P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visti gli articoli 3, 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 6
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); 
    Ritenuto,  in   relazione   alle   suddette   disposizioni,   non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
relative: 
      A) in via principale, all'art. 2, comma 26, legge n.  335/1995,
come interpretato dall'art. 18, comma 12, decreto-legge  n.  98/2011,
nella parte in cui prevede, a carico degli avvocati del  libero  foro
non  iscritti  alla  Cassa  di   previdenza   forense   per   mancato
raggiungimento delle soglie (di reddito o di  volumi  di  affari)  ex
art. 22,  legge  n.  576/1980,  l'obbligo  di  iscrizione  presso  la
gestione separata INPS; 
      B) in  subordine,  all'art.  18,  comma  12,  decreto-legge  n.
98/2011, nella parte in cui non prevede che l'obbligo  di  iscrizione
alla gestione separata dell'INPS, a carico degli avvocati del  libero
foro non iscritti  alla  Cassa  di  previdenza  forense  per  mancato
raggiungimento delle soglie (di reddito o di  volumi  di  affari)  ex
art. 22, legge n. 576/1980, decorra per i periodi successivi alla sua
entrata in vigore; 
    Ritenuta la questione rilevante, per le  argomentazioni  indicate
in parte motiva; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso, in Catania, 1° febbraio 2021 
 
                  Il Giudice del lavoro: Fiorentino