P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 53 del 1987, 
        dichiara   manifestamente   infondata   la    questione    di
legittimita'  costituzionale  proposta  dalla  difesa  in   relazione
all'art. 12, comma 1, T.U. imm.; 
        dichiara   irrilevante   la   questione    di    legittimita'
costituzionale proposta dalla difesa in relazione all'art. 12,  comma
2, T.U. imm.; 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  comma  3,
lettera d), T.U. imm., limitatamente alle fattispecie di  impiego  di
servizi  internazionali  di  trasporto  o  di   documenti   falsi   o
illegalmente ottenuti, nella parte in cui prevede  l'aggravamento  di
pena rispetto alle ipotesi semplice, per contrasto con  il  principio
di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 della Costituzione)  e  con  il
principio di proporzionalita' della sanzione penale (articoli 3,  27,
comma 3 della Costituzione). 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. 
    Visto l'art. 159, comma 1, n. 2) del codice penale,  sospende  il
corso della prescrizione. 
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti  delle  Camere
del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Bologna il 1° dicembre 2020 
 
                        Il Presidente: Cenni 
 
                     I Giudici: Poschi - Rigoli