P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 53 del 1987, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa in relazione all'art. 12, comma 1, T.U. imm.; dichiara irrilevante la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa in relazione all'art. 12, comma 2, T.U. imm.; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), T.U. imm., limitatamente alle fattispecie di impiego di servizi internazionali di trasporto o di documenti falsi o illegalmente ottenuti, nella parte in cui prevede l'aggravamento di pena rispetto alle ipotesi semplice, per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e con il principio di proporzionalita' della sanzione penale (articoli 3, 27, comma 3 della Costituzione). Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. Visto l'art. 159, comma 1, n. 2) del codice penale, sospende il corso della prescrizione. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna il 1° dicembre 2020 Il Presidente: Cenni I Giudici: Poschi - Rigoli