  non
potendosi  decidere  sull'istanza  di  emissione  dell'ordinanza   di
vendita proposta dal creditore procedente senza  i  intervento  della
consulta; 
    Ritenuto che le questioni siano rilevanti  e  non  manifestamente
infondate, per tutti i motivi sopra esposti; 
    Ritenuto che non sia possibile una diversa interpretazione  delle
disposizioni  censurate,  conforme  a  Costituzione,  in  quanto  tra
sospensione e prosecuzione del processo tertium  non  datur;  inoltre
non e' possibile ad avviso dello scrivente la  disapplicazione  delle
norme censurate, per contrasto col diritto sovranazionale, in  quanto
le disposizioni della Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  e  della  Carta  di
Nizza non risultano immediatamente applicabili; 
    Il  giudice  del  Tribunale  di  Rovigo  solleva   questione   di
legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 4 decreto-legge n. 137/2020, nella parte in cui  ha
novellato l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18/2020, convertito  con
modificazioni dalla legge n. 27/2020, sostituendo alle parole «per la
durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto»  le  parole  «fino  al  31
dicembre 2020», nonche' nella parte in cui prevede che «e' inefficace
ogni procedura per il pignoramento immobiliare di  cui  all'art.  555
del codice di procedura civile, che  abbia  ad  oggetto  l'abitazione
principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
        dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge n. 183/2020,  nella
parte in  cui  prevede  che  all'art.  54-ter  del  decreto-legge  n.
18/2020, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  27/2020,  le
parole «fino al 31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 30 giugno 2021!» 
    Dispone la sospensione del  processo  e  ordina  la  trasmissione
della presente ordinanza e  degli  atti  alla  Corte  costituzionali,
unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica, ex art. 23, ult.co., della legge n. 87/1953. 
 
        Rovigo, 15 gennaio 2021 
 
                         Il giudice: Borella