P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato di cui agli articoli 609-bis, 609-ter del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, 18 settembre 2019 Il Presidente coestensore: Mazzamuto Il Magistrato relatore ed estensore: Ferrara