P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria  -  Sezione
staccata di Reggio Calabria cosi' provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 177, come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge
28 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21 per violazione degli articoli 24, commi 1 e 2, 111, comma 2, e  3,
della Costituzione; 
        dispone la sospensione del presente giudizio; 
        ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Reggio Calabria nella  camera  di  consiglio  del
giorno 10 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza con  l'utilizzo  di
piattaforma «Microsoft Teams» con l'intervento dei magistrati. 
    Cosi' deciso in Reggio Calabria nella  camera  di  consiglio  del
giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati: 
        Caterina Criscenti, presidente; 
        Agata Gabriella Caudullo, referendario, estensore; 
        Antonino Scianna, referendario. 
 
                      Il presidente: Criscenti 
 
                                                L'estensore: Caudullo