P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
relativamente agli appelli di cui in premessa, n. 1177 del 2020 e  n.
1230 del 2020, cosi' provvede: 
        1) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3
e 4 della legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009, in
relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione; 
        2) dispone la sospensione  del  giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        3) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia; 
        4) ordina che, a cura  della  segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
presidente della giunta regionale della Campania  nonche'  comunicata
al presidente del Consiglio regionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  11
novembre  2020  -  tenutasi  in  videoconferenza  da  remoto  -   con
l'intervento dei magistrati: 
        Roberto Giovagnoli, Presidente; 
        Daniela Di Carlo, consigliere; 
        Nicola D'Angelo, consigliere; 
        Silvia Martino, consigliere, estensore; 
        Roberto Caponigro, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Giovagnoli 
 
                                                 L'estensore: Martino