P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuto   che   il   giudizio   non   possa   essere    definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale; 
    Ritenuta la rilevanza  della  questione  nel  presente  giudizio,
stante l'ammissione della parte  creditrice  al  patrocinio  a  spese
dello Stato, stante l'istanza di liquidazione ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (con esplicita  richiesta
di  non  limitare  l'importo  liquidato   alla   somma   oggetto   di
distribuzione) e stante  la  verifica  dell'attuale  perdurare  delle
condizioni economiche della parte, prendendo atto  del  provvedimento
in data 7 settembre 2020 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati  di
Pavia e  dando  pertanto  atto  che  non  risultano  circostanze  che
comportino, ai sensi dell'art. 136 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002, la revoca dell'ammissione; 
    Ritenuto   inoltre   che   la   questione   sollevata   non   sia
manifestamente infondata, alla stregua dei motivi dell'istanza  sopra
richiamati; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti e al Pubblico Ministero, nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Pavia, 7 ottobre 2020 
 
                               Il G.E. 
                          GOP Confalonieri