P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 3, 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative: A) in via principale, all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui prevede, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22, legge n. 576/1980, l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata INPS; B) in subordine, all'art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22, legge n. 576/1980, decorra per i periodi successivi alla sua entrata in vigore; Ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate in parte motiva; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Catania, 1° febbraio 2021 Il Giudice del lavoro: Fiorentino