P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss.  della  legge
11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis,  comma  1-quater  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento agli articoli  3  e  27
della Costituzione, nella parte in cui prevede che i benefici di  cui
al comma 1 possano essere concessi al condannato di cui agli articoli
609-bis, 609-ter del codice penale  solo  sulla  base  dei  risultati
dell'osservazione    scientifica    della    personalita'    condotta
collegialmente per almeno un anno. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende  il  procedimento  sino  all'esito   del   giudizio   di
legittimita' costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per la notifica
della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al   pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e per  la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Messina, 18 settembre 2019 
 
                Il Presidente coestensore: Mazzamuto 
 
 
            Il Magistrato relatore ed estensore: Ferrara