P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Ritenuta la rilevanza della questione nel presente giudizio, stante l'ammissione della parte creditrice al patrocinio a spese dello Stato, stante l'istanza di liquidazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (con esplicita richiesta di non limitare l'importo liquidato alla somma oggetto di distribuzione) e stante la verifica dell'attuale perdurare delle condizioni economiche della parte, prendendo atto del provvedimento in data 7 settembre 2020 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia e dando pertanto atto che non risultano circostanze che comportino, ai sensi dell'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, la revoca dell'ammissione; Ritenuto inoltre che la questione sollevata non sia manifestamente infondata, alla stregua dei motivi dell'istanza sopra richiamati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti e al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pavia, 7 ottobre 2020 Il G.E. GOP Confalonieri