P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), relativamente agli appelli di cui in premessa, n. 1177 del 2020 e n. 1230 del 2020, cosi' provvede: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009, in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione; 2) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; 4) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al presidente della giunta regionale della Campania nonche' comunicata al presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 - tenutasi in videoconferenza da remoto - con l'intervento dei magistrati: Roberto Giovagnoli, Presidente; Daniela Di Carlo, consigliere; Nicola D'Angelo, consigliere; Silvia Martino, consigliere, estensore; Roberto Caponigro, consigliere. Il Presidente: Giovagnoli L'estensore: Martino