P. Q. M. Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sull'istanza di emissione dell'ordinanza di vendita proposta dal creditore procedente senza i intervento della consulta; Ritenuto che le questioni siano rilevanti e non manifestamente infondate, per tutti i motivi sopra esposti; Ritenuto che non sia possibile una diversa interpretazione delle disposizioni censurate, conforme a Costituzione, in quanto tra sospensione e prosecuzione del processo tertium non datur; inoltre non e' possibile ad avviso dello scrivente la disapplicazione delle norme censurate, per contrasto col diritto sovranazionale, in quanto le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e della Carta di Nizza non risultano immediatamente applicabili; Il giudice del Tribunale di Rovigo solleva questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 4 decreto-legge n. 137/2020, nella parte in cui ha novellato l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, sostituendo alle parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» le parole «fino al 31 dicembre 2020», nonche' nella parte in cui prevede che «e' inefficace ogni procedura per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge n. 183/2020, nella parte in cui prevede che all'art. 54-ter del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021!» Dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionali, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ex art. 23, ult.co., della legge n. 87/1953. Rovigo, 15 gennaio 2021 Il giudice: Borella